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Legge di stabilità: bonus bebè anche per il 2016

L'assegno di natalità è previsto altresì per i figli adottivi, fino ai tre anni dall'ingresso in famiglia

Legge di stabilità: bonus bebè anche per il 2016
06 apr 2016

Anche nel 2016, come confermato dall’ultima legge di stabilità, sarà possibile richiedere il “bonus bebè”. L’assegno di natalità è previsto per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, fino ai tre anni di vita del bambino oppure fino ai tre anni dall'ingresso del figlio nel nucleo familiare a seguito dell'adozione. Ne hanno diritto i figli di cittadini italiani o comunitari oppure i figli di cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo residenti in Italia. L'assegno, pari a 960 euro e da corrispondersi in rate mensili, sarà però concesso a condizione che il nucleo familiare non abbia un Isee superiore ai 25mila euro annui. Mentre per le famiglie con un Isee non superiore a 7mila euro annui, l'importo annuale dell'assegno è raddoppiato. L'assegno è corrisposto direttamente dall'Inps. La domanda va presentata dal genitore convivente con il bambino, anche affidatario, e inviata esclusivamente in via telematica attraverso il sito web dell'istituto previdenziale (www.inps.it). Se non si è in possesso di un Pin dispositivo e di credenziali d'accesso al portale, sarà possibile affidarsi al patronato di zona oppure contattare il Contact Center Integrato tramite il numero verde 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o il numero 06.164.164 (numero da rete mobile con tariffazione a carico dell'utenza chiamante). Se si è in possesso dei requisiti necessari, la domanda per il bonus - che non è soggetto a tassazione e quindi non dovrà essere indicato in sede di dichiarazione dei redditi - potrà essere presentata dal giorno successivo alla nascita del figlio o al suo ingresso nel nucleo familiare in caso di adozione, e comunque entro 90 giorni da tale data.