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Legge di stabilità, aumenta la detrazione per le erogazioni alle Onlus

E' innalzato a 30mila euro all'anno l'importo massimo detraibile, pari al 26 per cento a decorrere dal 2014, per le erogazioni liberali in denaro a favore delle Onlus

Legge di stabilità, aumenta la detrazione per le erogazioni alle Onlus
29 giu 2015

La legge di stabilità 2015 aumenta la percentuale di detraibilità delle erogazioni liberali effettuate a favore di Onlus: è innalzato a 30mila euro all'anno (rispetto agli attuali 2.065 euro) l'importo massimo detraibile, pari al 26 per cento a decorrere dal 2014, per le erogazioni liberali in denaro a favore delle Onlus. Lo stesso importo vale anche per le deduzioni ai fini Ires.

L'articolo 1, comma 103, della legge di stabilità 2015, in sostanza è finalizzato ad aumentare da 2.065 euro ad un importo non superiore a 30mila euro annui, l'importo massimo sul quale spetta la detrazione, pari al 26% a decorrere dal 2014, per le erogazioni liberali in denaro a favore delle Onlus. Lo stesso adeguamento a 30mila euro è previsto per l'importo massimo deducibile a fini Ires. I nuovi importi, ai sensi del successivo comma 104, si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. Ai sensi della normativa vigente, le Onlus beneficiano di una serie di agevolazioni tributarie. 

Tra le principali misure agevolative:

- ai fini delle imposte sui redditi

1) per le Onlus, ad eccezione delle società cooperative, non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale e i proventi derivanti dall'esercizio delle attività direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile (articolo 150 Tuir)

2) le erogazioni liberali a favore delle Onlu sono deducibili dal reddito imponibile

3) le derrate alimentari, i prodotti farmaceutici, nonché i beni non di lusso alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, che presentino imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne consentono la commercializzazione o la vendita, rendendone necessaria l'esclusione dal mercato o la distruzione, qualora siano ceduti gratuitamente alle Onlus, per un importo corrispondente al costo specifico sostenuto per la produzione o l'acquisto complessivamente non superiore al 5% del reddito d'impresa dichiarato, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa (art. 53, comma 2, e art. 85, comma 2, Tuir)

4) sui contributi corrisposti alle Onlus dagli enti pubblici non si applica la ritenuta alla fonte cui all'art. 28, comma 2, D.P.R. n. 600 del 1973 e sui redditi di capitale di cui all'art. 41 tuir corrisposti alle Onlus, le ritenute alla fonte sono effettuate a titolo di imposta

- ai fini Iva

1) non sono imponibili le cessioni gratuite di beni fatte alle Onlus

2) le derrate alimentari, i prodotti farmaceutici, nonché i beni non di lusso alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, che presentino imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne consentono la commercializzazione o la vendita, rendendone necessaria l'esclusione dal mercato o la distruzione, qualora siano ceduti gratuitamente alle Onlus, per un importo corrispondente al costo specifico sostenuto per la produzione o l'acquisto complessivamente non superiore al 5% del reddito d'impresa dichiarato si considerano distrutti agli effetti dell'Iva

3) non costituiscono operazioni imponibili le operazioni di divulgazione pubblicitaria svolte a beneficio delle Onlus

4) le Onlus, limitatamente alle operazioni riconducibili alle attività istituzionali, non sono soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale