LEGGE REGIONALE 19 novembre 2009, n. 70
Il consiglio regionale ha approvato Il Presidente della Giunta promulga la seguente legge:Art. 1 - Oggetto e finalità
Art. 2 - Destinatari
Art. 3 - Istituzione e disciplina di un fondo per l’erogazione
di contributi
Art. 4 - Accesso prioritario ai benefici
Art. 5 - Ambito di prima applicazione
Art. 6 - Relazione al Consiglio regionale
Art. 7 - Norma finanziaria
PREAMBOLO
Visto l’articolo 117, quarto comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera d), dello Statuto;
Vista la legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del
minore ad una famiglia);
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema
integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti
di cittadinanza sociale), e in particolare l’articolo 53;
Considerato quanto segue:
1. Che la Regione Toscana da tempo è attiva, nell’ambito
delle proprie competenze e nel rispetto delle
disposizioni di cui alla l. 184/1983, nonché dell’articolo
53 della l.r. 41/2005, nell’ambito del sostegno al rafforzamento
della rete di servizi che nel territorio operano
nel campo delle adozioni internazionali, particolarmente
nell’ambito del sostegno alla formazione degli operatori,
del miglioramento dei dati conoscitivi relativi al fenomeno,
dell’indirizzo ai servizi sociali territoriali per il sostegno
alle coppie in adozione e nella fase post adozione
ai fini di una migliore integrazione sociale dei figli e di
sostegno alla funzione genitoriale;
2. In conformità con il quadro normativo di riferimento,
nonché con gli impegni assunti con il piano integrato
sociale regionale 2007 - 2010 in materia di diritti dei
minori e di politiche sulle adozioni internazionali, è emersa
la necessità di prevedere la costituzione di un fondo per
l’erogazione di contributi in conto interessi a valere sui
prestiti erogati dal sistema del credito alle coppie in adozione
secondo le disposizioni della l. 184/1983, finalizzati
al sostegno delle spese relative all’adozione, purché tali
spese siano riconoscibili ai fini dell’accesso ai benefici di
cui alla vigente legislazione nazionale che disciplina contributi
e agevolazioni fiscali connessi a tali adozioni;
Si approva la presente legge:
Art. 1
Oggetto e finalità
1. La presente legge disciplina l’attivazione da parte
della Regione di iniziative tese ad agevolare le coppie
residenti in Toscana impegnate nelle procedure di adozione
internazionale disciplinate dalla legge 4 maggio 1983,
n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), nell’ambito
del sostegno dei costi connessi all’adozione.
2. Le iniziative di cui alla presente legge sono applicabili
alle sole adozioni internazionali realizzate in forza
e secondo le disposizioni della l. 184/1983.
Art. 2
Destinatari
1. I destinatari delle iniziative di cui all’articolo 1
della presente legge, sono le coppie aspiranti all’adozione
che abbiano ottenuto, secondo quando previsto dalla l.
184/1983, il decreto di idoneità di cui all’articolo 30, e
che abbiano conferito l’incarico, ai sensi dell’articolo 31,
comma 1, della medesima legge, ad uno degli enti autorizzati
di cui agli articoli 39 e 39 ter, e che abbiano un reddito
imponibile complessivo non superiore a euro settantamila
ai fini dell’imposta sui redditi delle persone (IRE).
Art. 3
Istituzione e disciplina di un fondo per
l’erogazione di contributi
1. Per sostenere le coppie di cui all’articolo 2, impe
gnate
nell’adozione è istituito un fondo finalizzato
all’erogazione di contributi per la copertura totale della
quota di interessi applicata sui prestiti contratti dalle coppie
in adozione con il sistema del credito destinati alla
copertura delle spese correlate all’adozione medesima.
2. I prestiti sostenibili attraverso il fondo sono di importo
complessivamente non superiore a ventimila euro per
ciascuna coppia e sono destinati alla copertura delle spese
ammesse al rimborso sostenuto dal fondo di sostegno per
le adozioni internazionali di cui all’articolo 1, comma 152,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2005).
