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Nepal - nuova legge.

Premessa

03 giu 2008
Termini e Condizioni per l’Adozione Internazionale di Bambini Nepalesi 2064 (2008)

Considerato che, secondo i diritti stabiliti dal Codice Civile (Muluki Ain) 12 Ka, e’ opportuno dare tempestivamente disposizioni in materia di adozioni internazionali di Bambini Nepalesi, il Governo del Nepal definisce i seguenti nuovi Termini e Condizioni.

Capitolo 1

Nome e Princìpi: Questi Termini e Condizioni vengono nominati “Termini e Condizioni per l’Adozione Internazionale dei Bambini Nepalesi, 2064”. 2) Questi Termini e Condizioni entreranno in vigore immediatamente.

2. Definizioni: In questi Termini e Condizioni, a meno che il soggetto od il contesto richiedano diversamente: A) “Ministero” indichera’ Il Ministero delle Donne, dei Bambini e della Previdenza Sociale. B) “Comitato” indichera’ il comitato d’indagine, segnalazione e monitoraggio formato secondo la norma 13 di questi Termini e Condizioni C) “Enti ed Organizzazioni elencate” indichera’ gli Enti e le Organizzazioni elencate secondo questi Termini e Condizioni al sottoparagrafo 3 della norma 11. D) “Orfanotrofio” indichera’ le Organizzazioni registrate che si occupano della cura e della protezione di bambini orfani in conformita’ con la legge attuale. E) “Bambini Orfani” indichera’ un bambino come definito dalla norma 4 dei Termini e Condizioni. F) “Bambini Abbandonati” indichera’ i bambini abbandonati al “Children Welfare Home”, all’”Orphanage” ed al “Bal Mandir”, dalle seguenti persone sotto la loro propria libera volonta’ e scelta di fronte all’ufficio distrettuale amministrativo (CDO). 1. Tutore, come definito dalla legge sui Bambini 2048 e bambini senza alcuna proprieta’. 2. Madre risposata, il cui marito sia deceduto. 3. Genitore povero, con piu’ di un bambino, il quale non e’ in condizione di sfamare i suoi bambini, ma uno di loro dovrebbe essere sterilizzato. 4. Madre impossibilitata a prendersi cura dei bambini, il cui marito sia deceduto/malato terminale/folle. 5. Padre, con piu’ di un bambino, il quale non puo’ sfamare i suoi bambini e la madre sia deceduta/ malata terminale/folle.

Capitolo 2 Adozione dei Bambini

3. Bambini Adottabili: nelle seguenti situazioni, qualsiasi bambino che sia rimasto per piu’ di 90 giorni negli elencati “Orphanage” o “Children Welfare Home” o “Bal Mandir”, secondo la sottosezione 3 della sezione 9 dei Termini e Condizioni, puo’ essere adottato da cittadini stranieri. A. Bambino Orfano B. Bambini Abbandonati

4. Bambini Orfani: Solamente i seguenti bambini certificati come bambini orfani dall’Ufficio Distrettuale Amministrativo (CDO) secondo la sottoclausola (6) della clausola 5 potranno essere considerati come bambini orfani per gli scopi di questi Termini e Condizioni. a. Bambini ritrovati dalla polizia in strada non reclamati. b. Bambini abbandonati in ospedale. c. Bambini i cui genitori non possono essere rintracciati. d. Bambini per i quali entrambi i genitori sono deceduti e senza che nessun altro membro di famiglia, parente sia stato trovato ed abbia alcuna proprieta’.

