Come fare
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La scelta della coppia a cui affidare in Adozione un bambino viene chiamata "Abbinamento" ed è effettuata dal Tribunale dei Minori nell'Adozione Nazionale e dagli psicologi delle Associazioni nell'Adozione Internazionale. La scelta viene compiuta in base al profilo psicosociale della coppia in relazione alle necessità e alle caratteristiche del bambino: si tratta di scegliere la coppia giusta di genitori per un bambino e non viceversa. La proposta di Abbinamento viene esposta alla coppia dal giudice o dallo psicologo nel corso di un colloquio. La coppia può richiedere un breve intervallo di tempo per maturare la risposta, che può anche essere negativa. Le motivazioni addotte per una eventuale risposta negativa verranno valutate in relazione all'eventualità di una successiva proposta di Abbinamento.
Adottare un bambino è molto difficile, non prima per il percorso legislativo e psicologico, ma poi, perché quel bambino è nostro figlio.
Il Sostegno a Distanza (più comunemente ed impropriamente detta Adozione a Distanza) è una forma di aiuto umanitario indirizzato ad un bambino straniero in difficoltà per permettergli di rimanere nella sua famiglia, di vivere, di curarsi, di nutrirsi e vestirsi sufficientemente, di studiare, di costruirsi un futuro. Concretamente avviene tramite un versamento periodico (annuale, mensile o altro) di denaro, con l'impegno di garantirne la durata nel tempo. Diverse associazioni si occupano della segnalazione dei casi e fanno da tramite fra i sostenitori e le famiglie dei bambini in stato di necessità. Nasce un rapporto epistolare in cui i sostenitori ricevono una scheda ed una fotografia del bambino assistito e lettere e disegni a cui possono rispondere. Raramente avviene un contatto di persona anche per evitare di introdurre turbative in equilibrio sociale e familiare già di per sé difficile. I nostri sostegni a distanza »
1) GLI ATTORI E I LORO RUOLI La questione dell'adozione internazionale è particolarmente delicata. Essa concerne in primo luogo il minore, il cui interesse deve necessariamente prevalere su qualunque altra considerazione, ma anche la sua famiglia biologica, di cui non si possono ignorare i diritti, e gli adottanti, il cui impegno affettivo e morale è fondamentale. Oltre a ciò, esistono degli aspetti legali e diplomatici non trascurabili, in quanto in questo tipo di adozione entrano in gioco l'applicazione degli accordi internazionali tra stati, le procedure messe in atto nei paesi d'origine del minore per consentirne l'uscita dal territorio che richiedono la cooperazione delle autorità locali, e da ultimo la sovranità degli stati d'origine dei piccoli. Che si sia genitori adottivi, genitori biologici, autorità dei paesi d'origine, enti autorizzati, operatori sociali, psicologi, membri della magistratura o della classe forense, le nostre responsabilità e le nostre preoccupazioni saranno necessariamente differenti, ma è necessario che tutti questi attori giochino il proprio ruolo nella piena e profonda convinzione che sempre dovrà avere un ruolo centrale l'interesse del minore. Se vogliamo che l'adozione sia veramente un valore positivo si impone la necessità di riflettere su alcuni principi, che possono aiutare gli operatori a superare le differenze legate ai propri ruoli trovando un punto di equilibrio comune: Avere la convinzione che il primo posto di un minore è presso i suoi genitori biologici, ma che occorre elaborare un progetto di vita il più velocemente possibile per i minori in situazione di abbandono e, se possibile, favorirne l'adozione; Avere la convinzione che è estremamente utile dare ad un minore abbandonato o che necessita di protezione la possibilità di investire affettivamente in un ambiente di vita diverso da quello di nascita, ma sempre nel rispetto delle sue origini; Perseguire la ricerca di una legislazione nazionale e internazionale rigorosa ma anche rispettosa degli usi e dei costumi dei paesi d'origine, che garantisca massimamente l'adottabilità dei minori abbandonati, ma allo stesso tempo stabilisca dei parametri seri affinchè il desiderio di adozione non diventi per chi lo prova una ricerca sconsiderata del bambino ad ogni prezzo, anche quello di strappare un minore alla sua famiglia o al suo paese; Formare degli operatori che valutino, ma anche che accompagnino i futuri genitori, e li dotino degli strumenti necessari perchè le loro attese siano realistiche. Occorre che gli adottanti siano, sin dal momento della presentazione di disponibilità ai Tribunali per i Minorenni, degli attori effettivi, responsabili ed informati del processo di adozione. Per chi intraprende l'avventura dell'adozione, occorre tenere presente che un bambino, qualunque bambino, deve avere delle radici e delle ali. Radici, perchè sappia chi è, da dove viene, quali sono le sue forze e a quale mondo appartiene. Ali, perchè abbia una buona stima di sé stesso, perchè sia dotato di tutti gli strumenti per esprimere il suo potenziale, per seguire il suo destino e avere la forza e il coraggio di vivere pienamente la sua vita. E' compito dei genitori fornire tutti questi strumenti, e quando questi sono genitori adottivi è indispensabile credere fortemente ad alcuni principi fondamentali: La centralità dell'interesse del minore. Il minore ha diritto ad avere una famiglia e non l'inverso. L'adozione è una valida stategia per fondare una famiglia e non solo un rimedio di second'ordine ai casi di infertilità. Tutti nascono uguali e ciascuno ha un potenziale da realizzare. I legami di sangue non creano una famiglia. Ogni persona ha diritto di conoscere e di essere fiera delle proprie origini. Per amare un bambino occorre conoscere e amare il suo paese d'origine e rispettarne la cultura. Essere aperti e rispettare le differenze. Accettare che il rischio faccia parte della vita. 2) LE REGOLE INTERNAZIONALI Negli anni passati la comunità internazionale si è mobilitata per creare degli strumenti importanti per porre fine a pratiche diffuse in un certo numero di realtà in cui le difficoltà e l'indigenza delle famiglie biologiche erano a volte sfruttate. Sono state adottate due Convenzioni, una più generale, la Convenzione dell'ONU del 20 novembre 1989 relativa ai diritti dell'infanzia, e una più specificamente dedicata a questa problematica, la Convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993 sulla protezione dell'infanzia e la cooperazione in materia di adozione internazionale. - La convenzione del 20 novembre 1989 pone l'accento sulla responsabilità che incombe agli Stati di provvedere alla protezione dei minori privati del loro ambiente familiare istituendo delle misure di supporto, tra le quali l'adozione internazionale costituisce una soluzione di ultima scelta. La convenzione insiste altresì sulla necessità di prevenire lo sradicamento, la vendita o la tratta di minori, e sulla necessità di tenere in massima considerazione, nella scelta della misura di protezione di cui il minore sarà beneficiario, la sua origine etnica, religiosa, culturale e linguistica. Prevenzione del commercio di minori, prevalenza del principio di sussidiarietà, rispetto della cultura d'origine appaiono i temi principali. - La convenzione del 29 maggio 1993, il cui preambolo richiama la precedente, pone in essere un sistema di cooperazione tra autorità centrali dei Paesi d'origine e dei Paesi di accoglienza dei bambini, che hanno il compito principale di assicurare, durante le differenti tappe del percorso adottivo, che i diritti del minore e della sua famiglia d'origine siano rispettati. 3) IL DIRITTO INTERNO ITALIANO Queste convenzioni riflettono l'evoluzione delle idee e dei principi in materia di protezione dell'infanzia, e, ratificandole, l'Italia si è impegnata ad assicurare il rispetto dei principi e delle regole ivi enunciate. Tre le leggi fondamentali nel nostro Paese: - L. 184 del 4 maggio 1983, che, riorganizzando la materia dell'adozione, ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento l'istituto dell'adozione internazionale. L'art. 8 stabilisce che possono essere adottati tutti i minori che si trovino in situazioni di abbandono perchè privi di assistenza morale e materiale (...) purchè la mancanza di assistenza non sia dovuta a forza maggiore di carattere transitorio. L'adozione è consentita ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, tra i quali non sussista separazione personale neppure di fatto, e che siano idonei a educare ed istruire, e in grado di mantenere, i minori che si apprestano ad adottare. - L 476/98, legge che, con la ratifica della Convenzione dell'Aja, è divenuta la legge fondamentale, coordinando il sistema della L. 184 ai nuovi principi. Da un punto di vista strettamente pragmatico, le innovazioni principali sono costituite: Dalla istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (ora fisicamente presso gli uffici del Ministero del Lavoro), di una Commissione preposta alle adozioni internazionali, con funzioni, da un punto di vista interno, di controllo delle procedure e degli operatori, e da un punto di vista internazionale di coordinamento e promozione. Dalla previsione del ricorso obbligatorio, nell'espletamento delle procedure in oggetto, all'intervento di Enti Autorizzati dalla Commissione stessa sulla base di parametri di competenza, serietà e moralità. Si tratta di una vera rivoluzione copernicana per il mondo delle adozioni, che pone il problema della protezione del minore al centro effettivo della normativa ed esclude definitivamente il ricorso al fai da te. Gli Enti assumono un ruolo fondamentale all'nterno del sistema, di qui il rigore con il quale solo pochi soggetti (ad oggi meno di cinquanta) sono stati ritenuti idonei a svolgere queste funzioni. - L. 149/01 che ha ulteriormente modificato la L. 184, anche sulla scia dei pronunciamenti della Corte Costituzionale in tema di età degli adottanti (C.Cost. 283/99 e 303/96). Forte il richiamo alla centralità dell'interesse del minore, che appare sin dalla formulazione della rubrica, oggi intitolata "Diritto del minore alla propria famiglia". In riferimento all'adozione internazionale, la modifica forse di maggior interesse alla precedente normativa è costituita, come si è detto, dall'innalzamento del limite massimo nella differenza di età tra adottante ed adottato, da 40 a 45 anni. E' inoltre prevista la possibilità che il limite sia superato da uno dei due coniugi di non più di 10 anni, se gli adottanti sono genitori di figli naturali o adottivi dei quali almeno uno sia minorenne, o quando l'adozione in corso riguardi un fratello o una sorella del minore già dagli stessi adottato. Fermi restando poi tutti gli altri parametri soggettivi negli adottanti, viene ammesso che gli stessi possano essere sposati da meno di tre anni, purchè si provi che hanno convissuto complessivamente (sommando il periodo antecedente a quello successivo all'unione in matrimonio) per tale periodo. Continuano invece ad essere precluse, a nostro parere ragionevolmente, le adozioni alle coppie di fatto e ai singles.
La domanda di Adozione Internazionale deve essere presentata, come per l'Adozione Nazionale, al Tribunale Minorile Regionale. Il Tribunale dei Minorenni, al termine delle indagini previste per legge, emette un Decreto di Idoneità. Se il Tribunale dei Minorenni dovesse ritenere la famiglia NON IDONEA all'adozione, esiste la possibilità di presentare ricorso presso la Corte d'Appello per il riesame della pratica. La gestione/esecuzione dell'Adozione Internazionale è compito della famiglia "Idonea", la quale può contattare direttamente i Paesi d'origine dei bambini da adottare oppure rivolgersi alle Associazioni/Agenzie autorizzate. Il N.A.A.A. è disponibile ad assistere le famiglie sia prima dell'ottenimento del decreto di idoneità, sia per l'Adozione Internazionale.
Le succinte informazioni che seguono sono a carattere generale, in quanto l'Adozione Nazionale è di esclusiva competenza dei Tribunali Minorili e, pertanto, esulano dal campo di attività specifico dell'associazione che, comunque, sarà ben lieta di fornire ulteriori notizie o chiarimenti circa le procedure necessarie all'attuazione della stessa. L'adozione in Italia è regolata dalla legge 184/83. La sintesi in tre punti della legge è: - Matrimonio da almeno tre anni - Stato di non separazione - Età dell'adottante non inferiore ai 18 e non superiore ai 45 anni di differenza dall'adottato L'adozione ai "singles" non è consentita. In alcuni Stati dell'Unione Europea è possibile l'adozione ai singles per effetto di leggi nazionali o per l'attuazione di norme legislative comunitarie non recepite dall'Italia. La famiglia italiana, per poter adottare, deve rivolgersi al Tribunale dei Minorenni del proprio capoluogo di Regione. La famiglia può presentare domanda di Adozione Nazionale, Adozione Internazionale, oppure entrambe. L'unica differenza tra le Adozioni Nazionale ed Internazionale, che da un punto di vista procedurale sono identiche, sta nell'ottenimento da parte del Tribunale dei Minori di un Decreto di Idoneità all'Adozione Internazionale mentre per quella Nazionale non è previsto il rilascio di alcun documento, tranne la comunicazione di un eventuale abbinamento con un bambino. La domanda di Adozione Nazionale può essere presentata presso Tribunali Minorili di altre regioni.
L'art.4 II co. L. 184/1983 viola l'art. 2 Cost. che garantisce i diritti inviolabili dell'uomo e l'art. 31 Cost. che protegge l'infanzia, nella parte in cui non prevede cheil giudicepossa disporre l'adozione, valutando esclusivamente l'interesse delminore, quando l'età dei uno dei coniugi adottanti superi di oltre quaranta anni l'età dell'adottando, pur rimanendo la differenza di età compresa in quella che di solito intercorre tra genitori e figli, se dalla mancata adozione deriva un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore. SENTENZA n. 303 del 18 luglio 1996, dep. 24 luglio 1996 (Pres. Ferri; Rel. Mirabelli) nel giudizio di legittimità promosso dalla Corte di Cassazione - Sez. Unite Civili - La Corte Costituzionale dichiara l'illeggitimità costituzionale dell'art. 6 II co. L. 4/5/1983 n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento che prevede che il giudice possa disporre l'adozione, valutando esclusivamente l'interesse del minore, quando l'età di uno dei coniugi adottanti superi di oltre quaranta anni l'età dell'adottando, pur rimanendo la differenza d'età compresa in quella che di solito intercorre tra genitori e figli, se dalla mandcata adozione dervia un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore.
L'Affidamento a Rischio Giuridico è una pratica utilizzata dai Tribunali per i Minori per ridurre al massimo la permanenza in Istituto od in situazioni di Affidamento. Lo stato di adottabilità di un bambino può essere dichiarato solo in situazione di abbandono permanente da parte dei genitori biologici. In caso di situazione di abbandono temporanea il minore può essere dato in affidamento ad una Famiglia o ad un Istituto o ad una Casa Famiglia che ne assicuri temporaneamente mantenimento ed educazione. Qualora venga a sussistere uno stato di abbandono che si può trasformare in permanente il Tribunale dei Minori può ANTICIPARE l’abbinamento con la probabile famiglia adottiva usando l’Affidamento a Rischio Giuridico. La famiglia adottiva si dichiara quindi disponibile ad accettare un affidamento che MOLTO PROBABILMENTE si trasformerà in Affidamento Preadottivo ed Adozione Nazionale, ma NON E’ SICURO. La durata dell’Affidamento a Rischio Giuridico non è determinabile a priori, in linea di massima si aggira nell’ordine di un anno. La percentuale di rientro di minori con i genitori biologici da una situazione di Affidamento a Rischio Giuridico è del 2-3%.
