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COMUNICATO CAI - 04.07.2006

05 lug 2006
Il conferimento dell’incarico ad un ente diverso da quello precedente incaricato non determina l’interruzione della procedura adottiva. Nei primi sei anni di applicazione della legge si è venuti a conoscenza delle difficoltà che possono insorgere nel corso della procedura di adozione all’estero, per cause non riconducibili alla volontà della coppia o all’operato dell’ente (ad esempio la chiusura di un paese, il cambiamento della normativa estera, il mancato riaccreditamento degli enti, altro). Si può verificare, inoltre, in alcuni casi, il venir meno del rapporto di fiducia fra ente e coppia o il mancato stabilirsi di un’adeguata comunicazione. La Commissione ha tenuto conto di tali difficoltà e, venendo incontro alle istanze delle famiglie, ha accolto le richieste di cambio ente. All’esito però dell’esperienza maturata, nel corso dell’incontro annuale con le Autorità Giudiziarie minorili, svoltosi il 28 giugno u.s., è stato stabilito che il cambiamento di ente non determina l’interruzione della procedura adottiva e che permane l’efficacia del decreto di idoneità. Pertanto le coppie che, trascorso un anno dalla data di comunicazione del decreto, riterranno di conferire incarico ad altro ente e quelle alle quali è stato restituito l’incarico, potranno farlo senza la preliminare autorizzazione della Commissione. Si è ritenuto, però, necessario valutare i motivi della revoca o del cambio-ente. Pertanto, si è deciso di richiedere sia all’ente originariamente incaricato, sia a quello successivamente individuato, una relazione sui motivi che hanno determinato tale scelta, da inoltrare, per le valutazioni di competenza, alla Commissione e alla Procura della Repubblica presso il competente Tribunale per i Minorenni. E’ di tutta evidenza che le famiglie devono essere consapevoli delle difficoltà che possono insorgere in un paese straniero e che, quindi, la scelta di cambiare ente autorizzato deve essere ponderata. Il cambio-ente può determinare un allungamento dei tempi di conclusione dell’adozione, dovendo l’ente ricevente rispettare l’ordine di registrazione delle coppie in carico, ed inoltre, vi sono alcuni servizi già resi dall’ente cui è stato dato il primo incarico il cui costo va, comunque, corrisposto. L’ente autorizzato, deve essere sempre consapevole delle aspettative e delle preoccupazioni delle famiglie ed è tenuto, pertanto, ad una sensibile e puntuale attenzione e rispetto degli impegni assunti.