5. Documenti relativi ai bambini orfani e documentazione aggiornata al riguardo: (1) In ciascun “Children Welfare Home” o “Orphanage” o “Bal Mandir” i seguenti documenti relativi a tali bambini devono essere conservati al momento di ammissione degli orfani: a. Per i bambini che sono stati ritrovati in strada, per le vie, od in altri posti pubblici non reclamati, lettera della polizia con dettagli della situazione e spiegazione del bambino. b. Per i bambini che sono stati ritrovati in ospedale non reclamati, lettera del relativo ospedale con dettagli precisanti la causa dell’abbandono del bambino. c. Per i bambini che sono stati ritrovati in prossimita’ del “Children Welfare Home” o “Orphanage” o “Bal Mandir” non reclamati, lettera del piu’ vicino ufficio di polizia con documento che contenga la dichiarazione del testimone sul luogo dove il bambino e’ stato ritrovato non reclamato.

2) Le “Children Welfare Home”, gli”Orphanage”, il “Bal Mandir”, dopo aver accolto un bambino, secondo la sottosezione 1, dovranno informare il prima possibile, il Consiglio Centrale di Aiuto Sociale dei Bambini (Central Children Welfare Board) ed il Consiglio Distrettuale di Aiuto Sociale dei Bambini (District Children Welfare Board), con la fotografia, l’eta’ presunta e la descrizione del bambino, dare avviso alla radio, alla televisione al fine di trovare i genitori del bambino od il tutore e dovranno altresì informare il Balbalika Khojtalas Samannaya Kendra.

3) Le “Children Welfare Home”, gli”Orphanage” ed il “Bal Mandir”, entro 7 giorni dall’accoglimento del bambino, secondo la sottosezione 1, informeranno la Sede della Polizia e pubblicheranno un avviso pubblico sul Gorakhapatra od altro quotidiano nazionale con la fotografia, la data in cui il bambino e’ stato accolto nella struttura, la data presunta di nascita e la descrizione del bambino.

4) Secondo la sottosezione 3, questi avvisi, oltre alla sopra menzionata descrizione, dovranno chiedere il diritto di conoscenza di ogni genitore, parente o tutore del bambino e dare informazioni circa le proprieta’ del bambino a qualsiasi autorita’ dell’Organizzazione di Aiuto Sociale dei Bambini (“Children Welfare Organization”) od “Orphanage” o “Bal Mandir” od ufficio di polizia oppure del Consiglio Centrale e Distrettuale dell’Aiuto Sociale dei Bambini (Central and District Children Welfare Board). L’avviso informera’ altresì che, in caso non dovesse esserci nessuna risposta, il bambino sara’ destinato all’adozione internazionale.

5) L’avviso secondo la sottosezione 3 restera’ in essere per 35 giorni e se nessun reclamo sara’ registrato entro 35 giorni , dopo dieci giorni dalla scadenza del primo avviso, un altro avviso sara’ pubblicato sul Gorkhapartra, quotidiano nazionale e se possibile, a livello locale, su qualsiasi giornale dando il tempo di 21 giorni al fine di fare il loro reclamo.

6) Secondo la sottosezione 5, se l’avviso scade e nessun reclamo è presentato al “Children Welfare Home” o all’”Orphanage” oppure al “Bal Mandir” o al Central or Disrict Children Welfare Board (Consiglio Centrale e Distrettuale dell’Aiuto Sociale dei Bambini) od ufficio di polizia, oppure qualsiasi reclamo sia stato fatto venga considerato essere infondato, il “Children Welfare Home”, o l’”Orphanage” od il “Bal Mandir” informeranno l’ufficio distrettuale amministrativo al riguardo della situazione del bambino e dovranno dichiarare che il bambino e’ un orfano.

6. Documenti relativi ai bambini abbandonati e documentazione aggiornata al riguardo: (1): In ciascun “Children Welfare Home” od “Orphanage” o “Bal Mandir” i seguenti documenti relativi a tali bambini devono essere conservati al momento di ammissione degli orfani: a. Nome dei bambini, eta’, descrizione, certificato di nascita e recente fotografia. b. Nome dei genitori, indirizzo, e motivo della rinuncia del diritto. c. Copia della prova di cittadinanza del genitore (dei genitori) rinunciatari, nel caso essi fossero vivi. d. Copia della cittadinanza del tutore e prova della tutela del bambino abbandonato se abbandonato dal tutore. e. Segnalazione dai funzionari locali con spiegazione circa la situazione finanziaria, sociale e culturale dei genitori.