ENTI AUTORIZZATI PER PAESE ESTERO ALBANIA (5) A.V.S.I. ASSOCIAZIONE VOLONTARI PER IL SERVIZIO INTERNAZIONALE AI.BI. ASSOCIAZIONE AMICI DEI BAMBINI COMUNITÀ DI S. EGIDIO – ACAP NUOVI ORIZZONTI PER VIVERE L’ADOZIONE - N.O.V.A. SERVIZIO POLIFUNZIONALE PER L’ADOZIONE INTERNAZIONALE -S.P.A.I. BIELORUSSIA (6) ASSOCIAZIONE CICOGNA AMICI DI CHERNOBYL – ONLUS ASSOCIAZIONE IL CONVENTINO ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE PER LO SPORT LA CULTURA E LA SOLIDARIETÀ GIANNI PIRINA ASSOCIAZIONE ITALIANA PRO ADOZIONI - A.I.P.A. – ONLUS ERGA PUEROS NUCLEO ASSISTENZA ADOZIONE E AFFIDO - ONLUS RETE SPERANZA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA’ SOCIALE BOLIVIA (7) AI.BI. ASSOCIAZIONE AMICI DEI BAMBINI AMICI DI DON BOSCO AMICI TRENTINI ASSOCIAZIONE FAMIGLIA E MINORI ASSOCIAZIONE IL CONVENTINO ISTITUTO LA CASA SERVIZIO POLIFUNZIONALE PER L’ADOZIONE INTERNAZIONALE - S.P.A.I. BRASILE (16) A.V.S.I. ASSOCIAZIONE VOLONTARI PER IL SERVIZIO INTERNAZIONALE AI.BI. ASSOCIAZIONE AMICI DEI BAMBINI AMICI DI DON BOSCO AMICI MISSIONI INDIANE A.M.I. - ONLUS ASSOCIAZIONE I CINQUE PANI ASSOCIAZIONE IL CONVENTINO ASSOCIAZIONE ITALIANA PRO ADOZIONI - A.I.P.A. – ONLUS ERGA PUEROS AZIONE PER UN MONDO UNITO - ONLUS C.I.A.I. CENTRO ITALIANO AIUTI ALL’INFANZIA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE C.I.F.A. CENTRO INTERNAZIONALE FAMIGLIE PRO ADOZIONE GRUPPO DI VOLONTARIATO SOLIDARIETÀ IN CAMMINO PER LA FAMIGLIA - I.C.P.L.F. ISTITUTO LA CASA NUOVI ORIZZONTI PER VIVERE L’ADOZIONE - N.O.V.A. RETE SPERANZA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA’ SOCIALE SENZA FRONTIERE - ONLUS17. SJAMO SAO JOSÈ AMICI NEL MONDO BULGARIA (8) AI.BI. ASSOCIAZIONE AMICI DEI BAMBINI ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE -A.N.P.A.S C.I.F.A. CENTRO INTERNAZIONALE FAMIGLIE PRO ADOZIONE CUORE I BAMBINI DELL’ARCOBALENO ISTITUTO LA CASA L’AIRONE – ADOZIONI INTERNAZIONALI NUCLEO ASSISTENZA ADOZIONE E AFFIDO - ONLUS BURKINA FASO (2) COMUNITÀ DI S. EGIDIO – ACAP MOVIMENTO SHALOM CAMBOGIA (4) C.I.A.I. CENTRO ITALIANO AIUTI ALL’INFANZIA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE C.I.F.A. CENTRO INTERNAZIONALE FAMIGLIE PRO ADOZIONE COMUNITÀ DI S. EGIDIO - ACAP NUCLEO ASSISTENZA ADOZIONE E AFFIDO - ONLUS CILE (4) AI.BI. ASSOCIAZIONE AMICI DEI BAMBINI CENTRO ADOZIONI DE MATTIAS - C.A.D.M. FONDAZIONE PATRIZIA NIDOLI - ONLUS ISTITUTO LA CASA CINA (2) AI.BI. ASSOCIAZIONE AMICI DEI BAMBINI C.I.A.I. CENTRO ITALIANO AIUTI ALL’INFANZIA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE COLOMBIA (18) AI.BI. ASSOCIAZIONE AMICI DEI BAMBINI AMICI DI DON BOSCO AMICI MISSIONI INDIANE A.M.I. - ONLUS AMICI TRENTINI ASSOCIAZIONE FAMIGLIA E MINORI ASSOCIAZIONE I CINQUE PANI AZIONE PER UN MONDO UNITO - ONLUS C.I.A.I. CENTRO ITALIANO AIUTI ALL’INFANZIA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE C.I.F.A. CENTRO INTERNAZIONALE FAMIGLIE PRO ADOZIONE CENTRO ADOZIONI LA MALOCA IN CAMMINO PER LA FAMIGLIA - I.C.P.L.F. ISTITUTO LA CASA LA DIMORA - ONLUS NUCLEO ASSISTENZA ADOZIONE E AFFIDO - ONLUS NUOVI ORIZZONTI PER VIVERE L’ADOZIONE - N.O.V.A. SENZA FRONTIERE - ONLUS SERVIZIO POLIFUNZIONALE PER L’ADOZIONE INTERNAZIONALE - S.P.A.I. TU CON NOI COSTA D’AVORIO (2) AMICI MISSIONI INDIANE A.M.I. - ONLUS COMUNITÀ DI S. EGIDIO - ACAP COSTA RICA (3) C.I.F.A. CENTRO INTERNAZIONALE FAMIGLIE PRO ADOZIONE ISTITUTO LA CASA SERVIZIO POLIFUNZIONALE PER L’ADOZIONE INTERNAZIONALE - S.P.A.I. ECUADOR (4) AI.BI. ASSOCIAZIONE AMICI DEI BAMBINI AMICI TRENTINI ASSOCIAZIONE IL CONVENTINO C.I.A.I. CENTRO ITALIANO AIUTI ALL’INFANZIA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE EL SALVADOR (2) ASSOCIAZIONE AGAPE’ – ONLUS COMUNITÀ DI S. EGIDIO - ACAP ETIOPIA (6) AMICI MISSIONI INDIANE A.M.I. - ONLUS C.I.A.I. CENTRO ITALIANO AIUTI ALL’INFANZIA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE C.I.F.A. CENTRO INTERNAZIONALE FAMIGLIE PRO ADOZIONE CENTRO AIUTI PER L’ETIOPIA GRUPPO MISSIONI ASMARA NUOVI ORIZZONTI PER VIVERE L’ADOZIONE - N.O.V.A. FILIPPINE (2) AMICI DI DON BOSCO C.I.F.A. CENTRO INTERNAZIONALE FAMIGLIE PRO ADOZIONE GUATEMALA (1) PROCURA GENERALE DELLA CONGREGAZIONE DELLE MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI HAITI (1) NUOVI ORIZZONTI PER VIVERE L’ADOZIONE - N.O.V.A. HONDURAS (2) AI.BI. ASSOCIAZIONE AMICI DEI BAMBINI NUCLEO ASSISTENZA ADOZIONE E AFFIDO -ONLUS INDIA (9) AMICI DI DON BOSCO AMICI MISSIONI INDIANE A.M.I. - ONLUS AMICI TRENTINI ASSOCIAZIONE ITALIANA PRO ADOZIONI - A.I.P.A. - ONLUS ERGA PUEROS C.I.A.I. CENTRO ITALIANO AIUTI ALL’INFANZIA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE I BAMBINI DELL’ARCOBALENO INTERNATIONAL ADOPTION - ASSOCIAZIONE PER LA FAMIGLIA LA PRIMOGENITA INTERNATIONAL ADOPTION MISSIONARIE DELLA CARITÀ LITUANIA (1) AZIONE PER UN MONDO UNITO - ONLUS MACEDONIA (1) MUSA SADIKER - ONLUS MADAGASCAR (3) AZIONE PER UN MONDO UNITO - ONLUS COMUNITÀ DI S. EGIDIO - ACAP NUOVI ORIZZONTI PER VIVERE L’ADOZIONE - N.O.V.A. MAROCCO (1) AI.BI. ASSOCIAZIONE AMICI DEI BAMBINI MESSICO (3) 1. ASSOCIAZIONE ITALIANA PRO ADOZIONI - A.I.P.A. - ONLUS ERGA PUEROS NUOVI ORIZZONTI PER VIVERE L’ADOZIONE - N.O.V.A. TU CON NOI MOLDOVA (5) A.I.A.U. ASSOCIAZIONE IN AIUTI UMANITARI SEDE REGIONALE TOSCANA AI.BI. ASSOCIAZIONE AMICI DEI BAMBINI AMICI DI DON BOSCO ASSOCIAZIONE IL CONVENTINO ASSOCIAZIONE ITALIANA PRO ADOZIONI - A.I.P.A. - ONLUS ERGA PUEROS NEPAL (1) NUCLEO ASSISTENZA ADOZIONE E AFFIDO - ONLUS PAKISTAN (2) AI.BI. ASSOCIAZIONE AMICI DEI BAMBINI NUCLEO ASSISTENZA ADOZIONE E AFFIDO - ONLUS PERÙ (10) AI.BI. ASSOCIAZIONE AMICI DEI BAMBINI ASSOCIAZIONE I CINQUE PANI ASSOCIAZIONE IL CONVENTINO AZIONE PER UN MONDO UNITO - ONLUS C.I.A.I. CENTRO ITALIANO AIUTI ALL’INFANZIA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE C.I.F.A. CENTRO INTERNAZIONALE FAMIGLIE PRO ADOZIONE GRUPPO DI VOLONTARIATO SOLIDARIETÀ L’AIRONE – ADOZIONI INTERNAZIONALI NUCLEO ASSISTENZA ADOZIONE E AFFIDO - ONLUS NUOVI ORIZZONTI PER VIVERE L’ADOZIONE - N.O.V.A. POLONIA (7) ASSOCIAZIONE FAMIGLIA E MINORI ASSOCIAZIONE I CINQUE PANI ASSOCIAZIONE IL CONVENTINO GRUPPO DI VOLONTARIATO SOLIDARIETÀ IN CAMMINO PER LA FAMIGLIA - I.C.P.L.F LA CICOGNA LA PRIMOGENITA INTERNATIONAL ADOPTION REPUBBLICA DI GUINEA (1) COMUNITÀ DI S. EGIDIO - ACAP REPUBBLICA DOMINICANA (1) C.I.A.I. CENTRO ITALIANO AIUTI ALL’INFANZIA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE ROMANIA (21) A.I.A.U. ASSOCIAZIONE IN AIUTI UMANITARI SEDE REGIONALE TOSCANA A.V.S.I. ASSOCIAZIONE VOLONTARI PER IL SERVIZIO INTERNAZIONALE AI.BI. ASSOCIAZIONE AMICI DEI BAMBINI AMICI DI DON BOSCO AMICI TRENTINI ARIETE ASSOCIAZIONE IL CONVENTINO ASSOCIAZIONE ITALIANA PRO ADOZIONI - A.I.P.A. - ONLUS ERGA PUEROS ATTRAVERSO IL MONDO PER UN SORRISO - ONLUS BRUTIA C.I.A.I. CENTRO ITALIANO AIUTI ALL’INFANZIA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE C.I.F.A. CENTRO INTERNAZIONALE FAMIGLIE PRO ADOZIONE CUORE GRUPPO DI VOLONTARIATO SOLIDARIETÀ INTERNATIONAL ADOPTION ASSOCIAZIONE PER LA FAMIGLIA L’AIRONE – ADOZIONI INTERNAZIONALI LA PRIMOGENITA INTERNATIONAL ADOPTION MISSIONARIE DELLA CARITÀ MUSA SADIKER - ONLUS NUCLEO ASSISTENZA ADOZIONE E AFFIDO – ONLUS 21. SERVIZIO POLIFUNZIONALE PER L’ADOZIONE INTERNAZIONALE - S.P.A.I. RUSSIA (15) A.V.S.I. ASSOCIAZIONE VOLONTARI PER IL SERVIZIO INTERNAZIONALE AI.BI. ASSOCIAZIONE AMICI DEI BAMBINI ARIETE ASSOCIAZIONE CHIARA - ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE C.I.F.A. CENTRO INTERNAZIONALE FAMIGLIE PRO ADOZIONE CRESCERE INSIEME – ASSOCIAZIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI CUORE FONDAZIONE PATRIZIA NIDOLI - ONLUS I FIORI SEMPLICI – ONLUS IN CAMMINO PER LA FAMIGLIA - I.C.P.L.F. L’AIRONE – ADOZIONI INTERNAZIONALI LA PRIMOGENITA INTERNATIONAL ADOPTION NUCLEO ASSISTENZA ADOZIONE E AFFIDO - ONLUS NUOVA ASSOCIAZIONE DI GENITORI INSIEME PER L’ADOZIONE S.O.S. BAMBINO INTERNATIONAL ADOPTION SRI LANKA (3) AI.BI. ASSOCIAZIONE AMICI DEI BAMBINI AMICI DI DON BOSCO C.I.F.A. CENTRO INTERNAZIONALE FAMIGLIE PRO ADOZIONE THAILANDIA (2) C.I.A.I. CENTRO ITALIANO AIUTI ALL’INFANZIA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE COMUNITÀ DI S. EGIDIO - ACAP UCRAINA (18) A.I.A.U. ASSOCIAZIONE IN AIUTI UMANITARI SEDE REGIONALE TOSCANA A.S.A. ASSOCIAZIONE SICILIANA ADOZIONI - ONLUS AI.BI. ASSOCIAZIONE AMICI DEI BAMBINI ARIETE ASSOCIAZIONE CHIARA - ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE ASSOCIAZIONE FAMIGLIA E MINORI ASSOCIAZIONE IL CONVENTINO ATTRAVERSO IL MONDO PER UN SORRISO - ONLUS BRUTIA C.I.F.A. CENTRO INTERNAZIONALE FAMIGLIE PRO ADOZIONE CRESCERE INSIEME – ASSOCIAZIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI GRUPPO DI VOLONTARIATO SOLIDARIETÀ LO SCOIATTOLO MARIANNA NUCLEO ASSISTENZA ADOZIONE E AFFIDO – ONLUS NUOVI ORIZZONTI PER VIVERE L’ADOZIONE - N.O.V.A. S.O.S. BAMBINO INTERNATIONAL ADOPTION SERVIZIO POLIFUNZIONALE PER L’ADOZIONE INTERNAZIONALE - S.P.A.I. UNGHERIA (1) NINO SANTAMARINA - ONLUS VIETNAM (4) C.I.A.I. CENTRO ITALIANO AIUTI ALL’INFANZIA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE C.I.F.A. CENTRO INTERNAZIONALE FAMIGLIE PRO ADOZIONE COMUNITÀ DI S. EGIDIO – ACAP NUCLEO ASSISTENZA ADOZIONE E AFFIDO - ONLUS ******************************************************************************************** RIPARTIZIONI PAESI ESTERI N° 39 paesi esteri, così suddivisi nelle rispettive aree geografiche: q EUROPA DELL’EST: 1. ALBANIA 2. BIELORUSSIA 3. BULGARIA 4. LITUANIA 5. MACEDONIA 6. MOLDOVA 7. ROMANIA 8. RUSSIA 9. UCRAINA 10. UNGHERIA 11. POLONIA per un totale di 11 paesi. q SUD AMERICA: 1. BOLIVIA 2. BRASILE 3. CILE 4. COLOMBIA 5. ECUADOR 6. PERU’ per un totale di 6 paesi. q AMERICA DEL NORD + CENTRO AMERICA: 1. MESSICO 2. COSTA RICA 3. EL SALVADOR 4. GUATEMALA 5. HONDURAS per un totale di 5 paesi. q CARAIBI: 1. HAITI 2. REPUBBLICA DOMINICANA per un totale di 2 paesi. q ASIA: 1. CAMBOGIA 2. CINA 3. FILIPPINE 4. INDIA 5. NEPAL 6. PAKISTAN 7. SRI LANKA 8. THAILANDIA 9. VIETNAM per un totale di 9 paesi. q AFRICA: 1. BURKINA FASO 2. MADAGASCAR 3. MAROCCO 4. REPUBBLICA DI GUINEA 5. COSTA D’AVORIO 6. ETIOPIA per un totale di 6 paesi. Riassumendo: - EUROPA DELL’EST: 11 paesi; - SUD AMERICA: 6 paesi; - AMERICA DEL NORD + CENTRO AMERICA: 5 paesi; - CARAIBI: 2 paesi; - ASIA: 9 paesi; - AFRICA: 6 paesi. Percentuali delle aree geografiche relativamente ai paesi interessati (su un totale di 39 paesi): EUROPA DELL’EST = 28 % ASIA = 23 % SUD AMERICA = 15,5 % AFRICA = 15,5 % AMERICA NORD + AMERICA CENTRALE = 13 % CARAIBI = 5 % Situazione numerica degli Enti autorizzati nelle 6 aree geografiche individuate: EUROPA DELL’EST: 44 Enti presenti in un’area di 11 paesi; ASIA: 13 Enti presenti in un’area di 9 paesi; SUD AMERICA: 27 Enti presenti in un’area di 6 paesi; AFRICA: 10 Enti presenti in un’area di 6 paesi; AMERICA NORD + AMERICA CENTRALE: 11 Enti presenti in un’area di 5 paesi; CARAIBI: 2 Enti presenti in un’area di 2 paesi. Autorizzazioni / operatività e relative percentuali dei 56 Enti autorizzati nelle 6 aree geografiche individuate: EUROPA DELL’EST: 44 Enti (78,5 %); ASIA: 13 Enti (23,2 %); SUD AMERICA: 27 Enti (48,2 %) AFRICA: 10 Enti (17,8 %) AMERICA NORD + AMERICA CENTRALE: 11 Enti (19,6 %) CARAIBI: 2 Enti (3,5 %). Numeri e percentuali degli Enti su ogni singolo paese nell’area geografica interessata q EUROPA DELL’EST (44 Enti – 78,5 % di 56 Enti) 1. ALBANIA (5 Enti – 11,3 % di 44 Enti) 2. BIELORUSSIA (6 Enti – 13,6 %) 3. BULGARIA (8 Enti – 18,1 %) 4. LITUANIA (1 Ente – 2,2 %) 5. MACEDONIA (1 Ente – 2,2 %) 6. MOLDOVA (5 Enti – 11,3%) 7. ROMANIA (21 Enti – 47,7 %) 8. RUSSIA (15 Enti – 34 %) 9. UCRAINA (18 Enti – 40,9 %) 10. UNGHERIA (1 Ente – 2,2 %) 11. POLONIA (7 Enti – 15,9 %) per un totale di 11 paesi e 88 presenze distribuite. q SUD AMERICA (27 Enti – 48,2 % di 56 Enti) 1. BOLIVIA (7 Enti – 25,9 % di 27 Enti) 2. BRASILE (16 Enti – 59,25 %) 3. CILE (4 Enti – 14,8 %) 4. COLOMBIA (18 Enti – 66,6 %) 5. ECUADOR (4 Enti – 14,8 %) 6. PERU’ (10 Enti – 37 %) per un totale di 6 paesi e 59 presenze distribuite. q AMERICA DEL NORD + CENTRO AMERICA (11 Enti – 19,6 % di 56 Enti) 1. MESSICO (3 Enti – 27,2 % di 11 Enti) 2. COSTA RICA (3 Enti – 27,2 %) 3. EL SALVADOR (2 Enti – 18,1 %) 4. GUATEMALA (1 Ente – 9 %) 5. HONDURAS (2 Enti – 18,1 %) per un totale di 5 paesi e 11 presenze distribuite. q CARAIBI (2 Enti – 3,5 % di 56 Enti) 1. HAITI (1 Ente – 50% di 2 Enti) 2. REPUBBLICA DOMINICANA (1 Ente – 50 %) per un totale di 2 paesi e 2 presenze distribuite. q ASIA (13 Enti – 23,2 % di 56 Enti) 1. CAMBOGIA (4 Enti – 30,7 % di 13 Enti) 2. CINA (2 Enti – 15,3 %) 3. FILIPPINE (2 Enti – 15,3 %) 4. INDIA (9 Enti – 69,2 %) 5. NEPAL (1 Ente – 7,6 %) 6. PAKISTAN (2 Enti – 15,3 %) 7. SRI LANKA (3 Enti – 23 %) 8. THAILANDIA (2 Enti – 15,3 %) 9. VIETNAM (4 Enti – 30,7 %) per un totale di 9 paesi e 29 presenze distribuite. q AFRICA (10 Enti – 17,8 % di 56 Enti) 1. BURKINA FASO (2 Enti – 20 % di 10 Enti) 2. MADAGASCAR (3 Enti – 30 %) 3. MAROCCO (1 Ente – 10 %) 4. REPUBBLICA DI GUINEA (1 Ente – 10%) 5. COSTA D’AVORIO (2 Enti – 20 %) 6. ETIOPIA (6 Enti – 60 %) per un totale di 6 paesi e15 presenze distribuite. ANALISI Su un totale di 39 paesi, la prima area geografica interessata risulta essere l’EUROPA DELL’EST con 11 paesi, pari a una percentuale del 28% seguita dall’ASIA con 9 paesi pari al 23%. A seguire: SUD AMERICA con 6 paesi pari al 15,5%; AFRICA con 6 paesi pari al 15,5%; AMERICA DEL NORD + CENTRO AMERICA con 5 paesi pari al 13% e CARAIBI con 2 paesi pari al 5%. Su un totale di 56 Enti, le presenze e le relative percentuali sono così ripartite: - nell’EUROPA DELL’EST sono presenti 44 Enti in 11 paesi pari al 78,5% degli Enti; - in ASIA sono presenti 13 Enti in 9 paesi pari al 23,2% degli Enti; - in SUD AMERICA sono presenti 27 Enti in 6 paesi pari al 48,2% degli Enti; - in AFRICA sono presenti 10 Enti in 6 paesi pari al 17,8% degli Enti; - in AMERICA NORD + CENTRO AMERICA sono presenti 11 Enti in 5 paesi pari al 19,6% degli Enti; - nei CARAIBI sono presenti 2 Enti in 2 paesi pari al 3,5% degli Enti. 3. Le presenze (e relative percentuali) degli Enti nei singoli paesi di ogni singola area geografica sono, in ordine decrescente così ripartite: - Nell’EUROPA DELL’EST (44 Enti operanti) il paese che ha maggior presenze è la ROMANIA con 21 Enti pari al 47,7% degli Enti impegnati nella specifica area geografica; seguita dall’UCRAINA con 18 Enti pari al 40,9% e dalla RUSSIA con 15 Enti pari al 34%. A seguire: BULGARIA con 8 Enti pari al 18,1%; POLONIA con 7 Enti pari al 15,9%; BIELORUSSIA con 6 Enti pari al 13,6%; MOLDOVA e ALBANIA con 5 Enti ognuna pari all’11,3% ognuna; LITUANIA, MACEDONIA e UNGHERIA con 1 Ente ognuna pari al 2,2% ognuna. - in ASIA (13 Enti operanti) il paese che ha maggior presenze è l’INDIA con 9 Enti pari al 69,2% degli Enti impegnati nella specifica area geografica; seguita da VIETNAM e CAMBOGIA con 4 Enti ognuno pari al 30,7% ognuno. A seguire: SRI LANKA con 3 Enti pari al 23%; CINA, FILIPPINE, PAKISTAN e THAILANDIA con 2 Enti ognuno pari al 15,3% ognuno. Ultimo il NEPAL con 1 Ente pari al 7,6%. - in SUD AMERICA (27 Enti operanti) il paese che ha maggior presenze è la COLOMBIA con 18 Enti pari al 66,6% degli Enti impegnati nella specifica area geografica; seguita dal BRASILE con 16 Enti pari al 59,25% e dal PERU’ con 10 Enti pari al 37%. A seguire: BOLIVIA con 7 Enti pari al 25,9%; da CILE e ECUADOR con 4 Enti ognuno pari al 14,8% ognuno. - in AFRICA (10 Enti operanti) il paese che ha maggior presenze è l’ETIOPIA con 6 Enti pari al 60% degli Enti operanti nella specifica area geografica; seguita dal MADAGASCAR con 3 Enti pari al 30%. A seguire: BURKINA FASO e COSTA D’AVORIO con 2 Enti ognuno pari al 20% ognuno; da MAROCCO e REPUBBLICA DI GUINEA con 1 Ente ognuno pari al 10% ognuno. - in AMERICA DEL NORD + CENTRO AMERICA (11 Enti operanti) i paesi che hanno maggior presenze sono il MESSICO e il COSTA RICA con 3 Enti ognuno pari al 27,2% ognuno degli Enti operanti nella specifica area geografica; seguiti dall’HONDURAS e da EL SALVADOR con 2 Enti ognuno pari al 18,1% ognuno. Ultimo il GUATEMALA con 1 Ente pari al 9%. - nei CARAIBI (2 Enti operanti) situazione di parità: HAITI e REPUBBLICA DOMINICANA con 1 Ente ciascuno pari al 50% degli Enti operanti nella specifica area geografica. ANALISI GRAFICA DELLE RIPARTIZIONI ------------------------------------------------------------------------------------------------ Elaborazioni dati COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI – Roma Lattuada Rino – N.A.A.A.Onlus 13 luglio 2001 ------------------------------------------------------------------------------------------------
CHE COS'E' E' un assegno che la madre non lavoratrice puo' chiedere al proprio Comune di residenza per la nascita del figlio oppure per l'adozione o l'affidamento preadottivo di un minore di eta' non superiore ai 6 anni (o ai 18 anni in caso di adozioni o affidamenti internazionali).La madre lavoratrice può chiedere l'assegno se non ha diritto all'indennita' di maternita' dell'Inps oppure alla retribuzione per il periodo di maternita' . Se l'importo dell'indennita' o della retribuzione e' inferiore all'importo dell'assegno, la madre lavoratrice puo' chiedere al Comune l'assegno in misura ridotta. A CHI SPETTA - Cittadine italiane o comunitarie residenti in Italia al momento del parto o ingresso in famiglia del minore adottato/affidato; - cittadine non comunitarie residenti in Italia al momento del parto o ingresso in famiglia del minore adottato/affidato in possesso di uno dei seguenti titoli di - soggiorno: - carta di soggiorno; - permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Il figlio di cittadina non comunitaria nato all'estero deve essere in possesso dello stesso titolo di soggiorno della madre. In alcuni casi particolari, se la madre non puo' richiedere l'assegno, il beneficio puo' essere richiesto, a seconda dei casi, dal padre del bambino, dal genitore della madre, dall'adottante, dall'affidatario preadottivo o dall'affidatario non preadottivo. REQUISITI L'assegno di maternita' spetta a condizione che i redditi ed i patrimoni posseduti dal nucleo familiare della madre al momento della data della domanda di assegno non superino il valore dell'Indicatore della Situazione Economica (ISE) applicabile alla data di nascita del figlio (ovvero di ingresso del minore nella famiglia adottiva o affidataria). Ai fini della dichiarazione ISE e' comunque possibile ricevere opportuna assistenza da parte dei CAF convenzionati con il Comune di residenza. COSA SPETTA Un assegno di importo complessivo pari ad euro 1.545,55 in caso di madre non è lavoratrice. In caso di madre lavoratrice, l'assegno viene pagato per intero se durante il periodo di maternita' non spetta l'indennitaì di maternita' dell'Inps oppure la retribuzione; se l'indennita' di maternita' dell'Inps oppure la retribuzione sono di importo superiore rispetto all'importo dell'assegno, l'assegno viene pagato per la differenza (c.d. quota differenziale). L'assegno spetta per ogni figlio; quindi, in caso di parto gemellare oppure di adozione o affidamento di piu' minori, l'importo e' moltiplicato per il numero dei nati o adottati/affidati. LA DOMANDA La domanda deve essere presentata al proprio Comune di residenza necessariamente entro sei mesi dalla nascita del figlio o dall’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato. In genere, gli uffici dei Comuni rendono disponibili i modelli di domanda che possono essere utilizzati per la richiesta dell'assegno. DOCUMENTAZIONE La dichiarazione sostitutiva unica oppure l'attestazione della dichiarazione sostitutiva ancora valida contenente i redditi percepiti dal nucleo familiare di appartenenza nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di assegno; Un'autocertificazione nella quale il richiedente e' tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilita': - i requisiti richiesti dalla legge per la concessione dell'assegno (residenza, cittadinanza e cosi' via); - di non avere diritto per il periodo di maternita' all'indennita' di maternita' dell'Inps ovvero alla retribuzione; - diversamente, dev'essere indicato l'importo di tali trattamenti economici per il calcolo della eventuale differenza; - di non avere presentato, per il medesimo figlio, domanda per l'assegno di maternita' a carico dello Stato di cui all'art. 75 del D.Lgs. 151/2001 (assegno, questo, istituito dall'art. 49 della Legge n. 488/99). Le cittadine non comunitarie devono presentare agli uffici del Comune la carta di soggiorno o il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo. CHI PAGA L'assegno e' pagato dall'Inps dopo che il Comune ha trasmesso tutti i dati della madre necessari per il pagamento. fonte:http://www.mdc-civitavecchia.org"
L'elenco ufficiale delle Associazioni Autorizzate, ai sensi dell'art. 38 della legge 184/1983 modificata dalla 476/98 lo potete trovare su www.affarisociali.it/servizi/ado_alboentiaut.htm oppure http://www.commissioneadozione.it/albo.it
Ecco il soggetto, e non l'oggetto, di tutto l'universo adottivo.