3. Il fondo di cui al comma 1, è alimentato in sede di
istituzione dalle risorse di cui all’articolo 7, e successivamente
da eventuali ulteriori stanziamenti disposti con
legge di bilancio.
4. La Giunta regionale con propria deliberazione
da adottarsi entro novanta giorni dalla entrata in vigore
della presente legge, provvede a definire, a cadenza biennale,
i criteri per la concessione dei contributi previsti
dalla presente legge.
5. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui al
comma 4, definisce le modalità della revoca dei contributi
nei seguenti casi:
a) utilizzo, anche parziale, delle risorse acquisite
con il sostegno del contributo regionale per spese che
non afferiscono all’attività di adozione, come definite al
comma 2;
b) rinuncia all’adozione da parte della coppia richiedente.
6. La Giunta regionale promuove intese con gli
istituti di credito operanti nel territorio toscano per
l’erogazione agevolata di prestiti finalizzati all’adozione
internazionale. In rapporto alle risorse disponibili nonché
all’andamento dei tassi di interesse, la Giunta può
stabilire un tetto massimo della percentuale di interessi
passivi applicabile sui prestiti erogati per le adozioni
internazionali quale parametro per la stipula delle intese
con gli istituti di credito.
7. Per l’attività di informazione a vantaggio dei destinatari
e comunque per la migliore gestione della presente
legge la Giunta regionale si avvale:
a) degli strumenti individuati con l’approvazione
dell’accordo di programma per l’applicazione delle leggi
in materia di adozione di cui alla deliberazione della
Giunta regionale 12 novembre 2001, n. 1218, anche
attraverso un’integrazione dello stesso;
b) dell’Istituto degli Innocenti di Firenze di cui
all’articolo 32 della legge regionale 3 agosto 2004, n. 43
(Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficienza - IPAB. Norme sulle aziende
pubbliche di servizi alla persona. Disposizioni particolari
per la IPAB Istituto degli Innocenti di Firenze);
c) degli enti autorizzati di cui all’articolo 39 ter della
l. 184/1983 operanti in Toscana.
Art. 4
Accesso prioritario ai benefici
1. La Giunta regionale, con propria deliberazione,
stabilisce i criteri di priorità di accesso ai contributi
tenendo conto dei seguenti parametri:
a) adozione da parte dei richiedenti di più bambini
legati da vincoli di parentela;
b) ordine cronologico di rilascio dell’autorizzazione
del decreto di idoneità previsto all’articolo 30 della l.
184/1983;
c) reddito complessivo della coppia;
d) età media della coppia.
Art. 5
Ambito di prima applicazione
1. Possono accedere al contributo le coppie che alla
data di entrata in vigore della presente legge hanno ottenuto
il decreto di idoneità di cui all’articolo 30 della l.
184/1983 e per le quali la procedura di adozione non si
è conclusa con la trascrizione del provvedimento di adozione
nei registri dello stato civile ordinata dal Tribunale,
secondo quanto disposto dall’articolo 35, commi 3 e 4,
della l. 184/1983.
Art. 6
Relazione al Consiglio regionale
1. A far data dall’anno 2011, entro il 30 giugno di
ogni biennio, la Giunta regionale trasmette al Consiglio
regionale una relazione nella quale sono contenuti dati
ed informazioni relativi alla gestione del fondo istituito
con la presente legge.
Art. 7
Norma finanziaria
1. Per l’istituzione del fondo di cui all’articolo 3 è stabilito
uno stanziamento complessivo di euro 300.000,00, da
imputare in competenza nella misura di euro 100.000,00
per ciascuna annualità di riferimento sull’unità previsionale
di base (UPB) 215 di nuova istituzione “Azioni di
sostegno alle adozioni internazionali - Spese correnti” del
bilancio pluriennale per il triennio 2010 - 2012
2. Alla disposizione di cui al comma 1, si fa fronte
mediante storno di pari risorse dallo stanziamento di
competenza della UPB 741 “Fondi - Spese correnti” del
bilancio pluriennale per il triennio 2010 - 2012.
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
come legge della Regione Toscana.
fonte:www.consiglio.regione.tos.it