2) I documenti menzionati della sottoclausola 1 saranno sottoposti al Consiglio Centrale di Aiuto Sociale dei Bambini (Central Children Welfare Board), all’interessato Consiglio Distrettuale di Aiuto Sociale dei Bambini (District Children Welfare Board), ed all’Ufficio Distrettuale Amministrativo, da ciascun “Children Welfare Home”, od “Orphanage” o “Bal Mandir”.

3) Se tali bambini abbandonati desiderano ritornare ed i genitori rinunciatari od i tutori desiderano riprendersi il bambino, il “Children Welfare Home”, o l’”Orphanage”, od il “Bal Mandir” dovranno restituire il loro bambino con la prova scritta della riconsegna del bambino, firmata di fronte all’Ufficio Distrettuale Amministrativo, al ritorno del bambino.

4) Il “Children Welfare Home”, o l’”Orphanage” od il “Balmandir”, informeranno circa il ritorno del bambino secondo la sottoclausola 3, il Ministero, il Consiglio Centrale di Aiuto Sociale dei Bambini (Central Children Welfare Board), ed il Consiglio Distrettuale di Aiuto Sociale dei Bambini (District Children Welfare Board).

Capitolo 3 Chi puo'adottare

7. Criteri per i genitori adottivi di nazionalita’ straniera: 1) In base ai criteri del Codice Civile, capitolo adozioni, ai cittadini stranieri è consentito adottare i Bambini Nepalesi alle seguenti condizioni: a. coppia sposata da almeno quattro anni. b. donne vedove o divorziate oppure non sposate o legalmente separate di eta’ compresa fra i 35 ed i 55 anni.

2) Secondo la sottosezione 1, alle coppie straniere od alle donne singole viene richiesta una differenza di eta’ tra la coppia adottiva straniera o tra le donne ed i bambini adottabili, che sia almeno di 30 anni.

3) Non importa cio’ che e’ scritto in questi Termini e Condizioni, i cittadini stranieri con figlio maschio possono solamente adottare bambine femmine ed i cittadini stranieri con figlia femmina possono solamente adottare bambini maschi.

4) Il figlio adottivo non dovra’ essere piu’ vecchio di qualsiasi bambino in famiglia. Tuttavia nel caso in cui il figlio adottivo sia fratellastro del bambino in famiglia, questa regola puo’ essere ignorata.

8. Domanda di Adozione: 1) Qualsiasi cittadino straniero interessato nell’adottare un bambino Nepalese, dovra’ presentare la propria domanda al Comitato, indicando l’età, il sesso ed ulteriori descrizioni del bambino attraverso l’Ente di adozione straniero accreditato oppure tramite le relative Ambasciate dei Paesi, o nel caso in cui tale Ambasciata non dovesse esistere in Nepal, l’Ambasciata responsabile.

2) La domanda, in base alla sottosezione 1, richedera’ i seguenti documenti: a. lettera di consenso rilasciata dal Paese interessato o dal funzionario autorizzato da quel Paese od organizzazione per adottare un bambino Nepalese. b. lettera di garanzia scritta dal Governo del Paese di tale cittadino straniero, od Ambasciata di tale Paese in Nepal, confermante che il cittadino straniero che sta prendendo il bambino in adozione si fara’ carico di tutte le responsabilita’ ivi compreso il sostentamento e l’educazione del bambino. c. Certificato di Nascita dei richiedenti. d. I documenti comprovanti lo stato di matrimonio della coppia e. Certificati di Nascita, se i richiedenti hanno i loro figli biologici od adottati, insieme ad una descrizione della famiglia. f. Dichiarazione concernente la salute dei richiedenti. g. Referenze rilasciate dall’Autorita’ di Governo. h. Il documento comprovante che mostri le proprieta’ dei richiedenti, e la fonte del reddito. i. Copia del passaporto dei richiedenti. j. Corso di studi, relazione psicologica e sociale dei richiedenti.