In Italia l'Adozione (sia quella Nazionale che l’Internazionale) è permessa a coppie sposate legalmente da almeno tre anni e non separate. Con l'entrata in vigore della nuova legge le coppie sposate legalmente da meno di tre anni possono adottare qualora abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni. Le coppie omosessuali, i singoli individui "single", le coppie "di fatto" attualmente non possono adottare. I "single" possono ottenere bambini in Affidamento. Le coppie aspiranti l'Adozione devono avere i requisiti necessari per educare, amare e mantenere i minori che intendono adottare: questo giudizio viene espresso dal Tribunale per i Minori che esamina la candidatura. L'età di entrambi gli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quaranta anni l'età dell'adottando; esiste un Disegno di Legge per l'innalzamento a quarantacinque anni della differenza massima di età. Le opinioni delle Associazioni riguardo all'opportunità dell'approvazione del suddetto disegno di legge sono discordi. Una coppia può fare più adozioni sia contemporanee (adozione di più minori) che in tempi successivi. Anche le coppie con figli biologici possono intraprendere la strada dell'adozione. Chi avesse adottato un minore e desideri adottarne un altro può inoltrare domanda 11 mesi dopo l’entrata in Italia del precedente minore (ancora sottoposto all’anno di post-adozione).
Ai fini della dichiarazione dello stato di adottabilità ai sensi dell'art. 8 della legge 4 maggio 1983 n. 184, l'indagine sulla sussistenza o meno della situazione di abbandono morale e materiale deve essere condotta prendendo in considerazione anche le circostanze sopravvenute nel corso del giudizio di opposizione avverso la dichiarazione medesima, ivi incluse, pertanto, una ritrovata seria disponibilità del genitore a prendersi cura del figlio, specie quando dette circostanze rappresentino un naturale sviluppo della situazione esistente al momento dell'inizio del giudizio e siano idonee quindi ad evidenziarne l'effettiva consistenza. Sez. I, sent. n. 432 del 19-01-1996, Mina c. Bellanti (rv 495510).
Il decreto legislativo del 26 marzo 2001 n.151 è stato pubblicato sul supplemento ordinario n.93/L alla Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 2001 n.96 ed è il "TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI TUTELA E SOSTEGNO DELLA MATERNITA' E DELLA PATERNITA', A NORMA DELL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE 8 MARZO 2000 N.53”. Esso regolamenta l'intera materia relativa ai congedi di maternità, i congedi di paternità, i congedi parentali, i riposi ed i permessi per le lavoratrici madri ed i lavoratori padri. Le norme comprese nello stesso sono per lo più estese anche ai genitori affidatari e adottivi. Di seguito sono brevemente schematizzati i maggiori vantaggi usufruibili nello specifico dai genitori adottivi. CONGEDO DI MATERNITA' CONGEDO DI PATERNITA' CONGEDI PARENTALI I CONGEDI PER LA MALATTIA DEL FIGLIO RIPOSI E PERMESSI DIVIETO DI LICENZIAMENTO I LAVORATORI AUTONOMI LIBERE PROFESSIONISTE CONGEDO DI MATERNITA' (art. 26 e art. 27) Tale congedo permette alla lavoratrice che abbia adottato o abbia ottenuto in affidamento un bambino di età non superiore ai 6 anni di usufruire di un congedo di maternità pari a 3 mesi durante i 3 mesi successivi alla data di ingresso del minore in famiglia. Nel caso di adozione o affidamento INTERNAZIONALE (art. 27) il congedo spetta anche se il minore ha superato i 6 anni di età e fino al raggiungimento della maggiore età. La domanda va indirizzata al datore di lavoro e all'Inps con la certificazione delle condizioni che giustificano la richiesta. TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO: Indennità pari all'80% della retribuzione; periodo utile per anzianità e tredicesima; copertura previdenziale 100%. Differente è il PERIODO TRASCORSO ALL'ESTERO ai fini dell'adozione internazionale: la lavoratrice ha diritto ad un congedo pari al periodo in questione ma senza indennità. Questo periodo deve essere certificato dall'ente autorizzato incaricato dalla coppia a seguire l'iter adottivo. CONGEDO DI PATERNITA' (artt. 28-31) Spetta al padre alle stesse condizioni della madre lavoratrice se questa non ne abbia fruito o per la parte residua in caso di morte o grave infermità della madre. CONGEDO PARENTALE (art. 36 e art. 37) Il diritto di astenersi dal lavoro spetta alla madre, dopo il congedo di maternità, per un periodo continuato o frazionato non superiore ai 6 mesi e (non in concomitanza) al padre per un periodo sempre di sei mesi elevabile a 7 se il padre decide di astenersi dal lavoro per più di 3 mesi. Il periodo complessivo di astensione tra i coniugi è di 10 mesi elevabili ad 11 se il padre resta in congedo per almeno 3 mesi. In linea generale è usufruibile dai genitori fino al compimento dell'8 anno di età del bambino. Nel caso di adozione e affidamento può essere utilizzato entro 3 anni dall'ingresso del minore nella famiglia quando abbia una età compresa tra i 6 ed i 12 anni. In caso di adozione internazionale spetta all'ente autorizzato incaricato certificare la durata del congedo parentale. La domanda va indirizzata al datore di lavoro e all'Inps con la certificazione delle condizioni che giustificano la richiesta. TRATTAMENTO ECONOMICO e NORMATIVO: ai genitori adottivi e affidatari spetta una indennità pari al 30% per un periodo massimo complessivo di 6 mesi fino al compimento del sesto anno di vita del bambino o qualora all'atto dell'affidamento o dell'adozione il minore abbia tra i 6 ed i 12 anni. Il periodo di congedo è computato ai fini dell'anzianità, la copertura previdenziale è parziale. Durante i congedi parentali c'è la possibilità di chiedere l'anticipazione del trattamento di fine rapporto ai fini del sostegno economico. Occorre una anzianità di 8 anni di servizio, può essere ottenuta una sola volta e non potrà essere superiore al 70% di quanto dovuto e sarà soggetta a limitazioni in relazione al complesso delle domande cui deve far fronte l'azienda. I CONGEDI PER LA MALATTIA DEL FIGLIO (art. 50) I genitori possono alternativamente assentarsi dal lavoro per i periodi corrispondenti alle malattie del figlio fino al compimento dei 6 anni. Dai 6 agli 8 anni possono usufruire ciascuno di 5 giorni all'anno di astensione dal lavoro. Qualora all'atto dell'adozione o dell'affidamento, il minore abbia un'età compresa tra i 6 ed i 12 anni, il congedo per la malattia del bambino è fruito nei primi 3 anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare alternativamente dai genitori, nel limite di 5 giorni lavorativi all'anno. Il genitore deve presentare il certificato rilasciato da un medico del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato. COn questa deve presentare una autocertificazione che attesta che l'altro genitore non si trovi in congedo per lo stesso motivo. TRATTAMENTO ECONOMICO e NORMATIVO: i congedi in questione non sono retribuiti ma vengono computati ai fini dell'anzianità di servizio. La copertura previdenziale è parziale. RIPOSI E PERMESSI (art. 45) Spettano alla madre lavoratrice durante il PRIMO anno di vita del minore: si tratta di 2 ore al giorno se l'orario giornaliero è superiore alle 6 ore e di 1 ora al giorno altrimenti. Spettano al padre se la madre non è lavoratrice dipendente o è inferma o deceduta. TRATTAMENTO ECONOMICO e NORMATIVO: indennità economica pari al 100%, è rilevante ai fini del computo dell'anzianità ed ha una copertura previdenziale parziale. DIVIETO DI LICENZIAMENTO (art. 54) I genitori adottivi e affidatari NON possono essere licenziati,(salvo colpa grave, cessazione dell'attività aziendale, ultimazione della prestazione per cui il lavoratore era stato assunto o scadenza del termine, esito negativo della prova) fino ad 1 anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare, nel caso si usufruisca del congedo di maternità e paternità. I LAVORATORI AUTONOMI (art.66, art. 67, 69, 72) Lavoratrici autonome, artigiane e commercianti Indennità per 3 mesi successivi all'ingresso nel nucleo familiare del minore fino all'eta di 6 anni in caso di adozione nazionale e fino all'età di 18 anni in caso di adozione internazionale. L'indennità è pari all'80% della retribuzione minima giornaliera. Per i minori entrati in famiglia dal 1 gennaio 2000 sono previsti 3 mesi di congedo parentale entro il primo anno di permanenza nella nuova famiglia. LIBERE PROFESSIONISTE E' prevista una indennità a carico della relativa Cassa di previdenza pari all'80% di cinque dodicesimi del reddito percepito e denunciato ai fini fiscali nel secondo anno precedente la domanda, indipendentemente dall'effettiva astensione dal lavoro. Spetta alle madri adottive o affidatarie per un periodo di 3 mesi successivi all'ingresso del minore nel nucleo familiare, nel caso che il minore non abbia superato il il 6 anno di età. La domanda va presentata alla cassa di previdenza entro 180 giorni dall'ingresso del minore in famiglia, attestante l'inesistenza del diritto a indennità di maternità per altro titolo e la data di ingresso del bambino in famiglia. (si deve allegare copia autentica del provvedimento di adozione o affidamento). Nota bibliografica: Alcune informazioni sono state tratte dal volume "I percorsi delle adozioni" di J.M. Del Bo e M.Meazza - Il Sole24ore - 2001.
L'articolo 26 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della parternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente: «Art. 26. - (Adozioni e affidamenti). - 1. Il congedo di maternità come regolato dal presente Capo spetta, per un periodo massimo di cinque mesi, anche alle lavoratrici che abbiano adottato un minore. 2. In caso di adozione nazionale, il congedo deve essere fruito durante i primi cinque mesi successivi all'effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice. 3. In caso di adozione internazionale, il congedo può essere fruito prima dell'ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all'estero richiesto per l'incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva. Ferma restando la durata complessiva del congedo, questo può essere fruito entro i cinque mesi successivi all'ingresso del minore in Italia. 4. La lavoratrice che, per il periodo di permanenza all'estero di cui al comma 3, non richieda o richieda solo in parte il congedo di maternità, può fruire di un congedo non retribuito, senza diritto ad indennità. 5. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza all'estero della lavoratrice. 6. Nel caso di affidamento di minore, il congedo può essere fruito entro cinque mesi dall'affidamento, per un periodo massimo di tre mesi».
IL CONGEDO Fino ad oggi la legge 476/98 prevedeva all'art. 39 quarter disciplinava la materia del congedo disponendo: “i genitori adottivi e coloro che hanno in affidamento preadottivo un minore hanno diritto di usufruire dei seguenti benefici: a) astensione dal lavoro regolata dall'art. 6, primo comma della legge 9/12/1977 n. 903, anche se il minore adottato ha superato i sei anni di età b) l'assenza dal lavoro regolata dall'art. 6, secondo comma, e art. 7 della predetta legge, sino a che il minore adottato non abbia raggiunto i sei anni di età, c) congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza nello stato straniero richiesto per l'adozione. L'interesse sentito dal legislatore di tutelare il bambino, determianndo le modalità con cui entrambi i genitori possono assistere il figlio anche quando non si tratti di sola filiazione biologica, ma anche in caso di figli adottivi, abbiamo visto che già trovava riconoscimento nella legge 903/77 la quale nel rispetto dei principi costituzionali previsti dall'3 (principio di eguaglianza), 30 (dovere di mantenere ed educare i figli), 31 ( provvidenze per l'adempimento dei compiti familiari). Il legislatore ha riformato la disciplina dei congedi parentali introducendo il decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151. Una prima novità riguarda la diversa terminologia utilizzata. Si parla di “astensione obbligatoria”, “che si distingue in “congedo di maternità e paternità”, mentre quella facoltativa si distingue in “congedo parentale”, “riposi e premessi “e “congedo per malattia” del figlio. Gli art. 26 e 27 del T.U. disciplinano il congedo di maternità in ordine alle adozioni e affidamenti e adozioni e affidamenti internazionali. In particolare per il settore dell'adozione internazionale l'art. 27 prevede che il congedo di maternità spetta anche se il minore adottato o affidato abbia superato i sei anni di età e sino al compimento della maggiore età. La corresponsione dell'indennità economica (pari all'80 % della retribuzione) sarà applicata nei tre mesi successivi all'ingresso del minore nella nuova famiglia, con un beneficio in caso di adozione internazionale rispetto a quanto previsto dall'art. 39 quarter legge 476/98. Inoltre la lavoratrice ha altresì diritto a fruire del congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per l'adozione e l'affidamento. Il congedo non comporta indennità o retribuzione. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del congedo, nonché il periodo di permanenza all'estero. La disciplina esposta si applica anche al congedo di paternità estendendo la tutela che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o grave infermità della madre ovvero di affidamento esclusivo del bambino al padre ( Art. 28 e 31 T.U). Gli art 36 e 37 del T.U regolamentano la disciplina in materia di congedo parentale. Tali norme recependo le direttive comunitarie in forza delle quali si riconosce il diritto di usufruire della normativa anche ai genitori adottivi e affidatari. Ma mentre nel caso della filiazione naturale tale diritto è limitato ai primi otto anni di vita del bambino (art. 32) nella materia dell'adozione e degli affidamenti è previsto che “il congedo può essere goduto entro i primi tre anni dall'ingresso del bambino nella nuova famiglia se questi all'atto dell'adozione o dell'affidamento ha un'età compresa tra i sei e i dodici anni. Nella materia del congedo parentale il legislatore ha parificato i diritti spettanti ai coniugi. Infatti, mentre nell'astensione obbligatoria la legge dà preferenza al rapporto madre-bambino anche nel caso in cui non si tratti di maternità biologica, nel caso del congedo parentale il diritto del padre non è più derivato da quello della madre ma gli spetta iure proprio, il che significa che il padre potrà assentarsi dal lavoro con questa forma di congedo non soltanto quando la madre è lavoratrice subordinata, ma anche quando è casalinga, disoccupata o studentessa. Il congedo parentale “spetta al genitore richiedente anche quando l'altro non ne abbia diritto” (art. 32 T.U.). Lo stesso principio trova poi applicazione in seguito ad una circolare Inps 10 luglio 2001 n. 138, che ha esteso l'applicazione anche ai genitori adottivi ed affidatari, per quanto riguarda i congedi per malattia del figlio(Art. 47, 6) e per i riposi ed i permessi per i figli con handicap grave (Art. 42, c.6) Per il periodo di astensione facoltativa alla genitore richiedente spetta una retribuzione pari al 30% a decorrere dal momento della richiesta.
Accordo di cooperazione relativa all'Adozione Internazionale tra "Stati di origine" e "Stati di accoglienza", finalizzato a garantire che l’Adozione Internazionale si faccia nell'esclusivo interesse del minore, evitando sottrazioni e vendita di bambini ed a regolamentare la pratica stessa dell'Adozione Internazionale. I Paesi che hanno partecipato alla stesura della Convenzione dell’ Aja sono i seguenti: Abania, Australia, Austria, Brasile, Burkina Faso, Canada, Cile, Cipro, Colombia, Costa Rica, Danimarca, Ecuador, El Salvador, Finlandia, Francia, Israele, Filippine, Italia, Kazakistan, Messico, Netherlands, Norvegia, Panama, Peru, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Spagna, Sri Lanka, Svezia e Venezuela. Ma è operativa solo nei seguenti paesi: Albania, Austria, Australia, Brasile, Bulgaria (31/1/02), Burkina Fasi, Canada, Cile, Cipro, Colombia, Costa Rica, Danimarca, Ecuador, El Salvador, Filippine, Finlandia, Francia, Israele, Italia, Lettonia, Norvegia, Messico, Netherlands, Panama, Perù, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Spagna, Sri Lanka, Svezia, Svizzera e Venezuela. Il testo risale al Maggio 1993 ed è stato ratificato in Italia tramite la legge 476/98. Il testo originale è reperibile nel sito della Conferenza dell'Aja: - in inglese - in francese La ratifica ha portato alla costituzione di una Commissione interministeriale per le Adozioni Internazionali tra i cui compiti ci sono quelli di instaurare accordi bilaterali con i Paesi di Origine degli adottandi, autorizzare e vigilare sull'operato delle Associazioni, certificare la conformità delle Adozione Internazionale. Non è più possibile, quindi, adottare internazionalmente avvalendosi di canali "privati" o "Adozione fai-da-te" o di associazioni non autorizzate. La Commissione è insediata ed al 31.10.2000 ha pubblicato l’Albo degli Enti Autorizzati, la legge 476/98 è entrata in vigore il 16.11.2000
In seguito all’entrata in vigore delle tabelle costi determinate dalla Commissione per le Adozioni Internazionali, abbiamo dovuto constatare una certa difficoltà per i nostri “vecchi” aderenti a reperire informazioni circa le spese che sono chiamati ad affrontare. Quotidianamente ci arrivano richieste di aiuto da parte degli operatori delle sedi decentrate, sommersi da domande di chiarimenti al proposito. Coerentemente ai nostri protocolli, che impongono la totale uniformità di informazioni, e nell’ottica della massima trasparenza, portiamo alla Vostra conoscenza un riepilogo informativo della situazione costi. Famiglie aderenti dopo il 2/4/03 Nuovo regime costi CAI Famiglie che hanno ricevuto la proposta di abbinamento prima del 2/4/03 Vecchio regime costi (come da adesione) Famiglie che hanno ricevuto la proposta di abbinamento dopo il 2/4/03 Per le tranches non ancora versate si applica il nuovo regime costi, indipendentemente dal fatto che ciò comporti esborsi inferiori o superiori rispetto a quanto concordato all’atto dell’adesione.
Il 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri certificate nell'ammontare complessivo dall'Ente Autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel capo I del Titolo III della L. 4 maggio 1983, n 184. L'albo degli Enti Autorizzati è stato approvato dalla Commissione per le Adozioni Internazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri con delibera del 18 ottobre 2000, pubblicata sul S.O. n. 179 alla G.U. n. 255 del 31 ottobre 2000 e, pertanto, fino a tale data la deduzione è consentita anche se gli aspiranti adottanti si sono avvalsi di enti non autorizzati o hanno posto in essere le procedure di adozione senza l'aiuto di intermediari. In questi casi la prova delle spese sostenute sarà fornita dalla certificazione rilasciata dall'ente che ha curato la procedura, da documentazione in possesso del contribuente o da autocertificazione rilasciata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per le spese sostenute direttamente (spese viaggio, trasferimenti..) la famiglia ha diritto ai benefici fiscali: per usufruirne e' necessario che la famiglia compili un'autocertificazione, di cui verrà fornito il fac-simile su richiesta, e provveda a consegnarla all'ente allegando fotocopia dei giustificativi di spesa, al fine del rilascio della successiva certificazione da parte dell'ente, valida per la deduzione del 50% delle spese di adozione internazionale. Le spese sostenute in valuta estera devono essere convertite in lire italiane seguendo le istruzioni indicate nel modello di dichiarazione.Per una trattazione completa si rinvia alle istruzioni del modello 730.
Anche la preparazione dei documenti deve seguire alcune regole burocratiche e quindi alcune nomenclature non molto conosciute dai più. Sentirete parlare di: - documenti in originale (es. Certificato di residenza) - copia conforme all'originale (es. Lettera di presentazione) In entrambi i casi chi appone l'ultimo timbro deve avere la firma depositata in Procura o Prefettura. Per attestarne l'autenticità per l'estero i documenti devono essere legalizzati da rappresentanze italiane accreditate. Si parla quindi di: - legalizzazione del documento che viene fatta in Procura per taluni documenti ed in Prefettura per altri: vi verrà fornita tale indicazione con elenco documenti. - documento apostillato; la legalizzazione può assumere anche il nome di apostilla: consistente in un'apposita timbratura quadrata che attesta la qualità legale dell'Autorità rilasciante (convenzione dell'Aja del 5/10/61) richiesta solamente da alcuni Stati. Non appena i documenti saranno pronti verranno mandati al Consolato del Paese di destinazione che provvederà ad apporre il suo timbro di legalizzazione e verranno quindi inviati all'autorità preposta tramite corriere internazionale.
A seguito della sentenza 18 febbraio 1988 n. 183 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 79, primo comma, della legge 4 maggio 1983 n. 184, nella parte in cui non consente l'estensione degli effetti dell'adozione legittimante nei confronti dei minori adottati con adozione ordinaria quando la differenza tra adottanti ed adottato supera i quarant'anni, la differenza di età massima tra adottante ed adottato non costituisce impedimento all'estensione, alle precedenti adozioni ordinarie, degli effetti propri dell'adozione legittimante. Sez. I, sent. n. 417 del 25-01-1989, Spera c. Kaitakj (rv 461536).
La Legge n.476 del 31 dicembre 1998, che ha ratificato in Italia la Convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993, ha apportato delle modifiche radicali al ruolo delle Associazioni Autorizzate e al loro modo di operare nell'Adozione Internazionale. Come prima cosa la legge detta l'obbligatorietà per le coppie di rivolgersi solo ed esclusivamente alle Associazioni Autorizzate dalla Commissione per le Adozioni Internazionali. Questo elenco è stato pubblicato il 31 Ottobre 2000 e si trova ai siti internet: www.affarisociali.it/servizi/ado_alboentiaut.htm oppure http://www.commissioneadozione.it/albo.it Quindi per iniziare una pratica di Adozione Internazionale occorre valersi dell'operato di un Ente Autorizzato, i cui compiti possono essere così riassunti: - informare la coppia aspirante sulle procedure che inizierà e sulle prospettive di Adozione; - svolgere le pratiche di Adozione presso le competenti autorità del Paese tra quei paesi con i quali l'ente autorizzato intrattiene rapporti; - raccogliere la proposta di incontro con un minore, tutte le informazioni di carattere sanitario sul minore, nonché notizie relative la famiglia di origine e le esperienze di vita, trasmettendo tutte le informazioni alla coppia aspirante presso le autorità del paese d'origine: curare tutti gli aspetti burocratici raccogliendo l'attestazione da parte delle autorità straniere della sussistenza delle condizioni di cui all'art.4 della Convenzione de L'Aja che il minore sia adottabile, che non sia possibile affidarlo nel suo stato di origine; che l’Adozione Internazionale risponda all’interesse del minore, che siano presenti gli eventuali consensi necessari all'Adozione (cessazione dei legami giuridici tra il minore e la famiglia di origine), che i consensi necessari NON siano stati ottenuti mediante pagamento o contropartita di alcun genere, che il consenso della madre sia stato dato SOLO successivamente alla nascita del minore, che il minore sia stato assistito ed informato sulle conseguenze dell’Adozione (a seconda dell’età del minore), che siano stati vagliati i suoi desideri e che il suo consenso sia stato prestato senza contropartita alcuna, liberamente e per iscritto - informare la Commissione per le Adozione Internazionale e i Servizi Sociali dell'avvenuto "abbinamento" e chiedere l'autorizzazione all'ingresso del minore in Italia che deve essere dato dalla Commissione; - vigilare sul trasferimento del minore in Italia; - svolgere attività di sostegno del nuovo nucleo familiare, in collaborazione con i Servizi Sociali, sin dal momento di ingresso del minore in Italia; - certificare la durata della permanenza all'estero della coppia, delle eventuali assenze dal lavoro, certificare le spese che la coppia ha sostenuto per l'Adozione
Lo stato di detenzione del genitore, in quanto imputabile alla condotta criminosa da questi volontariamente posta in essere nella consapevolezza della possibile condanna e carcerazione, non integra la situazione di "forza maggiore di carattere transitorio" - intesa come causa contingente e comunque reversibile estranea alla condotta dei genitori - in presenza della quale è giustificata la mancata assistenza del minore, e legittima la dichiarazione dello stato di adottabilità. Sez. I, sent. n. 5911 del 27-05-1995, Abddu Mohamed el Sayed c. Donati (rv 492505).
