5 mesi di maternità per le lavoratrici a progetto che adottano
Con sentenza n. 257/2012 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 64, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) come integrato dal richiamo al decreto ministeriale 4 aprile 2002 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nella parte in cui riconosce alle lavoratrici iscritte alla gestione separata, che abbiano adottato o avuto in affidamento preadottivo un minore, un indennità di maternità per un periodo di tre mesi anziché di cinque mesi. Con il messaggio n. 371 dell'8 gennaio 2013 l'I.N.P.S ha recepito la decisione, riconoscendo la possibilità di richiedere l'estensione del periodo di congedo a tutti i rapporti non esauriti, intendendosi come tali quelle situazioni giuridiche per le quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato o estinzione del diritto per prescrizione. La sentenza della Corte Costituzionale riconosce il preminente interesse del minore, tutelandone non più solo i bisogni più propriamente fisiologici, ma anche le esigenze di carattere relazionale ed affettivo, collegate allo sviluppo della personalità: esigenze particolarmente presenti nelle ipotesi di affidamento preadottivo e di adozione, nelle quali l'astensione dal lavoro non deve essere intesa come tutela della salute della madre, ma come sostegno ai genitori nella gestione della delicata fase dell'ingresso del minore nella sua nuova famiglia, a tutela del processo di formazione e crescita del bambino.