3) Se in accordo alla sottosezione 1, una volta che la domanda è ricevuta, il Ministero condurra’ le indagini necessarie ed aprira’ un fascicolo personale per il richiedente.

4) Tutti i documenti, secondo la sottosezione 2, saranno scritti in Inglese o saranno tradotti in Inglese da un’agenzia di traduzioni competente.

Capitolo 4

9. Elenco dei “Children Welfare Home” od “Orphanage” o “Bal Mandir”: 1) I “Children Welfare Home”, gli ”Orphanage” ed il “Bal Mandir” sono registrati e lavorano sotto la legge prevalente, facendo richiesta al Ministero per operare per l’Adozione Internazionale.

2) Le domande ai sensi della sottoclausola 1 dovranno includere la seguente documentazione: a. Costituzione e documento di rinnovo dell’interessato “Children Welfare Home”, od “Orphanage” o “Balmandir”. d. Prova di mantenimento “Standard Minimo per la Gestione ed il Funzionamento della Gestione del Children’s Home (Casa dei Bambini)” e “Direttive per far funzionare l’Organizzazione di Aiuto Sociale dei Bambini (Children Welfare Organization)” dichiarata dal Ministero per il “Children Welfare Home” od “Orphanage” o “Bal Mandir” dal Consiglio Centrale di Aiuto Sociale dei Bambini (Central Children Welfare Board). e. Lista dei beni e delle proprieta’ degli interessati “Children Welfare Home” od “Orphanage” o “Balmandir”.

3) Dopo l’indagine conseguente alla domanda, secondo la sottoclausola 1, se il Ministero e’ soddisfatto, il Ministero elenca il “Children Welfare Home”, o l’”Orphanage” od il “Bal Mandir” sotto il diritto all’adozione internazionale e notifichera’ i richiedenti.

4) Secondo la registrata sottosezione 3, il “Children Welfare Home” o l’”Orphanage” od il “Bal Mandir” devono rinnovare ogni 2 anni a tale scopo.

5) Gli elencati “Children Welfare Home” od “Orphanage” o “Bal Mandir” , secondo la sottoclausola 3 devono predisporre un fascicolo separato per ogni bambino adottabile, includendo i seguenti documenti e devono inviare il fascicolo al Comitato per l’Abbinamento riformato sotto la clausola 14 di questi Termini e Condizioni. a. Certificato di nascita del bambino. b. Relazione di salute degli ultimi 6 mesi del bambino. c. Fotografia recente del bambino. d. Documento comprovante il tentativo per l’adozione del bambino all’interno del Paese. e. Documenti in base alle clausole 5 e 6 di questi Termini e Condizioni.

10. Depennamento o sospensione dei “Children Welfare Home” od “Orpanage” o “Bal Mandir”: 1) Gli elencati “Children Welfare Home” od “Orphanage” o “Bal Mandir” secondo la sezione 9, nel caso di presentazione di documenti falsi, o contro questi Termini e Condizioni, esistendo leggi o direttive del Ministero, il “Children Welfare Home” od “Orpanage” o “Bal Mandir” saranno depennati dal Ministero.

2) Prima di depennare l’organizzazione dalla lista del Ministero, ai sensi della sottosezione 1, il Ministero dara’ all’organizzazione una possibilita’ per potersi spiegare.

Capitolo 5 Elenco delle Organizzazioni ed Enti Stranieri

11. Elenco di Organizzazioni ed Enti Stranieri: 1) Tutti gli Enti e le Organizzazioni di Adozione Stranieri interessati ad operare in adozioni Nepalesi, faranno domanda al Comitato.