E' possibile fare ricorso in Corte d'Appello territorialmente competente. Attenzione, il ricorso deve essere presentato entro dieci giorni dall'avvenuta notifica del provvedimento di rigetto del Tribunale dei Minorenni. Spesso le Cancellerie dei Tribunali agevolano un poco le coppie; suggerendo che uno solo dei coniugi si rechi presso la Cancelleria a ritirare la copia integrale del provvedimento, per poter verificare i motivi del rigetto dell'istanza e preparare un reclamo argomentato opportunamente: il termine di dieci giorni decorre dalla seconda notifica, che avverrà più tardi al secondo coniuge. Per il ricorso in Corte d’Appello non è necessario valersi dell'assistenza di un avvocato, ma può rivelarsi opportuno qualora sussistano aspetti che non sempre la coppia è in grado di valutare da sé. A seconda delle varie situazioni territoriali, per decidere la Corte d'Appello necessita di un periodo dagli otto ai dieci mesi, i periti normalmente fanno 3/4 incontri e la media degli incontri è circa 1 (per lui e per lei) ogni due mesi.
Nell’Adozione Internazionale, prima dell’idoneità, la coppia può scegliere l’Ente Autorizzato che seguirà la pratica. Ogni ente autorizzato ha il suo iter procedurale ma deve seguire la regolamentazione imposta dalla legge 476/98, semplificando al massimo possiamo dire che l'ente autorizzato segue l’abbinamento, gestisce l'invio dei documenti preparati dalla coppia, le pratiche burocratiche con il Paese e le traduzioni necessarie, organizza e gestisce il/i viaggio/i e la permanenza sul posto, gestisce le pratiche burocratiche e segue con in Servizi Sociali l’inserimento del minore in Italia. Al rientro in Italia, i genitori DEVONO recarsi in Questura con una fotocopia di tutti i documenti rilasciati all’estero incluso copia del passaporto e 3 foto formato tessera del bimbo presso la Questura - Ufficio Stranieri - per richiedere l’emissione del permesso di soggiorno, all'ottenimento del quale si può procedere ad iscrivere il bambino nell'Anagrafe Comunale, a richiedere il numero di codice fiscale e quindi richiedere il tesserino sanitario e scegliere il pediatra di base presso l’ASL di residenza. L'iter da seguire viene comunque fornito dagli Enti Autorizzati a cui ci si appoggia.
Nell’Adozione Nazionale, qualora la coppia accetti la proposta di abbinamento, vengono date tutte le informazione riguardanti lo stato di salute del bambino e tutto quanto può essere necessario sapere del suo stato fisico. Non appena possibile vi sarà il primo incontro con il bambino….. un momento unico che rimarrà impresso nella memoria dei genitori! A seconda dell’età del bambino verrà pianificato il suo inserimento nella famiglia. Il decreto di affidamento pre-adottivo deve essere firmato da entrambi i genitori quando avviene l’ufficializzazione dell’affidamento e ciò deve essere fatto alla Cancelleria del Tribunale per i Minori. Dopo alcuni mesi il Tribunale per i Minori registra l'affidamento pre-adottivo e ne fa comunicazione alla Procura di competenza, che, in alcuni casi, lo notifica a sua volta alla coppia. A questo punto i genitori possono richiedere il tesserino sanitario e scegliere il pediatra di base presso l’ASL di residenza. Il tesserino è l’unico documento che verrà rilasciato con il cognome della coppia prima del decreto definitivo di Adozione e talvolta possono esserci dei problemi in quanto non tutte le ASL sono a conoscenza della direttiva in merito. Essendo questo l’unico documento che abbiamo a disposizione, durante l'anno di affido preadottivo NON è possibile allontanarsi dall'Italia con il bambino SENZA l'autorizzazione del Presidente del Tribunale per i Minori e che normalmente viene rilasciata solo per gravi e giustificati motivi. Nell’anno di affido preadottivo i Servizi Sociali effettuano visite domiciliari per verificare l’inserimento del bambino nella famiglia e per un eventuale supporto alla coppia. Al termine degli incontri viene redatta una relazione che verrà inviata al Tribunale per i Minori ed al Tutore del minore che la deve approvare, un Giudice Onorario convocherà la coppia per un colloquio finale, dopodiché verrà deliberata la sentenza definitiva.
I Tribunali dei Minori sono in genere molto rigorosi nel giudicare l'idoneità di una famiglia all'adozione internazionale. Questa severità è assolutamente necessaria e condivisa da tutti gli operatori, in quanto gli adottanti e il loro nucleo sono chiamati ad affrontare nel tempo tutta una serie di problematiche, a volte imprevedibili, connesse con la storia spesso dolorosa di un minore abbandonato. Minore che per di più non è possibile conoscere a priori sì da garantire il miglior abbinamento con la coppia maggiormente compatibile con le sue caratteristiche (come viceversa accade nelle adozioni nazionali). Se si tiene presente la centralità del bambino nel sistema normativo dell'adozione, si comprenderà come il Tribunale dei Minori non possa prescindere dal massimo rigore nelle sue valutazioni. Ciò non toglie che a volte le coppie possano non condividere le valutazioni effettuate dai consulenti-esperti del Tribunale, giungendo sino a non riconoscersi affatto nell'immagine che di loro è stata rappresentata. Mille motivi possono sottendere a situazioni di questo tipo, a volte connessi con fraintendimenti, altre volte con una mancanza di sintonia con i periti, a volte ancora perchè i limiti della procedura hanno determinato una valutazione sommaria. Per quanto difficile da accettare per i soggetti coinvolti, una possibilità di questo tipo non è rara a verificarsi, tanto più se si tiene presente che in questo più che in altri casi i ricorrenti vengono giudicati sulla base non delle proprie azioni, spesso accertabili con maggior facilità, ma sulla base di dati tanto impalpabili quali l'indole, le idee, la maturità, la capacità di affrontare problemi imprevisti, l'apertura all'accoglienza. L'ordinamento italiano consente quasi sempre al cittadino che ritiene di essere "vittima" di un errore di giudizio la possibilità di ottenere nuovamente la disamina della fattispecie ricorrerendo al Giudice superiore. Nel caso di decreto che neghi l'idoneità di una coppia all'adozione internazionale questo diritto è sacrosanto ed è sancito agli articoli 739-740 c.p.c. Viene tuttavia, a nostro parere incomprensibilmente, richiesta alle coppie una capacità di reazione immediata: l'art. 739 c.p.c. prevede infatti che il reclamo avanti la Corte d'Appello sia presentato entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento del Tribunale per i Minorenni che ha negato l'idoneità. E' di tutta evidenza come una coppia che si vede ritenuta non idonea avrebbe spesso bisogno di qualche tempo in più per assorbire il colpo, sovente recepito con la rabbia di chi si ritiene ingiustamente giudicato, a volte su parametri apparentemente incomprensibili. "Noi non abbiamo mai detto questo, siamo stati fraintesi", "abitiamo vicino ai nostri genitori, ma non per questo siamo immaturi", "non abbiamo affatto problemi razziali, abbiamo solo dichiarato che la realtà provinciale in cui abitiamo è tale da rendere ostico l'inserimento di un bambino somaticamente diverso": sono solo alcune delle considerazioni ricorrenti che le coppie con cui siamo entrati in contatto ci hanno esposto. Forte lo scoramento di alcuni, diffusa la perplessità in tutti. Il consiglio pragmatico più immediato che possiamo dare in questa sede è di prendere tempestivo contatto con gli operatori del settore, siano essi gli Enti autorizzati, siano studi legali specializzati nella materia, al fine di mettersi nelle migliori condizioni per affrontare con la massima consapevolezza e nella massima celerità una scelta destinata comunque a cambiare la vita di chi è chiamato ad assumerla. Tre le possibilità che verranno prospettate: rinunciare all'adozione, se esistono degli impedimenti gravi ed effettivi; presentare reclamo avverso il provvedimento, se ne esistono i presupposti, non solo giuridici ma sopratutto morali, eventualmente affiancandolo ad un percorso formativo; ripresentare la domanda in un momento successivo riservandosi più tempo per riflettere. Anche se all'apparenza la più attraente per soggetti spesso perplessi di fronte ad un diniego, è' nostra opinione che, da un punto di vista prettamente pragmatico, quest'ultima ipotesi sia la più rischiosa per quelle coppie che non si riconoscono nelle valutazioni effettuate dai tecnici del Tribunale. Ciò in quanto significa accettare senza riserve le valutazioni, trovandosi al momento della nuova domanda a dover dimostrare il superamento di problemi che la coppia ritiene di non avere mai avuto. L'ultimo indirizzo che è possibile fornire a chi si trova a dover affrontare questo tipo di situazione è di rivolgersi ad uno studio legale specializzato nella materia. Come per ogni ramo del diritto è ovviamente possibile per qualsiasi professionista iscritto all'Albo studiare la materia e la fattispecie, ma i ristretti termini di presentazione dei reclami, che si ricorda sono di soli dieci giorni, rendono più difficoltoso per un operatore non addentro alla materia predisporre una difesa efficace.
L’inserimento scolastico, i suoi problemi e la possibile soluzione molto dipendono dalle condizioni in cui si trova/trovava il bambino (Paese di provenienza, lingua, età, diversità di colore). Generalizzando, la difficoltà dell’inserimento scolastico è legata al grado in inserimento del bambino nell’ambito della sua famiglia. I problemi più frequenti che si possono riscontrare possono essere così riassunti: difficoltà di apprendimento. Può essere legato ad un problema di lingua (in caso di Adozione Internazionale, alla mancanza di stimoli ed attenzioni. Molta importanza riveste l’ambiente da cui proviene il bambino (istituto, casa-famiglia ecc), dal tempo di istituzionalizzazione e dal tipo di istituto difficoltà di inserimento. A seconda dell’istituzionalizzazione e della durata, si può riscontrare anche la tendenza a rapportarsi in maniera aggressiva o remissiva nei confronti dei compagni di scuola. difficoltà disciplinari. L’incapacità di stare seduti ed attenti, di rispettare le regole, di obbedire, il bisogno di essere accettati, di essere al centro dell’attenzione, di essere valorizzati per quello che sanno fare meglio Ed eccovi gli accorgimenti da prendere: seguire il bambino a casa dedicando molta attenzione ai compiti, facendo qualche esercizio in più atto a colmare le loro carenze non è consigliato il tempo pieno parlare con le altre mamme perché possano spiegare il tema dell’Adozione nel modo più corretto ai loro figli preparare il bambino a rispondere alle domande che quasi inevitabilmente gli faranno i compagni come "chi sono i tuoi veri genitori?" "ma tu in che pancia sei stato…?" parlare con gli insegnanti della condizione del bambino suggerendo gli atteggiamenti più idonei da tenere nei confronti del bambino e, a seconda dell’età, proporre letture sul tema. I Servizi Sociali possono aiutarvi nel capire le tempistiche di inserimento del bambino.
Come già detto precedentemente occorre maturare profondamente la scelta di dare la disponibilità ad accogliere, come figlio, un bambino generato da altri. Questa scelta cosi' importante può meglio maturare tramite letture ed incontri con famiglie adottive, ma il confronto sull’argomento può essere vissuto sicuramente più serenamente all'interno della coppia. A scelta maturata, il primo passo da compiere è presentare domanda di disponibilità all'Adozione Nazionale e/o all'Adozione Internazionale presso un Tribunale per i Minori (normalmente quello della zona di residenza). Solitamente i Tribunali dei Minori forniscono un prestampato da compilare e riconsegnare. Potete trovarne elenco dei Tribunale dei Minori si trova agl'indirizzi: http://www.affarisociali.it/servizi/ado_tribmin.htm oppure http://www.commissioneadozioni.it/tribunali.htm Nella domanda, oltre a dati della coppia richiedente e della famiglia è necessario: specificare i "limiti" che la coppia si dà: ve la sentite di dare disponibilità ad accogliere un bambino piccolissimo, o anche più grandicello? Questi limiti devono corrispondere a quelli che la coppia SI SENTE effettivamente di affrontare: il fatto di dare la disponibilità ad adottare un bimbo di 7-8 anni NON aumenta le probabilità di adottarne poi uno piccolo! tipo di problemi fisici e/o psicologici che la coppia si sente di affrontare e di aiutare il bambino a risolvere se accetta o meno il "rischio giuridico" (dettagliato più avanti). Dopo la consegna della domanda l’iter prevede una serie di visite mediche presso l’ASL di residenza della coppia ed una serie di colloqui con i Servizi Sociali (solitamente psicologo e assistente sociale) dell’ASL. Questo iter vale per entrambe le domande (Adozione Nazionale e Internazionale). I colloqui hanno lo scopo di verificare le motivazioni e le caratteristiche della coppia, gli esiti di questi colloqui verranno relazionati al Tribunale dei Minori che delibererà sull’idoneità della coppia all’adozione. Con l'entrata in vigore della nuova legge i colloqui devono concludersi entro 4 mesi dalla presentazione della domanda ed è ammissibile una proroga motivata ad 8 mesi. Nel caso di Adozione Internazionale, tale delibera si concretizza nel rilascio del Decreto di Idoneità che verrà trasmesso dal Tribunale per i Minorenni all'Associazione Autorizzata a cui la famiglia avrà conferito l'incarico di seguire l'adozione; la coppia in questo caso potrà continuare il suo cammino tramite l'Ente Autorizzato che segue le pratiche necessarie per arrivare all'Abbinamento con il bambino e all'inserimento nella famiglia. Nel caso di Adozione Nazionale, se il Tribunale dei Minori valuta che la coppia sia la più idonea ad accogliere uno dei bambini che sta seguendo, propone alla coppia un Abbinamento o un Affidamento a Rischio Giuridico. La domanda di adozione nazionale ha validità tre anni dalla data di presentazione della domanda, se l’Abbinamento o l’Affidamento a Rischio Giuridico non avvengono tale termine la domanda viene archiviata ed occorre presentare una nuova domanda.
TITOLO I Dell'affidamento dei minori Art. 1 Il minore ha diritto di essere educato nell'ambito della propria famiglia. Tale diritto è disciplinato dalle disposizioni della presente legge e dalle altre leggi speciali. Art. 2 Il minore che sia temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo può essere affidato ad altra famiglia, possibilmente con figli minori, o ad una persona singola, o ad una comunità di tipo familiare, al fine di assicurargli il mantenimento, l'educazione e l'istruzione. Ove non sia possibile un conveniente affidamento familiare, è consentito il ricovero del minore in un istituto di assistenza pubblico o privato, da realizzarsi in preferenza nell'ambito della regione di residenza del minore. Art. 3 L'istituto di assistenza pubblico o privato esercita i poteri tutelari sul minore ricoverato o assistito, secondo le norme del capo I del titolo X del libro I del codice civile, fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore, ed in tutti i casi nei quali l'esercizio della potestà dei genitori o della tutela sia impedito. All'istituto di assistenza spettano i poteri e gli obblighi dell'affidatario di cui all'art. 5. Nel caso in cui i genitori riprendano l'esercizio della potestà, l'istituto deve chiedere al giudice tutelare di fissare eventualmente limiti o condizioni a tale esercizio. Art. 4 L'affidamento familiare è disposto dal servizio locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e, se opportuno anche di età inferiore. Il giudice tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto. Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore, provvede il tribunale per i minorenni. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile. Nel provvedimento di affidamento familiare debbono essere indicate specificamente le motivazioni di esso, nonché i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario. Deve inoltre essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento ed il servizio locale cui è attribuita la vigilanza durante l'affidamento con l'obbligo di tenere coscientemente informati il giudice tutelare od il tribunale per i minorenni, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi del primo o del secondo comma. L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia di origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore. Il giudice tutelare, trascorso il periodo di durata previsto ovvero intervenute le circostanze di cui al comma precedente, richiede, se necessario, al competente tribunale per i minorenni, l'adozione di ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore. Il tribunale, su richiesta del giudice tutelare o d'ufficio nell'ipotesi di cui al secondo comma, provvede ai sensi dello stesso comma. Art. 5 L'affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile, o del tutore, ed osservando le prescrizioni eventualmente stabilite dall'autorità affidante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 316 del codice civile. L'affidatario deve agevolare i rapporti tra il minore e i suoi genitori e favorirne il reinserimento nella famiglia di origine. Le norme di cui ai commi precedenti si applicano in quanto compatibili, nel caso di minori ospitati presso una comunità alloggio o ricoverati presso un istituto. TITOLO II Dell'adozione Capo I Disposizioni generali Art. 6 L'adozione è permessa ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni tra i quali non sussista separazione personale neppure di fatto e che siano idonei ad educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che intendono adottare. L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto anni e di non più di quaranta l'età dell'adottando. Sono consentite ai medesimi coniugi più adozioni anche con atti successivi. Art. 7 L'adozione è consentita a favore dei minori dichiarati in stato di adottabilità ai sensi degli articoli seguenti. Il minore, il quale ha compiuto gli anni quattordici, non può essere adottato se non presta personalmente il proprio consenso, che deve essere manifestato anche quando il minore compia l'età sopraindicata nel corso del procedimento. Il consenso dato può comunque essere revocato sino alla pronuncia definitiva dell'adozione. Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha un'età inferiore può, se opportuno, essere sentito, salvo che l'audizione non comporti pregiudizio per il minore. Capo II Della dichiarazione di adottabilità Art. 8 Sono dichiarati anche d'ufficio in stato di adottabilità dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano, i minori in situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a forza maggiore di carattere transitorio. La situazione di abbandono sussiste sempre che ricorrano le condizioni di cui al comma precedente, anche quando i minori siano ricoverati presso istituti di assistenza o si trovino in affidamento familiare. Non sussiste causa di forza maggiore quando i soggetti di cui al primo comma rifiutano le misure di sostegno offerte dai servii locali e tale rifiuto viene ritenuto ingiustificato dal giudice. Art. 9 Chiunque ha la facoltà di segnalare alla autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di età. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità, debbono riferire al più presto al tribunale per i minorenni sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengono a conoscenza in ragione del proprio ufficio. La situazione di abbandono può essere accertata anche d'ufficio dal giudice. Gli istituti di assistenza pubblici o privati debbono trasmettere semestralmente al giudice tutelare del luogo, ove hanno sede, l'elenco di tutti i minori ricoverati con l'indicazione specifica, per ciascuno di essi, della località di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore stesso. Il giudice tutelare, assunte le necessarie informazioni, riferisce al tribunale per i minorenni sulle condizioni di quelli tra i ricoverati che risultano in situazioni di abbandono, specificandone i motivi. Il giudice tutelare, ogni sei mesi, procede ad ispezioni negli istituti ai fini di cui al comma precedente. Può procedere ad ispezioni straordinarie in ogni tempo. Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora l'accoglienza si protragga per un periodo superiore ai sei mesi, deve, trascorso tale periodo, darne segnalazione al giudice tutelare, che trasmette gli atti al tribunale per i minorenni con relazione informativa. L'omissione della segnalazione può comportare l'inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare. Nello stesso termine di cui al comma precedente uguale segnalazione deve essere effettuata dal genitore che affidi stabilmente a chi non sia parente entro il quarto grado il figlio minore per un periodo non inferiore a sei mesi. L'omissione della segnalazione può comportare la decadenza dalla potestà sul figlio a norma dell'art. 330 del Codice Civile e l'apertura della procedura di adottabilità. Art.10 Il presidente del tribunale per i minorenni o un giudice da lui delegato ricevute le informazioni di cui all'articolo precedente dispone di urgenza tramite i servizi locali e gli organi di pubblica sicurezza approfonditi accertamenti sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore, sull'ambiente in cui ha vissuto e vive ai fini di verificare se sussiste lo stato di abbandono. Il tribunale può disporre in ogni momento e fino a provvedimento di affidamento preadottivo ogni opportuno provvedimento temporaneo nell'interesse del minore, ivi comprese, se del caso, la sospensione della potestà dei genitori sul figlio e dell'esercizio dele funzioni del tutore e la nomina di un tutore provvisorio. In caso di urgente necessità, i provvedimenti di cui al comma precedente possono essere adottati dal presidente del tribunale per i minorenni o da un giudice da lui delegato. Il tribunale, entro trenta giorni, deve confermare, modificare o revocare i provvedimenti urgenti così assunti. Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, i genitori, il tutore, il rappresentante dell'istituto stesso in cui il minore è ricoverato o la persona cui egli è affidato e tenuto conto di ogni altra idonea informazione. Deve inoltre essere sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di età inferiore. I provvedimenti adottati devono essere comunicati al pubblico ministero o ai genitori. Si applicano le norme di cui agli art. 330 e seguenti del codice civile. Art. 11 Quando delle indagini previste nell'articolo precedente risultano deceduti i genitori del minore e non risultano esistenti parenti entro il quarto grado, il tribunale per i minorenni provvede a dichiarare lo stato di adottabilità, salvo che esistano istanze di adozione ai sensi dell'art. 44. In tal caso il tribunale per i minorenni decide nell'esclusivo interesse del minore. Nel caso in cui non risulti l'esistenza di genitori naturali che abbiano riconosciuto il minore o la cui paternità o maternità sia stata dichiarata giudizialmente, il tribunale per i minorenni, senza eseguire ulteriori accertamenti, provvede immediatamente alla dichiarazione dello stato di adottabilità a meno che non vi sia richiesta di sospensione della procedura da parte di chi, affermando di essere uno dei genitori naturali chiede termine per provvedere al riconoscimento. La sospensione può essere disposta dal tribunale per un periodo massimo di due mesi, sempre che nel frattempo il minore sia assistito dal genitore naturale o dai parenti fino al quarto grado o in altro modo conveniente, permanendo comunque un rapporto con il genitore naturale. Nel caso di non riconoscibilità per difetto d'età del genitore, a procedura è rinviata anche d'ufficio sino al compimento del sedicesimo anno di età del genitore naturale, purché sussistano le condizioni menzionate nel comma precedente. Al compimento del sedicesimo anno, il genitore può chiedere ulteriore sospensione per altri due mesi. Ove il tribunale sospenda o rinvii la procedura ai sensi dei commi precedenti, nomina al minore , se necessario, un tutore provvisorio. Se entro detti termini viene effettuato il riconoscimento, deve dichiararsi chiusa la procedura, ove non sussista abbandono materiale o morale. Se trascorrono i termini senza che sia stato effettuato il riconoscimento, si provvede senza altra formalità di procedura alla pronuncia dello stato di adottabilità. Il tribunale, in ogni caso, anche a mezzo dei servizi locali, informa entrambi i presunti genitori, se possibile, o comunque quello reperibile, che si possono avvalere della facoltà di cui al secondo e terzo comma. Intervenuta la dichiarazione di adottabilità e l'affidamento preadottivo, il riconoscimento è privo di efficacia. Il giudizio per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità è sospeso di diritto e si estingue o ve segua pronuncia di adozione divenuta definitiva. Art. 12 Quando attraverso le indagini effettuate consta l'esistenza di genitori o di parenti entro il quarto grado indicati nell'articolo precedente, che abbiano mantenuto rapporti significativi con il minore, e ne è nota la residenza, il presidente del tribunale per i minorenni con decreto motivato fissa la loro comparizione, entro un congruo termine, dinanzi a sé o ad un giudica da lui delegato. Nel caso in cui i genitori o i parenti risiedano fuori dalla circoscrizione deltribunale per i minorenni che procede, la loro audizione può essere delegata al tribunale per i minorenni del luogo della loro residenza. In caso di residenza all'estero è delegata l'autorità consolare competente. Udite le dichiarazioni dei genitori o dei parenti, il presidente del tribunale per i minorenni o il giudice delegato, ove ne ravvisi l'opportunità impartisce con decreto motivato ai genitori o ai parenti prescrizioni idonee a garantire l'assistenza morale, il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del minore, stabilendo al tempo stesso, periodici accertamenti da eseguirsi direttamente o avvalendosi del giudice tutelare o dei servizi locali, ai quali può essere affidato l'incarico di operare al fine di più validi rapporti tra il minore e la famiglia. Il presidente o il giudice delegato può, altresì; chiedere al pubblico ministero di promuovere l'azione per la corresponsione degli alimenti a carico di chi vi è tenuto per legge e, al tempo stesso, dispone, ove è d'uopo,provvedimenti temporanei ai sensi del secondo comma dell'articolo 10. Art. 13 Nel caso in cui i genitori ed i parenti di cui articolo precedente risultino irreperibili ovvero non ne sia conosciuta la residenza, la dimora o il domicilio, il tribunale per i minorenni provvede alla loro convocazione ai sensi degli articoli 140 e 143 del codice di procedura civile, previe nuove ricerche tramite gli organi di pubblica sicurezza. Art. 14 Il tribunale per i minorenni può disporre, prima della dichiarazione di adottabilità, la sospensione del procedimento, quando da particolari circostanze emerse dalle indagini effettuate risulta che la sospensione può riuscire utile nell'interesse del minore. In tal caso la sospensione è disposta con decreto motivato per un periodo non superiore ad un anno, eventualmente prorogabile. La sospensione è comunicata ai sevizi locali competenti perché adottino le iniziative opportune. Art. 15 A conclusione delle indagini e degli accertamenti previsti dagli articoli precedenti, ove risulti la situazione di abbandono di cui all'art. 8, lo stato di adottabilità del minore è dichiarato dal tribunale per i minorenni quando: 1) i genitori e parenti convocati ai sensi degli articoli 12 e 13 non si sono presentati senza giustificato motivo; 2) l'audizione dei medesimi ha dimostrato il persistere della mancanza di assistenza morale e materiale e la non disponibilità ad ovviarvi; 3) le prescrizioni impartite ai sensi dell'articolo 12 sono rimaste inadempiute per responsabilità dei genitori La dichiarazione dello stato di adottabilità del minore è disposta dal tribunale per i minorenni in camera di consiglio con decreto motivato, sentito il pubblico ministero, nonché il rappresentante dell'istituto presso cui il minore è ricoverato o la persona cui egli è affidato. Deve essere, parimenti, sentito il tutore, ove esista, ed il minore che abbia compiuto i dodici anni e, se opportuno, anche il minore di età inferiore. Il decreto è notificato per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti indicati nel primo comma dell'articolo 12, al tutore, con contestuale avviso agli stessi del loro diritto di proporre reclamo nelle forme e nei termini di cui all'articolo 17. Il tribunale per i minorenni nomina, se necessario, un tutore provvisorio ed adotta i provvedimenti opportuni nell'interesse del minore. Art. 16 Il tribunale per i minorenni , esaurita la procedura prevista nei precedenti articoli e qualora ritenga che non sussistano i presupposti per la pronuncia dello stato di adottabilità, dichiara che non vi è luogo a provvedere. Si applicano gli ultimi due commi dell'articolo 15. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile. Art. 17 Il pubblico ministero, i genitori, i parenti indicati nell'articolo 12, primo comma, il tutore possono proporre ricorso avverso il provvedimento sullo stato di adottabilità dinanzi allo stesso tribunale che lo ha pronunciato, entro trenta giorni dalla notificazione. A seguito della opposizione, il presidente del tribunale per i minorenni nomina un curatore speciale al minore e fissa con decreto l'udienza di comparizione davanti al tribunale da tenersi entro trenta giorni dal deposito del ricorso, disponendo la notifica con decreto di comparizione al ricorrente ed al curatore speciale del minore nonché la convocazione per l'udienza fissata delle persone indicate nel penultimo comma dell'articolo 15. All'udienza fissata il tribunale per i minorenni sente il ricorrente, le persone convocate, nonché quelle indicate dalle parti e, quindi, sulle conclusioni di queste e del pubblico ministero, ove non occorre ulteriore istruttoria, decide immediatamente dando lettura del dispositivo della sentenza; questa deve essere depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla pronuncia e notificata d'ufficio nel testo integrale al pubblico ministero, all'opponente e al curatore speciale del minore. Avverso la sentenza il pubblico ministero, l'opponente o il curatore speciale possono con ricorso proporre impugnazione, entro trenta giorni dalla notifica, dinanzi alla sezione per i minorenni della corte d'appello, la quale, sentiti il ricorrente e il pubblico ministero, e, ove occorra, le persone indicate nel penultimo comma dell'articolo 15, ed effettuati ogni altro accertamento ed indagine opportuni, decide nei modi stabiliti nel precedente comma. Avverso la sentenza della corte d'appello è ammesso ricorso per Cassazione per violazione di legge entro trenta giorni dalla notificazione. Art. 18 La dichiarazione definitiva dello stato di adottabilità è trascritta, a cura del cancelliere del tribunale per i minorenni , su apposito registro conservato presso la cancelleria del tribunale stesso. La trascrizione deve essere effettuata entro il decimo giorno successivo a quello della comunicazione che il decreto di adottabilità è divenuto definitivo. A questo effetto, il cancelliere del giudice della impugnazione deve inviare immediatamente apposita comunicazione al cancelliere del tribunale per i minorenni. Art. 19 Durante lo stato di adottabilità è sospeso l'esercizio della potestà dei genitori. Il tribunale per i minorenni nomina un tutore, ove già non esista, e adotta gli ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore. Art. 20 Lo stato di adottabilità cessa per adozione o per il raggiungimento della maggiore età da parte dell'adottando. Art. 21 Lo stato di adottabilità cessa altresì per revoca, nell'interesse del minore, in quanto siano venute meno le condizioni di cui all'articolo 8, successivamente alla pronuncia del decreto di cui all'articolo 15. La revoca è pronunciata dal tribunale per i minorenni d'ufficio o su istanza del pubblico ministero oppure dei genitori. Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero. Nel caso in cui sia in atto l'affidamento preadottivo, lo stato di adottabilità non può essere revocato. Capo III Dell'affidamento preadottivo Art.22 I coniugi che intendono adottare devono presentare domanda al tribunale per i minorenni specificando la eventuale disponibilità ad adottare più fratelli. E' ammissibile la presentazione di più domande, anche successive, a più tribunali per minorenni, purché in ogni caso se ne dia comunicazione. I tribunali cui la domanda è presentata possono richiedere copia degli atti di parte ed istruttori, relativi ai medesimi coniugi, agli altri tribunali. Gli atti possono altresì essere comunicati d'ufficio. La domanda decade dopo due anni dalla presentazione e può essere rinnovata. Il tribunale per i minorenni, accertati previamente i requisiti di cui all'articolo 6, dispone l'esecuzione delle adeguate indagini di cui al comma seguente e sceglie fra le coppie che hanno presentato domanda quella maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore. Le indagini dovranno riguardare in particolare l'attitudine ad educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare degli adottanti, i motivi per i quali questi ultimi desiderano adottare il minore. Il tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero, gli ascendenti degli adottanti, ove esistano, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di età inferiore, omessa ogni altra formalità di procedura, dispone l'affidamento preadottivo e ne determina le modalità. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici, deve manifestare espresso consenso all'affidamento alla coppia prescelta. Il tribunale per i minorenni deve in ogni caso informare i richiedenti sui fatti rilevanti relativi al minore emersi dalle indagini. Non può essere disposto l'affidamento di uno solo di più fratelli, tutti in stato di adottabilità, salvo che non sussistano gravi ragioni. Il decreto è comunicato al pubblico ministero ed al tutore. Il provvedimento di affidamento preadottivo, divenuto definitivo, è trascritto a cura del cancelliere entro dieci giorni sul registro di cui all'articolo 18. Il tribunale per i minorenni vigila sul buon andamento dell'affidamento preadottivo direttamente o avvalendosi del giudice tutelare e dei servizi locali. Art. 23 L'affidamento preadottivo è revocato dal tribunale per i minorenni d'ufficio o su istanza del pubblico ministero o del tutore o di coloro che esercitano la vigilanza di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, quando si rivelano gravi difficoltà di idonea convivenza. Il provvedimento relativo alla revoca è adottato dal tribunale per i minorenni,in camera di consiglio, con decreto motivato. Debbono essere sentiti, oltre il pubblico ministero ed il presentatore della istanza di revoca, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di età inferiore, gli affidatari, il tutore, il giudice tutelare ed i servizi locali, se incaricati della vigilanza. Deve procedersi ad ogni opportuno accertamento ed indagine. Il decreto è comunicato al pubblico ministero , al presentatore dell'istanza di revoca, agli affidatari ed al tutore. Il decreto che dispone la revoca dell'affidamento preadottivo, divenuto definitivo, è annotato a cura del cancelliere entro dieci giorni sul registro di cui all'articolo 18. In caso di revoca, il tribunale per i minorenni adotta gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dell'articolo 10. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile. Art. 24 Il pubblico ministero e il tutore possono impugnare il decreto del tribunale relativo all'affidamento preadottivo o alla sua revoca, entro dieci giorni dalla comunicazione, con reclamo alla sezione per i minorenni della corte d'appello. La corte d'appello, sentiti il ricorrente, il pubblico ministero e, ove occorra, le persone indicate nell'articolo 23 ed effettuati ogni altro accertamento ed indagine opportuni, decide in camera di consiglio con decreto motivato. Capo IV Della dichiarazione di adozione Art. 25 Il tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato di adottabilità, decorso un anno dall'affidamento, sentiti i coniugi adottanti, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di età inferiore, il pubblico ministero, il tutore, il giudice tutelare ed i servizi locali, se incaricati della vigilanza, verifica che ricorrano tutte le condizioni previste dal presente capo e, senza altra formalità di procedura, provvede sull'adozione con decreto motivato in camera di consiglio, decidendo di far luogo o di non fare luogo all'adozione. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici dove manifestare espresso consenso all'adozione nei confronti della coppia prescelta. Qualora la domanda di adozione venga proposta da coniugi che hanno discendenti legittimi o legittimati, questi, se maggiori degli anni quattordici, debbono essere sentiti. Nell'interesse del minore il termine di cui al primo comma può essere prorogato di un anno, d'ufficio o su domanda dei coniugi affidatari, con ordinanza motivata. Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante l'affidamento preadottivo, l'adozione, nell'interesse del minore può essere disposta nei confronti di uno solo o di entrambi, nell'esclusivo interesse del minore, qualora il coniuge o i coniugi facciano richiesta. Il decreto che decide sull'adozione è comunicato al pubblico ministero, ai coniugi adottanti ed al tutore. Nel caso di provvedimento negativo viene meno l'affidamento preadottivo ed il tribunale per i minorenni assume gli opportuni provvedimenti temporanei in favore dei minori ai sensi dell'art. 10. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile. Art. 26 Il pubblico ministero, i coniugi adottanti ed il tutore possono impugnare il decreto del tribunale relativo all'adozione entro trenta giorni dalla comunicazione, con reclamo alla sezione per i minorenni della corte d'appello. La corte d'appello, sentiti il ricorrente, il pubblico ministero e, ove occorra, le persone indicate nell'articolo 25 primo comma, effettuato ogni altro accertamento e indagine opportuni, decide in camera di consiglio con decreto motivato. Avvero il decreto della corte d'appello è ammesso, entro trenta giorni, ricorso in Cassazione per violazione di legge. Il provvedimento che pronuncia l'adozione, divenuto definitivo, è trascritto a cura del cancelliere del tribunale per i minorenni entro il decimo giorno successivo a quello della relativa comunicazione, sul registro di cui all'articolo 18 e comunicato all'ufficiale di stato civile per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottato. A questo effetto, il cancelliere del giudice dell'impugnazione deve inviare immediatamente apposita comunicazione al cancelliere del tribunale per i minorenni. Art. 27 Per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figli legittimo degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome. Se l'adozione è disposta nei confronti della moglie separata, ai sensi dell'articolo 25, quinto comma, l'adottato assume il cognome della famiglia di lei. Con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia d'origine, salvi i divieti matrimoniali. Art. 28 Qualunque attestazione di stato civile riferita all'adottato deve essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con l'esclusione di qualsiasi riferimento alla paternità e alla maternità del minore e della annotazione di cui all'ultimo comma dell'art. 26 L'ufficiale di stato civile e l'ufficiale di anagrafe debbono rifiutarsi di fornire notizie, informazioni, certificazioni, estratti o copie dai quali possa comunque risultare il rapporto di adozione, salvo autorizzazione espressa dell'autorità giudiziaria. TITOLO III Dell'adozione internazionale Capo I Dell'adozione di minori stranieri Art. 29 Per i provvedimenti di adozione di minori stranieri è competente il tribunale per i minorenni del distretto in cui si trova il luogo di residenza degli adottanti o affidatari. Nel caso di coniugi cittadini italiani residenti nello stato straniero è competente il tribunale per i minorenni del distretto in cui si trova il luogo dell'ultimo domicilio dei coniugi; in mancanza di precedente domicilio è competente il tribunale per i minorenni di Roma. Art. 30 I coniugi iquali intendano adottare un minore straniero debbono richiedere al tribunale per i minorenni del distretto la dichiarazione di idoneità all'adozione. Il tribunale, previe adeguate indagini, accerta la sussistenza dei requisiti previsti nell'art. 6. Nel caso di coniugi cittadini italiani residenti nello Stato straniero il tribunale per i minorenni potrà avvalersi delle autorità diplomatiche e consolari e dei servizi locali delle località dove gli adottanti sono vissuti in Italia. Iprovvedimenti di cui ai commi precedenti sono emessi in camera di consiglio con decreto motivato, sentito il pubblico ministero, e sono impugnabili ai sensi degli artt. 739 e 740 del codice diprocedura civile. Art. 31 L'ingresso nello Stato a scopo di adozione di stranieri minori degli anni quattordici è consentito quando vi sia provvedimento di adozione o di affidamento preadottivo del minore emesso da una autorità straniera nei confronti di cittadini italiani residenti in Italia o nello Stato straniero o altro provvedimento in materia di tutela e degli altri istituti di protezione dei minori. L'autorità consolare del luogo ove il provvedimento è stato emesso dichiara che esso è conforme alla legislazione di quello Stato. L'ingresso nello Stato a scopo di adozione di stranieri minori di anni quattordici è altresì consentito quando vi sia nulla osta, emesso dal Ministero degli Affari Esteri d'intesa con quello degli Interni. Art. 32 Il tribunale per i minorenni dichiara l'efficacia nello Stato dei provvedimenti di cui al primo comma dell'articolo precedente quando accerta: a) che è stata emanata, in precedenza, la dichiarazione di idoneità dei coniugi adottanti ai sensi dell'art. 30; b) che il provvedimento straniero è conforme alla legislazione dello Stato che lo ha emesso; c) che il provvedimento non è contrario ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori. La dichiarazione di efficacia è emessa in camera di consiglio con decreto motivato, sentito il pubblico ministero. Avverso la decisione del tribunale è ammesso il ricorso per Cassazione. Art. 33 Il provvedimento emesso da un'autorità straniera non può essere dichiarata efficace con gli effetti dell'adozione se non risulta comprovata la sussistenza di un periodo di affidamento preadottivo di almeno un anno. Quando il provvedimento non preveda l'affidamento preadottivo o comunque questo non sia stato effettuato, esso è dichiarato efficace come affidamento preadottivo. In tal caso, dopo un anno di permanenza del minore in Italia presso gli adottanti, il tribunale per i minorenni competente pronuncia il decreto di cui all'art. 25. Qualora l'affidamento preadottivo non abbia esito positivo e negli altri casi in cui il provvedimento straniero non possa essere dichiarato efficace con gli effetti dell'adozione, il tribunale applica l'articolo 37, dandone comunicazione, per il tramite del Ministero degli Affari Esteri, allo Stato di appartenenza del minore. Art. 34 Il nulla osta di cui al secondo comma dell'articolo 31 è concesso, su richiesta dei coniugi forniti della dichiarazione di idoneità all'adozione, quando nell'ordinamento dello Stato di provenienza del minore non sia prevista l'emanazione di uno dei provvedimenti di cui al primo comma dell'art. 31, qualora sussistano motivi di esclusivo interesse del minore stesso all'ingresso nello Stato a scopo di adozione. Il nulla osta è concesso anche nel caso in cui per eventi bellici, calamità naturali o altri eventi di carattere eccezionale, non sia possibile l'emanazione del provvedimento anzidetto. Il nulla osta non può essere concesso in mancanza di autorizzazione dell'espatrio del minore a scopo di adozione o di affidamento da parte dell'autorità dello Stato di provenienza competente secondo l'attestazione dell'autorità consolare e tenuto conto delle circostanze indicate nei commi precedenti a provvedere in merito alla protezione dei minori e alla salvaguardia dei loro diritti. Il tribunale per i minorenni accerta la sussistenza dei provvedimenti di cui ai commi precedenti, acquisisce ogni possibile notizia in ordine alla situazione del minore e ne dichiara lo stato di adattabilità disponendone l'affidamento preadottivo ai coniugi richiedenti. Qualora l'affidamento non abbia esito positivo, il tribunale applica l'art. 37. Art. 35 E' fatto divieto alle autorità consolari italiane di concedere il visto per l'ingresso nello Stato e agli uffici di polizia di frontiera di consentire l'introduzione di stranieri minori degli anni quattordici a scopo di adozione, al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 31. Coloro che hanno accompagnato alla frontiera un minore degli anni quattordici, al quale non viene consentito l'ingresso in Italia per l'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 31, provvedono a proprie spese al rimpatrio immediato del minore nel paese d'origine. Art. 36 Al di fuori dei quanto previsto dall'art. 31 l'ingresso nello Stato di stranieri minori degli anni quattordici non accompagnati dai genitori o da parenti entro il quarto grado deve esser immediatamente segnalato dagli uffici di polizia di frontiera al tribunale per i minorenni del distretto ove è diretto il minore, ovvero, nell'ipotesi in cui non sia desumibile il luogo di dimora del minore nello Stato, al tribunale per i minorenni di Roma. Dette segnalazioni devono contenere l'indicazione del nome della persona che eventualmente accompagna il minore. Le segnalazioni sopra indicate devono effettuarsi nel caso di ingresso di minori per motivi turistici e di studio, sempre che la permanenza non sia superiore ai tre mesi. Art. 37 Al minore straniero in stato di abbandono che si trovi nello Stato, si applica la legge italiana in materia di adozione, di affidamento e di provvedimenti necessari in caso di urgenza. Art. 38 Il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, può autorizzare enti pubblici o altre organizzazioni idonee allo svolgimento delle pratiche inerenti all'adozione di minori stranieri (1/b). Art. 39 Il minore di nazionalità straniera adottato da coniugi di cittadinanza italiana acquista di diritto tale cittadinanza. La disposizione del precedente comma si applica anche nei confronti degli adottati prima dell'entrata in vigore della presente legge (1/c). Capo II Dell'espatrio di minori a scopo di adozione Art. 40 I residenti all'estero, stranieri o cittadini italiani, che intendono adottare un cittadino italiano minore di età, devono presentare domanda al console italiano competente per territorio, che la inoltra al tribunale per i minorenni dei distretto dove si trova il luogo di dimora del minore, ovvero il luogo del suo ultimo domicilio; in mancanza di dimora o di precedente domicilio nello Stato, è competente il tribunale per i minorenni di Roma. Art. 41 Il console dei luogo ove risiedono gli adottanti vigila sul buon andamento dell'affidamento preadottivo avvalendosi, ove lo ritenga opportuno, dell'ausilio di idonee organizzazioni assistenziali italiane o straniere. Qualora insorgano difficoltà di ambientamento del minore nella famiglia dei coniugi affidatari o si verifichino, comunque, fatti incompatibili con l'affidamento preadottivo, il console deve immediatamente darne notizia scritta al tribunale per i minorenni che ha pronunciato l'affidamento. Il console del luogo ove risiede il minore vigila per quanto di propria competenza perché i provvedimenti dell'autorità italiana relativi al minore abbiano esecuzione e se del caso provvede al rimpatrio del minore. Art. 42 Qualora sia in corso nel territorio dello Stato un procedimento di adozione di un minore affidato a stranieri, o a cittadini italiani residenti all'estero, non può essere reso esecutivo un provvedimento di adozione dello stesso minore pronunciato da autorità straniera. Art. 43 Le disposizioni di cui al sesto, settimo e ottavo comma dell'articolo 9 si applicano anche ai cittadini italiani residenti all'estero. Per quanto riguarda lo svolgimento delle funzioni consolari, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 34, 35 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, numero 200. Competente ad accertare la situazione di abbandono del cittadino minore di età che si trovi all'estero e a disporre i conseguenti provvedimenti temporanei nel suo interesse ai sensi dell'articolo 10, compreso se del caso il rimpatrio, è il tribunale per i minorenni del distretto ove si trova il luogo di ultimo domicilio del minore; in mancanza di precedente domicilio nello Stato è competente il tribunale per i minorenni di Roma. TITOLO IV Dell'adozione in casi particolari Capo I Dell'adozione in casi particolari e dei suoi effetti Art. 44 I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al primo comma dell'articolo 7: a) da persone unite al minore, orfano di padre e di madre, da vincolo di parentela fino al sesto grado o da rapporto stabile e duraturo preesistente alla perdita dei genitori; b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge; c) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo. L'adozione, nei casi indicati nel precedente comma, è consentita anche in presenza di figli legittimi. Nei casi di cui alle lettere a) e c) l'adozione è consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato. Se l'adottante è persona coniugata e non separata, il minore deve essere adottato da entrambi i coniugi. In tutti i casi l'adottante deve superare di almeno diciotto anni l'età di coloro che intende adottare (2). Art. 45 Per l'adozione si richiede il consenso dell'adottante e dall'adottando. Se l'adottando non ha compiuto i quattordici anni il consenso è dato dal suo legale rappresentante (2/a). Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha una età inferiore può se opportuno, essere sentito. Art. 46 Per l'adozione è necessario l'assenso dei genitori e del coniuge dell'adottando. Quando è negato l'assenso previsto dal primo comma, il tribunale, sentiti gli interessati, su istanza dell'adottante, può, ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, pronunziare ugualmente l'adozione, salvo che l'assenso sia stato rifiutato dai genitori esercenti la potestà o dal coniuge, se convivente, dell'adottando. Parimenti il tribunale può pronunciare l'adozione quando è impossibile ottenere l'assenso per incapacità o irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo. Art. 47 L'adozione produce i suoi effetti dalla data del decreto che la pronuncia. Finché il decreto non è emanato, tanto l'adottante quanto l'adottando possono revocare il loro consenso. Se uno dei coniugi muore dopo la prestazione dei consenso e prima della emanazione dei decreto, si può procedere, su istanza dell'altro coniuge, al compimento degli atti necessari per l'adozione. Se l'adozione è ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento della morte dell'adottante. Art. 48 Se il minore è adottato da due coniugi, o dal coniuge di uno dei genitori, la potestà sull'adottato ed il relativo esercizio spettano ad entrambi. L'adottante ha l'obbligo di mantenere l'adottato, di istruirlo ed educarlo conformemente a quanto prescritto dall'articolo 147 del codice civile. Se l'adottato ha beni propri, l'amministrazione di essi, durante la minore età dell'adottato stesso, spetta all'adottante, il quale non ne ha l'usufrutto legale, ma può impiegare le rendite per le spese di mantenimento, istruzione ed educazione del minore con l'obbligo di investirne l'eccedenza in modo fruttifero. Si applicano le disposizioni dell'articolo 382 del codice civile. Art. 49 L'adottante deve fare l'inventario dei beni dell'adottato e trasmetterlo al giudice tutelare entro un mese dalla data del decreto di adozione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella sezione III dei capo I del titolo X del libro primo del codice civile. L'adottante che omette di fare l'inventario nel termine stabilito o fa un inventario infedele può essere privato dell'amministrazione dei beni dal giudice tutelare, salvo l'obbligo del risarcimento dei danni. Art. 50 Se cessa l'esercizio da parte, dell'adottante o degli adottanti della potestà, il tribunale per i minorenni su istanza dell'adottato, dei suoi parenti o affini o del pubblico ministero, o anche d'ufficio, può emettere i provvedimenti opportuni circa la cura della persona dell'adottato, la sua rappresentanza e l'amministrazione dei suoi beni, anche se ritiene conveniente che l'esercizio della potestà sia ripreso dai genitori. Si applicano le norme di cui agli articoli 330 e seguenti del codice civile. Art. 51 La revoca dell'adozione può essere pronunciata dal tribunale su domanda dell'adottante, quando l'adottato maggiore di quattordici anni abbia attentato alla vita di lui o del suo coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti, ovvero si sia reso colpevole verso di loro di delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo a tre anni. Se l'adottante muore in conseguenza dell'attentato, la revoca dell'adozione può essere chiesta da coloro ai quali si devolverebbe l'eredità in mancanza dell'adottato e dei suoi discendenti. Il tribunale, assunte informazioni ed effettuato ogni opportuno accertamento e indagine, sentiti il pubblico ministero, l'adottante e l'adottato, pronuncia la sentenza. Il tribunale, sentito il pubblico ministero ed il minore, può emettere altresì i provvedimenti opportuni con decreto in camera di consiglio circa la cura della persona del minore, la rappresentanza e l'amministrazione dei beni. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile. Nei casi in cui siano adottati i provvedimenti di cui al quarto comma, il tribunale li segnala al giudice tutelare ai fini della nomina di un tutore. Art. 52 Quando i fatti previsti nell'articolo precedente sono stati compiuti dall'adottante contro l'adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca può essere pronunciata su domanda dell'adottato o su istanza del pubblico ministero. Il tribunale, assunte informazioni ed effettuato ogni opportuno accertamento e indagine, sentiti il pubblico ministero, l'adottante e l'adottato che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche di età inferiore, pronuncia sentenza. Inoltre il tribunale, sentiti il pubblico ministero ed il minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche di età inferiore, può dare provvedimenti opportuni con decreto in camera di consiglio circa la cura della persona del minore, la sua rappresentanza e l'amministrazione dei beni, anche se ritiene conveniente che l'esercizio della potestà sia ripreso dai genitori. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile. Nei casi in cui siano adottati i provvedimenti di cui al terzo comma il tribunale li segnala al giudice tutelare al fine della nomina di un tutore. Art. 53 La revoca dell'adozione può essere promossa dal pubblico ministero in conseguenza della violazione dei doveri incombenti sugli adottanti. Si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli. Art. 54 Gli effetti dell'adozione cessano quando passa in giudicato la sentenza di revoca. Se tuttavia la revoca è pronunziata dopo la morte dell'adottante per fatto imputabile all'adottato, l'adottato e i suoi discendenti sono esclusi dalla successione dell'adottante. Art. 55 Si applicano al presente capo le disposizioni degli articoli 293, 294, 295, 299, 300 e 304 del codice civile. Capo II Delle forme dell'adozione in casi particolari Art. 56 Competente a pronunciarsi sull'adozione è il tribunale per i minorenni del distretto dove si trova il minore. Il consenso dell'adottante e dell'adottando che ha compiuto i quattordici anni, e del legale rappresentante dell'adottando deve essere manifestato personalmente al presidente del tribunale o ad un giudice da lui delegato (2/b). L'assenso delle persone indicate nell'articolo 46 può essere dato da persona munita di procura speciale rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata. Si applicano gli articoli 313 e 314 del codice civile, ferma restando la competenza del tribunale per i minorenni e della sezione per i minorenni e della sezione per i minorenni della corte di appello. Art. 57 Il tribunale verifica: 1) se ricorrono le circostanze di cui all'articolo 44; 2) se l'adozione realizza il preminente interesse del minore. A tal fine il tribunale per i minorenni, sentiti i genitori dell'adottando, dispone l'esecuzione di adeguate indagini da effettuarsi, tramite i servizi locali e gli organi di pubblica sicurezza, sull'adottante, sul minore e sulla di lui famiglia. L'indagine dovrà riguardare in particolare: a) l'attitudine a educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare degli adottanti; b) i motivi per i quali l'adottante desidera adottare il minore; c) la personalità del minore; d) la possibilità di idonea convivenza, tenendo conto della personalità dell'adottante e del minore. TITOLO V Modifiche al titolo VIII del libro I del codice civile Art. 58 L'intitolazione del titolo VIII del libro I del codice civile è sostituita dalla seguente: "Dell'adozione di persone maggiori di età". Art. 59 L'intitolazione del capo I del titolo VIII del libro I del codice civile è sostituita dalla seguente: "Dell'adozione di persone maggiori di età e dei suoi effetti". Art. 60 Le disposizioni di cui al capo I del titolo VIII del libro I del codice civile non si applicano alle persone minori di età. Art. 61 L'articolo 299 del codice civile è sostituito dal seguente: "Art. 299. - Cognome dell'adottato. - L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio. L'adottato che sia figlio naturale non riconosciuto dai propri genitori assume solo il cognome dell'adottante. Il riconoscimento successivo all'adozione non fa assumere all'adottato il cognome del genitore che lo ha riconosciuto, salvo che l'adozione sia successivamente revocata. Il figlio naturale che sia stato riconosciuto dai propri genitori e sia successivamente adottato, assume il cognome dell'adottante. Se l'adozione è compiuta da coniugi, l'adottato assume il cognome dei marito. Se l'adozione è compiuta da una donna maritata, l'adottato, che non sia figlio del marito, assume il cognome della della famiglia di lei". Art. 62 L'articolo 307 del codice civile è sostituito dal seguente: "Art. 307. - Revoca per indegnità dell'adottante. Quando i fatti previsti dall'articolo precedente sono stati compiuti dall'adottante contro l'adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca può essere pronunciata su domanda dell'adottato". Art.63 L'intitolazione del capo Il del titolo VIII del libro I del codice civile è sostituita dalla seguente: "Delle forme dell'adozione di persone di maggiore età". Art. 64 L'articolo 312 del codice civile è sostituito dal seguente: "Art. 312. - Accertamenti del tribunale. - Il tribunale, assunte le opportune informazioni, verifica: 1) se tutte le condizioni della legge sono state adempiute; 2) se l'adozione conviene all'adottando. Art. 65 L'articolo 313 del codice civile è sostituito dal seguente: "Art. 313. - Provvedimento del tribunale. - Il tribunale, in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e omessa ogni altra formalità di procedura, provvede con decreto motivato decidendo di far luogo o non far luogo alla adozione. L'adottante, il pubblico ministero, l'adottando, entro trenta giorni dalla comunicazione, possono impugnare il decreto del tribunale con reclamo alla corte di appello, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero." Art. 66 I primi due commi dell'articolo 314 del codice civile sono sostituiti dai seguenti: "Il decreto che pronuncia l'adozione, divenuto definitivo, è trascritto a cura del cancelliere del tribunale competente, entro il decimo giorno successivo a quello della relativa comunicazione, da effettuarsi non oltre cinque giorni dal deposito, da parte del cancelliere del giudice dell'impugnazione, su apposito registro e comunicato all'ufficiale di stato civile per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottato. Con la procedura di cui al comma precedente deve esserealtrsì trascritta ed annotata la sentenza di revoca della adozione, passata in giudicato". Art. 67 Sono abrogati: il secondo e il terzo comma dell'articolo 293, il secondo e il terzo comma dell'articolo 296, gli articoli 301, 302, 303, 308 e 310 del codice civile. E' abrogato altresì il capo III dei titolo VIII del libro I del codice civile. TITOLO VI Norme finali, penali e transitorie Art. 68 Il primo comma dell'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile è sostituito dal seguente: "Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 17 1, 194, secondo comma, 250, 252, 262, 264, 316, 317bis, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, nonché nel caso di minori dall'articolo 269, primo comma, del codice civile". Art. 69 In aggiunta a quanto disposto nell'articolo 51 delle disposizioni di attuazione del codice civile, nel registro delle tutele devono essere annotati provvedimenti emanati dal tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 10 della presente legge. Art. 70 I pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio che omettono di riferire al tribunale per i minorenni sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio, sono punibili ai sensi dell'articolo 328 del codice penale. Gli esercenti un servizio di pubblica necessità sono punibili con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire 400.000. I rappresentanti degli istituti di assistenza pubblici o privati che omettono di trasmettere semestralmente al giudice tutelare l'elenco di tutti i minori ricoverati o assistiti ovvero forniscono informazioni inesatte circa i rapporti familiari concernenti i medesimi sono punibili con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire 2.000.000. Art 71 Chiunque, in violazione delle norme di legge in materia di adozione, affida a terzi con carattere di definitiva un minore, ovvero lo avvia all'estero perché sia definitivamente affidato, è punito con la reclusione da uno a tre anni. Se il fatto è commesso dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di educazione, di istruzione, di vigilanza e di custodia, la pena è aumentata della metà. Se il fatto è commesso dal genitore la condanna comporta la perdita della relativa potestà e l'apertura della procedura di adottabilità; se è commesso dal tutore consegue la rimozione dall'ufficio; se è commesso dalla persona cui il minore è affidato consegue la inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare. Se il fatto è commesso da pubblici ufficiali, da incaricati di un pubblico servizio, da esercenti la professione sanitaria o forense, da appartenenti ad istituti di assistenza pubblici o privati nei casi di cui all'articolo 61, numeri 9 e 11, dei codice penale, la pena è raddoppiata. La pena stabilita nel primo comma del presente articolo si applica anche a coloro che, consegnando o promettendo denaro od altra utilità a terzi, accolgono minori in illecito affidamento con carattere di definitività. La condanna comporta la inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare. Chiunque svolge opera di mediazione al fine di realizzare l'affidamento di cui al primo comma è punito con la reclusione fino ad un anno o con multa fino a lire 2.000.000. Art. 72 Chiunque, per procurarsi denaro o altra utilità, in violazione delle disposizioni della presente legge, introduce nello Stato uno straniero minore di età perché sia definitivamente affidato a cittadini italiani è punito con la reclusione da uno a tre anni. La pena stabilita nel precedente comma si applica anche a coloro che, consegnando o promettendo danaro o altrautilità a terzi, accolgono stranieriminori di età in illecito affidamento con carattere di definitività. La condanna comporta l'inidoneità a ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare. Art. 73 Chiunque essendone a conoscenza in ragione del proprio ufficio fornisce qualsiasi notizia atta a rintracciare un minore nei cui confronti sia stata pronunciata adozione o rivela in qualsiasi modo notizie circa lo stato di figlio legittimo per adozione è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire 900.000. Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a chi fornisce tali notizie successivamente all'affidamento preadottivo e senza l'autorizzazione del tribunale per i minorenni. Art. 74 Gli ufficiali di stato civile trasmettono immediatamente al competente tribunale per i minorenni comunicazione, sottoscritta dal dichiarante, dell'avvenuto riconoscimento da parte di persona coniugata di un figlio naturale non riconosciuto dall'altro genitore. Il tribunale dispone l'esecuzione di opportune indagini per accertare la veridicità del riconoscimento. Nel caso in cui vi siano fondati motivi per ritenere che ricorrano gli estremi dell'impugnazione del riconoscimento il tribunale per i minorenni assume, anche d'ufficio, i provvedimenti di cui all'articolo 264, secondo comma, del codice civile. Art. 75 L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato comporta l'assistenza legale alle procedure previste ai sensi della presente legge. La liquidazione delle spese, delle competenze e degli onorari viene effettuata dal giudice con apposita ordinanza, a richiesta del difensore, allorché l'attività di assistenza di quest'ultimo è da ritenersi cessata. Si applica la disposizione di cui all'articolo 14, secondo comma, della legge 11 agosto 1973, n. 533. Art. 76 Alle procedure relative all'adozione di minori stranieri in corso o già definite al momento di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data medesima (3). Art. 77 Gli articoli da 404 a 413 del codice civile sono abrogati. Per le affiliazioni già pronunciate alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano i divieti e le autorizzazioni di cui all'articolo 87 del codice civile. Art. 78 Il quarto comma dell'articolo 87 del codice civile è sostituito dal seguente: "Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai numeri 3 e 5, anche se si tratti di affiliazione o di filiazione naturale. L'autorizzazione può essere accordata anche nel caso indicato dal numero 4, quando l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo". Art. 79 Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge i coniugi che risultinmo forniti dei requisiti di cui all'art. 6 possono chiedere al tribunale per i minorenni di dichiarare, sempreché il provvedimento risponda agli interessi dell'adottato e dell'affiliato con decreto motivato, l'estensione degli effetti della adozione nei confronti degli affiliati o adottati ai sensi dell'art. 291 del codice civile, precedentemente in vigore, se minorenni all'epoca dei relativo provvedimento (4). Il tribunale dispone l'esecuzione delle opportune indagini di cui all'articolo 57, sugli adottanti e sull'adottato o affiliato. Gli adottati o affiliati che abbiano compiuto gli anni dodici e, se opportuno anche i minori di età inferiore devono essere sentiti; se hanno compiuto gli anni quattordici devono prestare il consenso. Il coniuge dell'adottato o affiliato, se convivente non legalmente separato, deve prestare l'assenso. I discendenti degli adottati o affilianti che hanno superato gli anni quattordici devono essere sentiti. Se gli adottati o affiliati sono figli legittimi o riconosciuti è necessario l'assenso dei genitori. Nel caso di irreperibilità o di rifiuto non motivato, su ricorso degli adottanti o affilianti, sentiti il pubblico ministero, i genitori dell'adottato o affiliato e quest'ultimo se ha compiuto gli anni dodici, decide il tribunale con sentenza che, in caso di accoglimento della domanda, tiene luogo dell'assenso mancante. Al decreto relativo all'estensione degli effetti dell'adozione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 25, 27 e 28, in quanto compatibili. Il decreto dei tribunale per i minorenni che nega l'estensione degli effetti dell'adozione può essere impugnato anche dall'adottato o affiliato se maggiorenne. Art. 80 Il giudice, se del caso ed anche in relazione alla durata dell'affidamento può disporre che gli assegni familiari e le prestazioni previdenziali relative al minore siano erogati temporaneamente in favore dell'affidatario. Le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, e gli articoli 6 e 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, si applicano anche agli affidatari di cui al comma precedente. Le regioni determinano le condizioni e modalità di sostegno alle famiglie, persone e comunità di tipo familiare che hanno minori in affidamento affinché tale affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza indipendentemente dalle condizioni economiche. Art. 81 L'ultimo comma dell'articolo 244 del codice civile è sostituito dal seguente: "L'azione può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni su istanza del figlio minore che ha compiuto i sedici anni, o del pubblico ministero quando si tratta di minore di età inferiore". Art. 82 Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle procedure previste dalla presente legge nei riguardi di persone minori di età, sono esenti dalle imposte di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa e diritto dovuti ai pubblici uffici. Sono ugualmente esenti gli atti ed i documenti relativi all'esecuzione dei provvedimenti pronunciati dal giudice nei procedimenti su indicati. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in annue lire 100.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 1589 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1983 e corrispondenti capitoli degli esercizi successivi. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio
Legge 28 marzo 2001, n. 149 Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori" nonché al titolo VIII del libro primo del Codice civile. Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 26 aprile Legge n. 184/83 precedente TITOLO I DIRITTO DEL MINORE ALLA PROPRIA FAMIGLIA ARTICOLO 1 1. Il titolo della legge 4 maggio 1983, n. 184, di seguito denominata "legge n. 184", è sostituito dal seguente: "Diritto del minore ad una famiglia". 2. La rubrica del Titolo I della legge n. 184 è sostituita dalla seguente: "Princìpi generali". 3. L'articolo 1 della legge n. 184 è sostituito dal seguente: "Articolo 1. - 1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia. 2. Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto. 3. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, sostengono, con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia. Essi promuovono altresì iniziative di formazione dell'opinione pubblica sull'affidamento e l'adozione e di sostegno all'attività delle comunità di tipo familiare, organizzano corsi di preparazione ed aggiornamento professionale degli operatori sociali nonché incontri di formazione e preparazione per le famiglie e le persone che intendono avere in affidamento o in adozione minori. I medesimi enti possono stipulare convenzioni con enti o associazioni senza fini di lucro che operano nel campo della tutela dei minori e delle famiglie per la realizzazione delle attività di cui al presente comma. 4. Quando la famiglia non è in grado di provvedere alla crescita e all'eduzione del minore, si applicano gli istituti di cui alla presente legge. 5. Il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia è assicurato senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i princìpi fondamentali dell'ordinamento". TITOLO II AFFIDAMENTO DEL MINORE ARTICOLO 2 1. All'articolo 2 della legge n. 184 sono premesse le seguenti parole: "Titolo I-bis. Dell'affidamento del minore". 2. L'articolo 2 della legge n. 184 è sostituito dal seguente: "Articolo 2. - 1. Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell'articolo 1, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno. 2. Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di cui al comma 1, è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede preferibilmente nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza. Per i minori di età inferiore a sei anni l'inserimento può avvenire solo presso una comunità di tipo familiare. 3. In caso di necessità e urgenza l'affidamento può essere disposto anche senza porre in essere gli interventi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3. 4. Il ricovero in istituto deve essere superato entro il 31 dicembre 2006 mediante affidamento ad una famiglia e, ove ciò non sia possibile, mediante inserimento in comunità di tipo familiare caratterizzate da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia. 5. Le Regioni, nell'ambito delle proprie competenze e sulla base di criteri stabiliti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono gli standard minimi dei servizi e dell'assistenza che devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare e dagli istituti e verificano periodicamente il rispetto dei medesimi". ARTICOLO 3 1. L'articolo 3 della legge n. 184 è sostituito dal seguente: "Articolo 3. - 1. I legali rappresentanti delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati esercitano i poteri tutelari sul minore affidato, secondo le norme del capo I del titolo X del libro primo del Codice civile, fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore in tutti i casi nei quali l'esercizio della potestà dei genitori o della tutela sia impedito. 2. Nei casi previsti dal comma 1, entro trenta giorni dall'accoglienza del minore, i legali rappresentanti devono proporre istanza per la nomina del tutore. Gli stessi e coloro che prestano anche gratuitamente la propria attività a favore delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati non possono essere chiamati a tale incarico. 3. Nel caso in cui i genitori riprendano l'esercizio della potestà, le comunità di tipo familiare e gli istituti di assistenza pubblici o privati chiedono al giudice tutelare di fissare eventuali limiti o condizioni a tale esercizio". ARTICOLO 4 1. L'articolo 4 della legge n. 184 è sostituito dal seguente: "Articolo 4. - 1. L'affidamento familiare è disposto dal servizio sociale locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. Il giudice tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto. 2. Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore, provvede il tribunale per i minorenni. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del Codice civile. 3. Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicate specificatamente le motivazioni di esso, nonché i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario, e le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore. Deve altresì essere indicato il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento con l'obbligo di tenere costantemente informati il giudice tutelare o il tribunale per i minorenni, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2. Il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento, deve riferire senza indugio al giudice tutelare o al tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2, ogni evento di particolare rilevanza ed è tenuto a presentare una relazione semestrale sull'andamento del programma di assistenza, sulla sua presumibile ulteriore durata e sull'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza. 4. Nel provvedimento di cui al comma 3, deve inoltre essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia d'origine. Tale periodo non può superare la durata di ventiquattro mesi ed è prorogabile, dal tribunale per i minorenni, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore. 5. L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia d'origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore. 6. Il giudice tutelare, trascorso il periodo di durata previsto, ovvero intervenute le circostanze di cui al comma 5, sentiti il servizio sociale locale interessato ed il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, richiede, se necessario, al competente tribunale per i minorenni l'adozione di ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore. 7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche nel caso di minori inseriti presso una comunità di tipo familiare o un istituto di assistenza pubblico o privato". ARTICOLO 5 1. L'articolo 5 della legge n. 184 è sostituito dal seguente: "Articolo 5. - 1. L'affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del Codice civile, o del tutore, ed osservando le prescrizioni stabilite dall'autorità affidante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 316 del Codice civile. In ogni caso l'affidatario esercita i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le autorità sanitarie. L'affidatario deve essere sentito nei procedimenti civili in materia di potestà, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato. 2. Il servizio sociale, nell'ambito delle proprie competenze, su disposizione del giudice ovvero secondo le necessità del caso, svolge opera di sostegno educativo e psicologico, agevola i rapporti con la famiglia di provenienza ed il rientro nella stessa del minore secondo le modalità più idonee, avvalendosi anche delle competenze professionali delle altre strutture del territorio e dell'opera delle associazioni familiari eventualmente indicate dagli affidatari. 3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, nel caso di minori ospitati presso una comunità di tipo familiare o che si trovino presso un istituto di assistenza pubblico o privato. 4. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, intervengono con misure di sostegno e di aiuto economico in favore della famiglia affidataria". TITOLO III DELL'ADOZIONE CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI ARTICOLO 6 1. L'articolo 6 della legge n. 184 è sostituito dal seguente: "Articolo 6. - 1. L'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto. 2. I coniugi devono essere affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendano adottare. 3. L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottando. 4. Il requisito della stabilità del rapporto di cui al comma 1 può ritenersi realizzato anche quando i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, nel caso in cui il tribunale per i minorenni accerti la continuità e la stabilità della convivenza, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto. 5. I limiti di cui al comma 3 possono essere derogati, qualora il tribunale per i minorenni accerti che dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore. 6. Non è preclusa l'adozione quando il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni, ovvero quando essi siano genitori di figli naturali o adottivi dei quali almeno uno sia in età minore, ovvero quando l'adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già dagli stessi adottato. 7. Ai medesimi coniugi sono consentite più adozioni anche con atti successivi e costituisce criterio preferenziale ai fini dell'adozione l'avere già adottato un fratello dell'adottando o il fare richiesta di adottare più fratelli, ovvero la disponibilità dichiarata all'adozione di minori che si trovino nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. 8. Nel caso di adozione dei minori di età superiore a dodici anni o con handicap accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, lo Stato, le Regioni e gli Enti locali possono intervenire, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, con specifiche misure di carattere economico, eventualmente anche mediante misure di sostegno alla formazione e all'inserimento sociale, fino all'età di diciotto anni degli adottati". ARTICOLO 7 1. L'articolo 7 della legge n. 184 è sostituito dal seguente: "Articolo 7. - 1. L'adozione è consentita a favore dei minori dichiarati in stato di adottabilità ai sensi degli articoli seguenti. 2. Il minore, il quale ha compiuto gli anni quattordici, non può essere adottato se non presta personalmente il proprio consenso, che deve essere manifestato anche quando il minore compia l'età predetta nel corso del procedimento. Il consenso dato può comunque essere revocato sino alla pronuncia definitiva dell'adozione. 3. Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha un'età inferiore, deve essere sentito, in considerazione della sua capacità di discernimento". CAPO II DELLA DICHIARAZIONE DI ADOTTABILITÀ ARTICOLO 8 1. L'articolo 8 della legge n. 184 è sostituito dal seguente: "Articolo 8. - 1. Sono dichiarati in stato di adottabilità dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano, i minori di cui sia accertata la situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purchè la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio. 2. La situazione di abbandono sussiste, sempre che ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche quando i minori si trovino presso istituti di assistenza pubblici o privati o comunità di tipo familiare ovvero siano in affidamento familiare. 3. Non sussiste causa di forza maggiore quando i soggetti di cui al comma 1 rifiutano le misure di sostegno offerte dai servizi sociali locali e tale rifiuto viene ritenuto ingiustificato dal giudice. 4. Il procedimento di adottabilità deve svolgersi fin dall'inizio con l'assistenza legale del minore e dei genitori o degli altri parenti, di cui al comma 2 dell'articolo 10". ARTICOLO 9 1. L'articolo 9 della legge n. 184 è sostituito dal seguente: "Articolo 9. - 1. Chiunque ha facoltà di segnalare all'autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di età. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità debbono riferire al più presto al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio. 2. Gli istituti di assistenza pubblici o privati e le comunità di tipo familiare devono trasmettere semestralmente al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo ove hanno sede l'elenco di tutti i minori collocati presso di loro con l'indicazione specifica, per ciascuno di essi, della località di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore stesso. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, assunte le necessarie informazioni, chiede al tribunale, con ricorso, di dichiarare l'adottabilità di quelli tra i minori segnalati o collocati presso le comunità di tipo familiare o gli istituti di assistenza pubblici o privati o presso una famiglia affidataria, che risultano in situazioni di abbandono, specificandone i motivi. 3. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che trasmette gli atti al medesimo tribunale con relazione informativa, ogni sei mesi, effettua o dispone ispezioni negli istituti di assistenza pubblici o privati ai fini di cui al comma 2. Può procedere a ispezioni straordinarie in ogni tempo. 4. Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora l'accoglienza si protragga per un periodo superiore a sei mesi, deve, trascorso tale periodo, darne segnalazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. L'omissione della segnalazione può comportare l'inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare. 5. Nello stesso termine di cui al comma 4, uguale segnalazione deve essere effettuata dal genitore che affidi stabilmente a chi non sia parente entro il quarto grado il figlio minore per un periodo non inferiore a sei mesi. L'omissione della segnalazione può comportare la decadenza dalla potestà sul figlio a norma dell'articolo 330 del Codice civile e l'apertura della procedura di adottabilità". ARTICOLO 10 1. L'articolo 10 della legge n. 184 è sostituito dal seguente: "Art. 10. - 1. Il presidente del tribunale per i minorenni o un giudice da lui delegato, ricevuto il ricorso di cui all'articolo 9, comma 2, provvede all'immediata apertura di un procedimento relativo allo stato di abbandono del minore. Dispone immediatamente, all'occorrenza, tramite i servizi sociali locali o gli organi di pubblica sicurezza, più approfonditi accertamenti sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore, sull'ambiente in cui ha vissuto e vive ai fini di verificare se sussiste lo stato di abbandono. 2. All'atto dell'apertura del procedimento, sono avvertiti i genitori o, in mancanza, i parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore. Con lo stesso atto il presidente del tribunale per i minorenni li invita a nominare un difensore e li informa della nomina di un difensore di ufficio per il caso che essi non vi provvedano. Tali soggetti, assistiti dal difensore, possono partecipare a tutti gli accertamenti disposti dal tribunale, possono presentare istanze anche istruttorie e prendere visione ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo previa autorizzazione del giudice. 3. Il tribunale può disporre in ogni momento e fino all'affidamento preadottivo ogni opportuno provvedimento provvisorio nell'interesse del minore, ivi compresi il collocamento temporaneo presso una famiglia o una comunità di tipo familiare, la sospensione della potestà dei genitori sul minore, la sospensione dell'esercizio delle funzioni del tutore e la nomina di un tutore provvisorio. 4. In caso di urgente necessità, i provvedimenti di cui al comma 3 possono essere adottati dal presidente del tribunale per i minorenni o da un giudice da lui delegato. 5. Il tribunale, entro trenta giorni, deve confermare, modificare o revocare i provvedimenti urgenti assunti ai sensi del comma 4. Il tribunale provvede in camera di consiglio con l'intervento del pubblico ministero, sentite tutte le parti interessate ed assunta ogni necessaria informazione. Deve inoltre essere sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. I provvedimenti adottati debbono essere comunicati al pubblico ministero ed ai genitori. Si applicano le norme di cui agli articoli 330 e seguenti del Codice civile". ARTICOLO 11 1. All'articolo 11, primo comma, della legge n. 184, dopo le parole: "parenti entro il quarto grado" sono inserite le seguenti: "che abbiano rapporti significativi con il minore". ARTICOLO 12 1. All'articolo 12, quinto comma, della legge n. 184, le parole "ai sensi del secondo comma dell'articolo 10" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi del comma 3 dell'articolo 10". ARTICOLO 13 1. L'articolo 14 della legge n. 184 è sostituito dal seguente: "Articolo 14. - 1. Il tribunale per i minorenni può disporre, prima della dichiarazione di adottabilità, la sospensione del procedimento, quando da particolari circostanze emerse dalle indagini effettuate risulta che la sospensione può riuscire utile nell'interesse del minore. In tal caso la sospensione è disposta con ordinanza motivata per un periodo non superiore a un anno. 2. La sospensione è comunicata ai servizi sociali locali competenti perché adottino le iniziative opportune". ARTICOLO 14 1. L'articolo 15 della legge n. 184 è sostituito dal seguente: "Articolo 15. - 1. A conclusione delle indagini e degli accertamenti previsti dagli articoli precedenti, ove risulti la situazione di abbandono di cui all'articolo 8, lo stato di adottabilità del minore è dichiarato dal tribunale per i minorenni quando: a) i genitori ed i parenti convocati ai sensi degli articoli 12 e 13 non si sono presentati senza giustificato motivo; b) l'audizione dei soggetti di cui alla lettera a) ha dimostrato il persistere della mancanza di assistenza morale e materiale e la non disponibilità ad ovviarvi; c) le prescrizioni impartite ai sensi dell'articolo 12 sono rimaste inadempiute per responsabilità dei genitori. 2. La dichiarazione dello stato di adottabilità del minore è disposta dal tribunale per i minorenni in camera di consiglio con sentenza, sentito il pubblico ministero, nonché il rappresentante dell'istituto di assistenza pubblico o privato o della comunità di tipo familiare presso cui il minore è collocato o la persona cui egli è affidato. Devono essere, parimenti, sentiti il tutore, ove esista, ed il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. 3. La sentenza è notificata per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti indicati nel primo comma dell'articolo 12, al tutore, nonché al curatore speciale ove esistano, con contestuale avviso agli stessi del loro diritto di proporre impugnazione nelle forme e nei termini di cui all'articolo 17". ARTICOLO 15 1. L'articolo 16 della legge n. 184 è sostituito dal seguente: "Articolo 16. - 1. Il tribunale per i minorenni, esaurita la procedura prevista nei precedenti articoli e qualora ritenga che non sussistano i presupposti per la pronuncia per lo stato di adottabilità dichiara che non vi è luogo a provvedere. 2. La sentenza è notificata per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti indicati nel primo comma dell'articolo 12, nonché al tutore e al curatore speciale ove esistano. Il tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti opportuni nell'interesse del minore. 3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del Codice civile". ARTICOLO 16 1. L'articolo 17 della legge n. 184 è sostituito dal seguente: "Articolo 17. - 1. Avverso la sentenza il pubblico ministero e le altre parti possono proporre impugnazione avanti la Corte d'appello, sezione per i minorenni, entro trenta giorni dalla notificazione. La Corte, sentite le parti e il pubblico ministero ed effettuato ogni altro opportuno accertamento, pronuncia sentenza in camera di consiglio e provvede al deposito della stessa in cancelleria, entro quindici giorni dalla pronuncia. La sentenza è notificata d'ufficio al pubblico ministero e alle altre parti. 2. Avverso la sentenza della Corte d'appello è ammesso ricorso per Cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, per i motivi di cui ai numeri 3, 4 e 5 del primo comma dell'articolo 360 del Codice di procedura civile. Si applica altresì il secondo comma dello stesso articolo. 3. L'udienza di discussione dell'appello e del ricorso deve essere fissata entro sessanta giorni dal deposito dei rispettivi atti introduttivi". ARTICOLO 17 1. L'articolo 18 della legge n. 184 è sostituito dal seguente: "Articolo 18. - 1. La sentenza definitiva che dichiara lo stato di adottabilità è trascritta, a cura del cancelliere del tribunale per i minorenni, su apposito registro conservato presso la cancelleria del tribunale stesso. La trascrizione deve essere effettuata entro il decimo giorno successivo a quello della comunicazione che la sentenza di adottabilità è divenuta definitiva. A questo effetto, il cancelliere del giudice dell'impugnazione deve inviare immediatamente apposita comunicazione al cancelliere del tribunale per i minorenni". ARTICOLO 18 1. L'articolo 21 della legge n. 184 è sostituito dal seguente: "Articolo 21. - 1. Lo stato di adottabilità cessa altresì per revoca, nell'interesse del minore, in quanto siano venute meno le condizioni di cui all'articolo 8, comma 1, successivamente alla sentenza di cui al comma 2 dell'articolo 15. 2. La revoca è pronunciata dal tribunale per i minorenni d'ufficio o su istanza del pubblico ministero, dei genitori, del tutore. 3. Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero. 4. Nel caso in cui sia in atto l'affidamento preadottivo, lostato di adottabilità non può essere revocato". CAPO III DELL'AFFIDAMENTO PREADOTTIVO ARTICOLO 19 1. L'articolo 22 della legge n. 184 è sostituito dal seguente: "Articolo 22. - 1. Coloro che intendono adottare devono presentare domanda al tribunale per i minorenni, specificando l'eventuale disponibilità ad adottare più fratelli ovvero minori che si trovino nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. É ammissibile la presentazione di più domande anche successive a più tribunali per i minorenni, purchè in ogni caso se ne dia comunicazione a tutti i tribunali precedentemente aditi. I tribunali cui la domanda è presentata possono richiedere copia degli atti di parte ed istruttori, relativi ai medesimi coniugi, agli altri tribunali; gli atti possono altresì essere comunicati d'ufficio. La domanda decade dopo tre anni dalla presentazione e può essere rinnovata. 2. In ogni momento a coloro che intendono adottare devono essere fornite, se richieste, notizie sullo stato del procedimento. 3. Il tribunale per i minorenni, accertati previamente i requisiti di cui all'articolo 6, dispone l'esecuzione delle adeguate indagini di cui al comma 4, ricorrendo ai servizi socio-assistenziali degli Enti locali singoli o associati, nonché avvalendosi delle competenti professionalità delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, dando precedenza nella istruttoria alle domande dirette all'adozione di minori di età superiore a cinque anni o con handicap accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 4. Le indagini, che devono essere tempestivamente avviate e concludersi entro centoventi giorni, riguardano in particolare la capacità di educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare dei richiedenti, i motivi per i quali questi ultimi desiderano adottare il minore. Con provvedimento motivato, il termine entro il quale devono concludersi le indagini può essere prorogato una sola volta e per non più di centoventi giorni. 5. Il tribunale per i minorenni, in base alle indagini effettuate, sceglie tra le coppie che hanno presentato domanda quella maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore. 6. Il tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero, gli ascendenti dei richiedenti ove esistano, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, omessa ogni altra formalità di procedura, dispone, senza indugio, l'affidamento preadottivo, determinandone le modalità con ordinanza. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all'affidamento alla coppia prescelta. 7. Il tribunale per i minorenni deve in ogni caso informare i richiedenti sui fatti rilevanti, relativi al minore, emersi dalle indagini. Non può essere disposto l'affidamento di uno solo di più fratelli, tutti in stato di adottabilità, salvo che non sussistano gravi ragioni. L'ordinanza è comunicata al pubblico ministero, ai richiedenti ed al tutore. Il provvedimento di affidamento preadottivo è immediatamente, e comunque non oltre dieci giorni, annotato a cura del cancelliere a margine della trascrizione di cui all'articolo 18. 8. Il tribunale per i minorenni vigila sul buon andamento dell'affidamento preadottivo avvalendosi anche del giudice tutelare e dei servizi locali sociali e consultoriali. In caso di accertate difficoltà, convoca, anche separatamente, gli affidatari e il minore, alla presenza, se del caso, di uno psicologo, al fine di valutare le cause all'origine delle difficoltà. Ove necessario, dispone interventi di sostegno psicologico e sociale". ARTICOLO 20 1. L'articolo 23 della legge n. 184 è sostituito dal seguente: "Articolo 23. - 1. L'affidamento preadottivo è revocato dal tribunale per i minorenni d'ufficio o su istanza del pubblico ministero o del tutore o di coloro che esercitano la vigilanza di cui all'articolo 22, comma 8, quando vengano accertate difficoltà di idonea convivenza ritenute non superabili. Il provvedimento relativo alla revoca è adottato dal tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, con decreto motivato. Debbono essere sentiti, oltre al pubblico ministero ed al presentatore dell'istanza di revoca, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, gli affidatari, il tutore e coloro che abbiano svolto attività di vigilanza o di sostegno. 2. Il decreto è comunicato al pubblico ministero, al presentatore dell'istanza di revoca, agli affidatari ed al tutore. Il decreto che dispone la revoca dell'affidamento preadottivo è annotato a cura del cancelliere entro dieci giorni a margine della trascrizione di cui all'articolo 18. 3. In caso di revoca, il tribunale per i minorenni adotta gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dell'articolo 10, comma 3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del Codice civile". CAPO IV DELLA DICHIARAZIONE DI ADOZIONE ARTICOLO 21 1. L'articolo 25 della legge n. 184 è sostituito dal seguente: "Articolo 25. - 1. Il tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato di adottabilità, decorso un anno dall'affidamento, sentiti i coniugi adottanti, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, il pubblico ministero, il tutore e coloro che abbiano svolto attività di vigilanza o di sostegno, verifica che ricorrano tutte le condizioni previste dal presente capo e, senza altra formalità di procedura, provvede sull'adozione con sentenza in camera di consiglio, decidendo di fare luogo o di non fare luogo all'adozione. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all'adozione nei confronti della coppia prescelta. 2. Qualora la domanda di adozione venga proposta da coniugi che hanno discendenti legittimi o legittimati, questi, se maggiori degli anni quattordici, debbono essere sentiti. 3. Nell'interesse del minore il termine di cui al comma 1 può essere prorogato di un anno, d'ufficio o su domanda dei coniugi affidatari, con ordinanza motivata. 4. Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante l'affidamento preadottivo, l'adozione, nell'interesse del minore, può essere ugualmente disposta ad istanza dell'altro coniuge nei confronti di entrambi, con effetto, per il coniuge deceduto, dalla data della morte. 5. Se nel corso dell'affidamento preadottivo interviene separazione tra i coniugi affidatari, l'adozione può essere disposta nei confronti di uno solo o di entrambi, nell'esclusivo interesse del minore, qualora il coniuge o i coniugi ne facciano richiesta. 6. La sentenza che decide sull'adozione è comunicata al pubblico ministero, ai coniugi adottanti e al tutore. 7. Nel caso di provvedimento negativo viene meno l'affidamento preadottivo ed il tribunale per i minorenni assume gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dell'articolo 10, comma 3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del Codice civile". ARTICOLO 22 1. L'articolo 26 della legge n. 184 è sostituito dal seguente: "Articolo 26. - 1. Avverso la sentenza che dichiara se fare luogo o non fare luogo all'adozione, entro trenta giorni dalla notifica, può essere proposta impugnazione davanti alla sezione per i minorenni della Corte d'appello da parte del pubblico ministero, dagli adottanti e dal tutore del minore. La Corte d'appello, sentite le parti ed esperito ogni accertamento ritenuto opportuno, pronuncia sentenza. La sentenza è notificata d'ufficio alle parti per esteso. 2. Avverso la sentenza della Corte d'appello è ammesso ricorso per Cassazione, che deve essere proposto entro trenta giorni dalla notifica della stessa, solo per i motivi di cui al primo comma, numero 3, dell'articolo 360 del Codice di procedura civile. 3. L'udienza di discussione dell'appello e del ricorso per Cassazione deve essere fissata entro sessanta giorni dal deposito dei rispettivi atti introduttivi. 4. La sentenza che pronuncia l'adozione, divenuta definitiva, è immediatamente trascritta nel registro di cui all'articolo 18 e comunicata all'Ufficiale dello stato civile che la annota a margine dell'atto di nascita dell'adottato. A questo effetto, il cancelliere del giudice dell'impugnazione deve immediatamente dare comunicazione della definitività della sentenza al cancelliere del tribunale per i minorenni. 5. Gli effetti dell'adozione si producono dal momento della definitività della sentenza". ARTICOLO 23 1. All'articolo 27, secondo comma, della legge n. 184, le parole "ai sensi dell'articolo 25, quinto comma" sono sostituite dalle seguenti "ai sensi dell'articolo 25, comma 5". ARTICOLO 24 1. L'articolo 28 della legge n. 184 è sostituito dal seguente: "Articolo 28. - 1. Il minore adottato è informato di tale sua condizione ed i genitori adottivi vi provvedono nei modi e termini che essi ritengono più opportuni. 