La continuità dell'adozione con i Paesi di provenienza dei minori viene resa possibile dalla corretta gestione del POST ADOZIONE. Con tale termine ci riferiamo all'attività posta in essere dall'Ente che si sostanzia nella raccolta di informazioni e fotografie che serviranno poi alla stesura di una (o più) relazioni che, una volta tradotte e legalizzate, verranno inviate all'Autorità estera che avrà così modo di verificare il buon inserimento del minore o la presenza di eventuali difficoltà.
E' comprensibile che tale obbligo rappresenti per il Paese estero, di cui il minore è cittadino almeno fino alla maggiore età, una rassicurazione e nel contempo una tutela. Per tale motivo l'obbligo permane fino alla maggiore età, anche se le modalità possono essere differenti nei vari Paesi.
La raccolta delle informazioni (che avviene attraverso la compilazione di schede predisposte e/o incontri personalizzati) può essere svolta anche dalle ASL di competenza, per alcuni Paesi (Bulgaria, Cambogia, Cile, Nepal, Perù, Polonia e Repubblica Dominicana), le quali devono essere disponibili a svolgere questa attività nel rispetto dei tempi e delle scadenze richieste dal paese estero.
Il mancato rispetto di tali scadenze rischia di compromettere l'attività dell'Ente al quale potrebbe essere revocata l'autorizzazione ad operare nel Paese o essere richiamato per inadempimento degli accordi di post adozione.
L'Ente, qualora i genitori adottivi non rispettino con precisione l'impegno post-adottivo ha l'obbligo di segnalarlo alla CAI e al Tribunale per i Minorenni i quali potranno attivare i Servizi territoriali e se necessario la Procura della Repubblica presso lo stesso Tribunale.
L'attività dell'Ente comporta un onere economico per la coppia. Nell'eventualità che le relazioni vengano redatte dalla ASL la coppia dovrà curarsi di farle tradurre e legalizzare e poi consegnarle all'Ente il quale è il solo soggetto legittimato alla trasmissione all'estero, per cui saranno a carico della famiglia esclusivamente i costi di spedizione.