2) Le Organizzazioni o gli Enti Stranieri che vogliono fare domanda secondo la sottoclausola 1, dovranno includere i seguenti documenti: a. Prova dall’approvazione del Governo interessato ad operare nelle Adozioni Internazionali. b. Prova che secondo la legge del Paese interessato, i bambini adottati siano trattati allo stesso modo dei figli biologici. c. Minimo tre anni di esperienza operativa nelle Adozioni Internazionali. d. Segnalazione dell’Ente di Governo interessato affermante che l’Organizzazione ha una buona affidabilita’ nell’area delle Adozioni Internazionali. e. Fornire altri documenti necessari che il Ministero richiede di volta in volta.

3) Dopo l’indagine conseguente alla domanda che e’ presentata in accordo alla sottoclausola 1, se il Comitato e’ concorde, raccomanda al Ministero per l’inserimento in elenco, e ne informera’ il richiedente.

4) L’Ente riconosciuto secondo la sottoclausola 3, dovrà nominare un rappresentante Nepalese di cui dovra’ essere informato il Ministero.

5) Il rappresentante nominato secondo la sottoclausola 4, la cui qualifica, lavoro, diritti e doveri dovrà essere annunciato dal Governo.

6) L’Ente elencato sotto questa Clausola deve rinnovare ogni due anni presso il Ministero.

12. Depennamento degli Enti di Adozione Stranieri registrati: 1) Se qualsiasi Ente od Organizzazione viene scoperta ad agire o nel tentativo di agire contro questi Termini e Condizioni, le disposizioni legislative del Nepal o le direttive del Ministero, su raccomandazione del Comitato possono sospendere e depennare l’Ente entro un determinato lasso di tempo.

2) A qualsiasi Organizzazione prima di essere sospesa e depennata dal Ministero dev’essere data l’ opportunita’ di potersi spiegare prima del Ministero.

Capitolo 6 Raccomandazione ed Approvazione:

13. Comitato d’indagine, segnalazione e monitoraggio: 1) Per le domande presentate in Comitato in base alle attuali disposizioni legislative del Nepal ed a questi Termini e Condizioni, ci sara’ un comitato d’indagine, segnalazione e monitoraggio al fine di svolgere indagini e per suggerire al Ministero, al riguardo dei bambini Nepalesi da dare in adozione a cittadini stranieri sulla base della loro domanda e dell’ulteriore documentazione che il Ministero riceve.

2) Il Comitato secondo la clausola 13 nella sottosezione 1 avra’ il seguente Coordinatore ed i seguenti Membri: a. Segretario Comune, Ministero delle Donne, dei Bambini e della Previdenza Sociale, Coordinatore. b. Segretario Comune, Legge, Giustizia ed Affari del Parlamento, Membro. c. Rappresentante, Comitato del Centro di Aiuto Sociale dei Bambini (Children Welfare Central) (Psicologo infantile, o medico), Membro. d. Rappresentante, Bambino NGO Federazione (Child NGO Federation) (CNFN), Membro. e. Funzionario legale (Sottosegretario), Ministero delle Donne, dei Bambini e della Previdenza Sociale, Segretario Membro.

3) Il Comitato fara’ la propria procedura.

5) Se tre membri, incluso il responsabile, sono presenti, la riunione puo’ procedere.

6) L’indennita’ finanziaria per la riunione, per i membri e per il responsabile, sara’ determinata dal Ministero.

14. Abbinamento del Bambino con la famiglia: 1) Ci sara’ il Comitato seguente per l’abbinamento tra i bambini che sono idonei all’adozione con la famiglia. a. Funzionario di alto grado designato dal Ministero, Coordinatore. b. Direttore Esecutivo dal Consiglio Centrale di Aiuto Sociale dei Bambini (Central Children Welfare Board), Membro. c. Rappresentante dal Ministero della Legge, Giustizia ed Affari del Parlamento, Membro.

2) Ma per l’abbinamento dei bambini, che sono idonei per l’adozione e che si trovano nelLa Organizzazione Nepalese dei Bambini (Nepal Children Organization) - (Bal Mandir), ci saranno ancora i seguenti diversi comitati di abbinamento: a. Segretario Generale, Organizzazione Nepalese dei Bambini (Nepal Children Organization), Coordinatore. b. Rappresentante, Ministero della Legge, Giustizia ed Affari del Parlamento, Membro. c. Rappresentane, Ministero delle Donne, dei Bambini e della Previdenza Sociale, Membro. d. Rappresentante, Ministero dell’Interno, Membro. e. Rappresentane, Ufficio Centrale di Polizia “Women’s Cell”, Membro.

3. Come descritto nella sottosezione 1, o sottosezione 2 il Comitato di abbinamento abbinera’ i bambini secondo le domande ricevute in base alla sezione 8 ed i fascicoli personali dei bambini come descritto dalla sottosezione 5 della sezione 9.

4) Il Comitato di abbinamento alla sottoclausola 1, ufficio segreteria, dovra’ rimanere nel Consiglio Centrale di Aiuto Sociale dei Bambini (Central Children Welfare Board). Ma il Comitato di abbinamento ai sensi della clausola 2, ufficio segreteria, dovra’ rimanere all’Organizzazione Nepalese dei Bambini (Nepal Children Organization).

5) Il segretario del Comitato d’abbinamento riformato come da clausola 1 o 2 sara’ eletto dal relativo Comitato .

6) Il Comitato fara’ la propria procedura.

7) L’indennita’ della riunione del Comitato sara’ determinata dal Ministero.

8) Oltre a quanto scritto in questa clausola, il processo di selezione delle famiglie sara’ tracciato in accordo col Ministero su raccomandazione del Comitato.

15. Approvazione da parte del Ministero: 1) Se il Comitato raccomanda al Ministero, in virtu’ della clausola 13, il Ministero con indagine, puo’ vistare l’approvazione dell’adozione ai cittadini stranieri.

2) Una volta che l’adozione e’ approvata, come menzionato nella sottosezione 1, il richiedente dev’essere fisicamente presente ad accogliere il bambino. Se un membro della coppia non puo’ essere presente, il genitore assente dovra’ presentare la procura ufficiale al Ministero.

3) Qualunque cosa menzioni la sottoclausola 1 e 2, prima che la decisione definitiva di adozione sia finalizzata, se i genitori od il tutore vogliono riprendersi il Bambino che sta per essere dato in adozione, a tale bambino non sara’ permesso di essere dato in adozione.

Capitolo 7 Varie

16. Gestione relativa al Monitoraggio: (1) Se il Comitato lo ritiene necessario, il Comitato puo’ monitorare gli elencati “Children Welfare Home” od “Orphanage” oppure “Bal Mandir”, secondo questi Termini e Condizioni e dar loro le direttive necessarie.

2) Il Comitato visitera’ una volta all’anno le elencate organizzazioni od enti al fine di controllare se agiscono entro lo standard degli Enti internazionali o meno, e le famiglie che hanno gia’ adottato bambini ai sensi della clausola 11. Tutte le informazioni su queste visite e qualsiasi cosa scoperta durante queste visite sara’ presentata in forma di relazione al Ministero.

17) Relazioni da presentare: (1) Il Ministero dovrà presentare tutte le relazioni dei bambini adottati dai cittadini stranieri ed i dettagli delle famiglie straniere adottanti in virtu’ di questi Termini e Condizioni, al Ministero degli Esteri.

2) Allo stesso modo, il Ministero degli Esteri dovrà spedire tutte le informazioni secondo la sottoclausola 1 a tutte le Ambasciate interessate e alle missioni diplomatiche. Tutte le Ambasciate e le missioni diplomatiche devono aiutare nel monitorare secondo la clausola 16 di questi Termini e Condizioni.

3) I genitori adottivi, una volta che il bambino è adottato, e fino a quando il bambino non raggiunga l’età della maturita’, come previsto dalla legge del Paese in cui risiede, provvederanno a fornire le relazioni sulla salute e sull’educazione unitamente ad una fotografia in formato cartolina del bambino, attraverso le elencate organizzazioni interessate o le relative Ambasciate in Nepal oppure, nel caso non vi fosse Ambasciata in Nepal, in questo caso le Ambasciate interessate in Nepal, al Ministero, una volta all’anno.

18) Proposta da presentare: (1) Se qualsiasi organizzazione od ente elencato vuole aiutare uno qualsiasi tra il “Children Welfare Home”, l’”Orphanage” od il “Bal Mandir”, dovra’ presentare la proposta al Ministero. Se il Ministero sara’ convinto, dopo l’indagine, il Ministero approvera’.

2) Soltanto il 10% dell’aiuto ricevuto dalla clausola (1) sara’ per le spese amministrative.

19) Tasse ed altro prezzo possono essere determinati: (1) Il Ministero dietro raccomandazione del Comitato puo’ imputare le seguenti imposte di servizio: a) Tasse di elenco e di rinnovo per il “Children Welfare Home” o l’”Orphanage” od il “Bal Mandir” secondo la clausola 9, sottoclausola 3. b) Tasse di elenco e rinnovo per organizzazioni od enti stranieri come da clausola 11 della sottoclausola 1. c) Tassa di monitoraggio per le famiglie adottanti approvate, secondo la clausola 15, allo scopo di soddisfare la clausola 16 della sottoclausola 2. d) Tassa di servizio e della cura del bambino del “Children Welfare Home” o dell’”Orphanage” o del “Bal Mandir”.

2) Tutte le tasse secondo le sottoclausole a, b e c saranno depositate sul conto del Governo del Nepal.

3) Il Ministero delle Finanze inviera’ tutte le tasse depositate al Ministero secondo la sottoclausola 2, ogni anno fiscale.

4) Le tasse, secondo la sottoclausola 3, che sono raccolte nel Ministero, saranno usate per le proposte dell’aiuto sociale e la protezione dei bambini orfani, le elencate organizzazioni ed enti esteri, il “Children Welfare Home” od il “Bal Mandir” o per monitorare i bambini adottati e gli altri settori prestabiliti dal Ministero.

20. Potere di rimuovere gli ostacoli: Se nel caso sorga qualsiasi difficolta’ durante l’esecuzione di questi Termini e Condizioni secondo il Codice Civile e questi Termini e Condizioni, il Ministero conserva il diritto di rimuovere tali ostacoli.

21. Abrogazione e risparmio: (1) L’avviso pubblicato sulla gazzetta del Nepal del 30 Maggio 1997, parte 4, a nome del contemporaneo Sua Maesta’ Governo, Ministero dell’Interno “Panchayet” ed i Termini e Condizioni concernente l’adozione di Bambini Nepalesi a cittadini stranieri, approvato il 26 Giugno 2006 dal contemporaneo Sua Maesta’ Governo, è stato abrogato.

2) Tutti gli atti ed i procedimenti eseguiti o svolti ai sensi dei Termini e Condizioni per l’adozione di Bambini Nepalesi a cittadini stranieri 2006, saranno considerati essere stati svolti od istruiti secondo questi Termini e Condizioni.

(3) Tutte le domande delle famiglie abbinate e registrate nell’Ufficio Distrettuale Capo (Chief District Office) - (CDO) per l’adozione di bambini nepalesi fino alla data del 15 Giugno 2007, in considerazione presso il “Bal Mandir” od in lavorazione presso il Ministero, non incontreranno nessun ostacolo ad essere elaborate, tutte le relative domande, secondo la vecchia regolamentazione.