2. Qualunque attestazione di stato civile riferita all'adottato deve essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con l'esclusione di qualsiasi riferimento alla paternità e alla maternità del minore e dell'annotazione di cui all'articolo 26, comma 4. 3. L'Ufficiale di stato civile, l'Ufficiale di anagrafe e qualsiasi altro ente pubblico o privato, autorità o pubblico ufficio debbono rifiutarsi di fornire notizie, informazioni, certificazioni, estratti o copie dai quali possa comunque risultare il rapporto di adozione, salvo autorizzazione espressa dell'autorità giudiziaria. Non è necessaria l'autorizzazione qualora la richiesta provenga dall'Ufficiale di stato civile, per verificare se sussistano impedimenti matrimoniali. 4. Le informazioni concernenti l'identità dei genitori biologici possono essere fornite ai genitori adottivi, quali esercenti la potestà dei genitori, su autorizzazione del tribunale per i minorenni, solo se sussistono gravi e comprovati motivi. Il tribunale accerta che l'informazione sia preceduta e accompagnata da adeguata preparazione e assistenza del minore. Le informazioni possono essere fornite anche al responsabile di una struttura ospedaliera o di un presidio sanitario, ove ricorrano i presupposti della necessità e della urgenza e vi sia grave pericolo per la salute del minore. 5. L'adottato, raggiunta l'età di venticinque anni, può accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici. Può farlo anche raggiunta la maggiore età, se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica. L'istanza deve essere presentata al tribunale per i minorenni del luogo di residenza. 6. Il tribunale per i minorenni procede all'audizione delle persone di cui ritenga opportuno l'ascolto; assume tutte le informazioni di carattere sociale e psicologico, al fine di valutare che l'accesso alle notizie di cui al comma 5 non comporti grave turbamento all'equilibrio psico-fisico del richiedente. Definita l'istruttoria, il tribunale per i minorenni autorizza con decreto l'accesso alle notizie richieste. 7. L'accesso alle informazioni non è consentito se l'adottato non sia stato riconosciuto alla nascita dalla madre naturale e qualora anche uno solo dei genitori biologici abbia dichiarato di non voler essere nominato, o abbia manifestato il consenso all'adozione a condizione di rimanere anonimo. 8. Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, l'autorizzazione non è richiesta per l'adottato maggiore di età quando i genitori adottivi sono deceduti o divenuti irreperibili". TITOLO IV DELL'ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI CAPO I DELL'ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI E DEI SUOI EFFETTI ARTICOLO 25 1. L'articolo 44 della legge n. 184 è sostituito dal seguente: "Articolo 44. - 1. I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7: a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, quando il minore sia orfano di padre e di madre; b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge; c) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia orfano di padre e di madre; d) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo. 2. L'adozione, nei casi indicati nel comma 1, è consentita anche in presenza di figli legittimi. 3. Nei casi di cui alle lettere a), c), e d) del comma 1 l'adozione è consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato. Se l'adottante è persona coniugata e non separata, l'adozione può essere tuttavia disposta solo a seguito di richiesta da parte di entrambi i coniugi. 4. Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma 1 l'età dell'adottante deve superare di almeno diciotto anni quella di coloro che egli intende adottare". ARTICOLO 26 1. L'articolo 45 della legge n. 184 è sostituito dal seguente: "Articolo 45. - 1. Nel procedimento di adozione nei casi previsti dall'articolo 44 si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando che abbia compiuto il quattordicesimo anno di età. 2. Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha una età inferiore, deve essere sentito, in considerazione della sua capacità di discernimento. 3. In ogni caso, se l'adottando non ha compiuto gli anni quattordici, l'adozione deve essere disposta dopo che sia stato sentito il suo legale rappresentante. 4. Quando l'adozione deve essere disposta nel caso previsto dall'articolo 44, comma 1, lettera c), deve essere sentito il legale rappresentante dell'adottando in luogo di questi, se lo stesso non può esserlo o non può prestare il proprio consenso ai sensi del presente articolo a causa delle sue condizioni di minorazione". ARTICOLO 27 1. L'articolo 47 della legge n. 184 è sostituito dal seguente: "Articolo 47. - 1. L'adozione produce i suoi effetti dalla data della sentenza che la pronuncia. Finché la sentenza non è emanata, tanto l'adottante quanto l'adottando possono revocare il loro consenso. 2. Se uno dei coniugi muore dopo la prestazione del consenso e prima della emanazione della sentenza, si può procedere, su istanza dell'altro coniuge, al compimento degli atti necessari per l'adozione. 3. Se l'adozione è ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento della morte dell'adottante". ARTICOLO 28 1. L'articolo 49 della legge n. 184 è sostituito dal seguente: "Articolo 49. - 1. L'adottante deve fare l'inventario dei beni dell'adottato e trasmetterlo al giudice tutelare entro trenta giorni dalla data della comunicazione della sentenza di adozione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella sezione III del Capo I del Titolo X del libro primo del Codice civile. 2. L'adottante che omette di fare l'inventario nel termine stabilito o fa un inventario infedele può essere privato dell'amministrazione dei beni dal giudice tutelare, salvo l'obbligo del risarcimento dei danni". CAPO II DELLE FORME DELL'ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI ARTICOLO 29 1. La lettera a) del terzo comma dell'articolo 57 della legge n. 184 è sostituita dalla seguente: "a) l'idoneità affettiva e la capacità di educare e istruire il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare degli adottanti;". TITOLO V MODIFICHE AL TITOLO VIII DEL LIBRO PRIMO DEL CODICE CIVILE ARTICOLO 30 1. L'articolo 313 del Codice civile è sostituito dal seguente: "Articolo 313. - (Provvedimento del tribunale) - Il tribunale, in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e omessa ogni altra formalità di procedura, provvede con sentenza decidendo di far luogo o non far luogo alla adozione. L'adottante, il pubblico ministero, l'adottando, entro trenta giorni dalla comunicazione, possono proporre impugnazione avanti la Corte d'appello, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero". ARTICOLO 31 1. L'articolo 314 del Codice civile è sostituito dal seguente: "Articolo 314. - (Pubblicità) - La sentenza definitiva che pronuncia l'adozione è trascritta a cura del cancelliere del tribunale competente, entro il decimo giorno successivo a quello della relativa comunicazione, da effettuarsi non oltre cinque giorni dal deposito, da parte del cancelliere del giudice dell'impugnazione, su apposito registro e comunicata all'Ufficiale di stato civile per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottato. Con la procedura di cui al primo comma deve essere altresì trascritta ed annotata la sentenza di revoca della adozione, passata in giudicato. L'autorità giudiziaria può inoltre ordinare la pubblicazione della sentenza che pronuncia l'adozione o della sentenza di revoca nei modi che ritiene opportuni". TITOLO VI NORME FINALI, PENALI E TRANSITORIE ARTICOLO 32 1. All'articolo 35, comma 4, della legge n. 184, le parole: "può essere sentito ove sia opportuno e" sono sostituite dalle seguenti: "deve essere sentito". 2. All'articolo 52, secondo comma, della legge n. 184, le parole: "e, se opportuno, anche di età inferiore" sono sostituite dalle seguenti: "e anche di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento". 3. All'articolo 79, terzo comma, della legge n. 184, le parole: ", se opportuno," sono sostituite dalle seguenti: ", in considerazione della loro capacità di discernimento,". ARTICOLO 33 1. All'articolo 43, primo comma, della legge n. 184, le parole: "di cui al sesto, settimo e ottavo comma dell'articolo 9" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 9". ARTICOLO 34 1. L'articolo 70 della legge n. 184 è sostituito dal seguente: "Articolo 70. - 1. I pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio che omettono di riferire alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio, sono puniti ai sensi dell'articolo 328 del Codice penale. Gli esercenti un servizio di pubblica necessità sono puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa da lire 500.000 a lire 2.500.000. 2. I rappresentanti degli istituti di assistenza pubblici o privati che omettono di trasmettere semestralmente alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni l'elenco di tutti i minori ricoverati o assistiti, ovvero forniscono informazioni inesatte circa i rapporti familiari concernenti i medesimi, sono puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa da lire 500.000 a lire 5.000.000". ARTICOLO 35 1. Il primo comma dell'articolo 71 della legge n. 184 è sostituito dal seguente: "Chiunque, in violazione delle norme di legge in materia di adozione, affida a terzi con carattere definitivo un minore, ovvero lo avvia all'estero perché sia definitivamente affidato, è punito con la reclusione da uno a tre anni". 2. Il sesto comma dell'articolo 71 della legge n. 184 è sostituito dal seguente: "Chiunque svolga opera di mediazione al fine di realizzare l'affidamento di cui al primo comma è punito con la reclusione fino ad un anno o con multa da lire 500.000 a lire 5.000.000". ARTICOLO 36 1. Il primo comma dell'articolo 73 della legge n. 184 è sostituito dal seguente: "Chiunque essendone a conoscenza in ragione del proprio ufficio fornisce qualsiasi notizia atta a rintracciare un minore nei cui confronti sia stata pronunciata adozione o rivela in qualsiasi modo notizie circa lo stato di figlio legittimo per adozione è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire 200.000 a lire 2.000.000". ARTICOLO 37 1. All'articolo 330, secondo comma, del Codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore". 2. All'articolo 333, primo comma, del Codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore". 3. All'articolo 336 del Codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori e il minore sono assistiti da un difensore, anche a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge". ARTICOLO 38 1. L'articolo 80 della legge n. 184 è sostituito dal seguente: "Articolo 80. - 1. Il giudice, se del caso ed anche in relazione alla durata dell'affidamento, può disporre che gli assegni familiari e le prestazioni previdenziali relative al minore siano erogati temporaneamente in favore dell'affidatario. 2. Le disposizioni di cui all'articolo 12 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, all'articolo 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, e alla legge 8 marzo 2000, n. 53, si applicano anche agli affidatari di cui al comma 1. 3. Alle persone affidatarie si estendono tutti i benefici in tema di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, di permessi per malattia, di riposi giornalieri, previsti per i genitori biologici. 4. Le Regioni determinano le condizioni e modalità di sostegno alle famiglie, persone e comunità di tipo familiare che hanno minori in affidamento, affinchè tale affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza indipendentemente dalle condizioni economiche". ARTICOLO 39 1. Dopo i primi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza triennale, il ministro della Giustizia e il ministro per la Solidarietà sociale, di concerto con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell'ambito delle rispettive competenze, trasmettono al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, al fine di verificarne la funzionalità in relazione alle finalità perseguite e la rispondenza all'interesse del minore, in particolare per quanto attiene all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 3 e 5, della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall'articolo 6 della presente legge. ARTICOLO 40 1. Per le finalità perseguite dalla presente legge è istituita, entro e non oltre centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, anche con l'apporto dei dati forniti dalle singole regioni, presso il ministero della Giustizia, una banca dati relativa ai minori dichiarati adottabili, nonché ai coniugi aspiranti all'adozione nazionale e internazionale, con indicazione di ogni informazione atta a garantire il miglior esito del procedimento. I dati riguardano anche le persone singole disponibili all'adozione in relazione ai casi di cui all'articolo 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall'articolo 25 della presente legge. 2. La banca dati è resa disponibile, attraverso una rete di collegamento, a tutti i tribunali per i minorenni e deve essere periodicamente aggiornata con cadenza trimestrale. 3. Con regolamento del ministro della Giustizia sono disciplinate le modalità di attuazione e di organizzazione della banca dati, anche per quanto attiene all'adozione dei dispositivi necessari per la sicurezza e la riservatezza dei dati. 4. Dall'attuazione del presente articolo non debbono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. ARTICOLO 41 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale".
Molti sono i siti internet su cui lo potete trovare anche nel nostro www.naaa.it. Giusto per fare un po' di chiarezza "storica" e visti gli ultimi avvenimenti in materia: L 184/83 a cui fa seguito la L 476/98 (che ha apportato modifiche alla precendente L 184/83 conseguentemente alla ratifica della Convenzione dell'Aja) L 149/01 che ha ulteriormente modificato la L 184/83 I siti "ufficiali" sono quelli della Commissione per le Adozioni Internazionali: www.commissioneadozioni.it Ministero della Giustizia www.giustizia.it Per la legge 476/98 che ha apportato modifiche alla L. 184/83 conseguenti alla Convenzione dell’Aja andate su: www.minori.it www.commissioneadozioni.it
L'articolo 26 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della parternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente: «Art. 26. - (Adozioni e affidamenti). - 1. Il congedo di maternità come regolato dal presente Capo spetta, per un periodo massimo di cinque mesi, anche alle lavoratrici che abbiano adottato un minore. 2. In caso di adozione nazionale, il congedo deve essere fruito durante i primi cinque mesi successivi all'effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice. 3. In caso di adozione internazionale, il congedo può essere fruito prima dell'ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all'estero richiesto per l'incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva. Ferma restando la durata complessiva del congedo, questo può essere fruito entro i cinque mesi successivi all'ingresso del minore in Italia. 4. La lavoratrice che, per il periodo di permanenza all'estero di cui al comma 3, non richieda o richieda solo in parte il congedo di maternità, può fruire di un congedo non retribuito, senza diritto ad indennità. 5. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza all'estero della lavoratrice. 6. Nel caso di affidamento di minore, il congedo può essere fruito entro cinque mesi dall'affidamento, per un periodo massimo di tre mesi».
Anche le lavoratrici a progetto o autonome che adottano un bambino avranno diritto a cinque mesi di maternità e non più solo a tre. Con sentenza n. 257/2012 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 64, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) come integrato dal richiamo al decreto ministeriale 4 aprile 2002 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nella parte in cui riconosce alle lavoratrici iscritte alla gestione separata, che abbiano adottato o avuto in affidamento preadottivo un minore, un indennità di maternità per un periodo di tre mesi anziché di cinque mesi. Con il messaggio n. 371 dell'8 gennaio 2013 l'I.N.P.S ha recepito la decisione, riconoscendo la possibilità di richiedere l'estensione del periodo di congedo a tutti i rapporti non esauriti, intendendosi come tali quelle situazioni giuridiche per le quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato o estinzione del diritto per prescrizione. La sentenza della Corte Costituzionale riconosce il preminente interesse del minore, tutelandone non più solo i bisogni più propriamente fisiologici, ma anche le esigenze di carattere relazionale ed affettivo, collegate allo sviluppo della personalità: esigenze particolarmente presenti nelle ipotesi di affidamento preadottivo e di adozione, nelle quali l'astensione dal lavoro non deve essere intesa come tutela della salute della madre, ma come sostegno ai genitori nella gestione della delicata fase dell'ingresso del minore nella sua nuova famiglia, a tutela del processo di formazione e crescita del bambino.
Sia nel caso di Adozione Nazionale che di Adozione internazionale per motivi di riservatezza e per evitare problemi al bambino ed alla coppia adottiva normalmente non vengono permessi i contatti tra genitori biologici ed adottivi: ed è anche per questo motivo che i genitori adottivi hanno poche notizie in merito ai genitori biologici. Fa eccezione il cognome e nome di origine del minore che saranno citati nell’Atto Integrale di Nascita: tutti gli altri dati custoditi dal Tribunale dei Minori. E’ naturale che un bambino adottato si ponga il problema dell’identità dei genitori biologici e delle motivazione che li ha spinti ad abbandonarlo: questo è il problema delle Origini. Nella stragrande maggioranza dei casi anche questo problema viene superato dal bambino con l’appoggio della famiglia e, dalle indagini svolte dall’ANFAA nel 1999 risulta che, nella prima metà del 1999, a fronte di 88500 minori adottati dal 1967 i 22 Tribunali dei Minori (su 29) abbiano ricevuto 48 richieste di comunicazione dell’identità dei genitori biologici. La legge prevede (art. 28) che l'adottato possa accedere a informazioni relative alla sua origine al compimento del venticinquesimo anno di età ovvero raggiunta la maggiore età qualora sussistano gravi e comprovate motivazioni. La richiesta deve essere fatta al Tribunale per i Minori del luogo di residenza che, sentite le persone interessate ed avendo assunto tutte le informazioni necessarie per valutare correttamente l'impatto sull'equilibrio psico-fisico del richiedente, autorizza con decreto l'accesso alle notizie. Ll'accesso alle informazioni viene a mancare se l'adottato non sia stato riconosciuto alla nascita dalla madre biologica o qualora i genitori biologici abbiano dichiarato di non voler essere nominati o dato il consenso all'adozione a condizione di rimanere anonimo.
Nel Paese dove si perfezionerà l’adozione ci sarà un referente locale che seguirà la coppia nell'espletamento delle pratiche burocratiche e nelle visite ai bambini. A seconda della Nazione la coppia potrà soggiornare in una famiglia ospitante oppure in albergo: la famiglia dovrà tenere un comportamento adeguato alla cultura, alle leggi e agli usi e costumi locali. Dovrà attenersi alle disposizioni impartite nonché alle informazioni del responsabile locale relativamente alle incombenze da svolgere nel Paese estero. Come norma generale, se nel Paese dove adotterete avete amici, conoscenti o conoscenti di conoscenti; questi NON devono essere in nessun caso coinvolti, né incontrati durante il vostro iter adottivo nel Paese.
Al rientro in patria con il bambino, la famiglia deve, entro 3 giorni recarsi con una fotocopia di tutti i documenti rilasciati all’estero incluso copia del passaporto e 3 foto formato tessera del bimbo presso la Questura - Ufficio Stranieri - per richiedere l’emissione del permesso di soggiorno. Nel frattempo occorre mettersi in contatto SUBITO anche con l’Associazione. Tutta la documentazione relativa all'adozione ricevuta dal Paese estero deve essere consegnata all'associazione in n. 3 copie conformi; la famiglia tratterrà l'originale. In seguito dei controlli da parte dell'Associazione sui documenti emessi dallo Stato in cui si è adottato: - una copia verrà restituita alla famiglia con una lettera di accompagnamento e dovrà essere inoltrata al Tribunale per i minorenni di competenza; - una copia verrà inoltrata, direttamente da parte dell'Associazione, alla Commissione per le Adozioni Internazionali; - una copia verrà trattenuta dall'Associazione. Dalla data del Vostro rientro parte il Programma di Post-Adozione, che prevede una serie di relazioni estese dalla famiglia adottiva, secondo un prospetto fornito dall’Associazione ed una serie di certificati e di documentazione dettagliata nel programma medesimo che viene consegnato alle famiglie adottive al momento dell’avvio del programma. Parallelamente alla raccolta periodica delle vostre relazioni, partirà anche il programma psico-pedagogico post-adottivo, di accompagnamento alla famiglia nelle varie fasi evolutive del bambino chiamato informa. L’Associazione inoltre, dovrà mantenere i contatti, anche con il Tribunale dei Minori ed i Servizi Sociali di competenza, per sottolineare eventuali particolari aspetti, emersi durante la gestione dell’adozione e delle relazioni con la famiglia, come previsto dalla l. 476/98. Il supporto dell’Associazione viene fornito gratuitamente a tutti coloro che abbiano necessità di aiuto durante il periodo post-adottivo. Incontri con specialisti faranno in modo di rendere il più dolce possibile l’inserimento di bambini in famiglia, con un’attenzione e cura speciale a quelle famiglie dove è già presente un minore.
Dal momento dell'ingresso in Italia con il vostro bambino dovrete, a seconda del Paese in cui avete adottato, inoltrare per un certo periodo di tempo delle brevi relazioni documentate con foto sulle condizioni di salute e crescita del bambino. Soprattutto nei Paesi dell'ex blocco sovietico esiste una purtroppo fondata paura che i bambini adottati finiscano in mani di delinquenti che li utilizzano per donazione di organi o altri scopi che poco hanno a che fare con l'adozione. Oltre a quanto sopra il post-adozione è importante anche per la famiglia. Nel corso della sua vicenda adottiva può venirsi a trovare ad affrontare delle piccole e grandi situazioni di disagio, domande, reazioni del bambino ecc. su cui necessiterebbe il confronto con personale specializzato e/o conforto con altri genitori adottivi che abbiano già vissuto situazioni simili. Approfondire la conoscenza dei bambini adottati sia da parte delle famiglie che da parte dell'equipe psico-pedagogica dell'Ente Autorizzato è una fase molto importante che permette di meglio inserire le necessità dei bambini provenienti dai vari Paesi con la realtà in cui si vengono a trovare, a tale scopo riteniamo che debba essere un servizio gratuito, anche a distanza di anni, fornito dall'Ente Autorizzato che ha seguito l'adozione
L’arrivo e l’inserimento in famiglia del bimbo rappresenta uno dei passaggi più delicati e importanti di tutto il percorso che le famiglie adottive intraprendono. L’assistenza e il monitoraggio rappresentano i piu’ efficaci strumenti per affrontare con serenità e consapevolezza questa parte di percorso.Relazionare i paesi esteri di provenienza del bambino sull’inserimento in famiglia dello stesso, rappresenta uno dei punti fondamentali del post adozione anche perche’ regolato da normative istituzionali, accettate e formalizzate dagli stati contraenti. Spesso pero’ le richieste dei Paesi esteri possono variare con il tempo, sia nei contenuti sia nelle modalita' (ad esempio quantita’ dei report). E' importante quindi fare chiarezza, considerate anche le vostre numerose richieste. NAAA chiede un numero di schede post adozione maggiore rispetto al numero di relazioni che l’Autorita’ Estera richiede: Per redarre una relazione completa ed esauriente, abbiamo bisogno di raccogliere le informazioni in modo continuativo per descrivere complessivamente l’evoluzione dell’inserimento dei minori. Ogni Paese, come avrete avuto modo di scoprire, ha delle richieste diverse che possono altresi’ modificarsi durante il tempo. Percio' abbiamo dovuto uniformare il post adozione, cosiddetto interno, per tutti i minori sul post adozione che, ad oggi, sono in ben 723. Le schede che richiediamo alle famiglie hanno anche una funzione di raccolta statistica di informazioni, che sono poi utilizzate all’interno dei Corsi di Formazione NAAA, per arricchire le famiglie di tutte le conoscenze che abbiamo circa le situazioni di abbandono dei bambini e fornire, nel caso sia ritenuto necessario, alla famiglia stessa, i suggerimenti e gli strumenti per superare al meglio situazioni emotive, comportamentali e sociali rispetto alla propria vicenda adottiva. E' importante precisare poi che le relazioni redatte dalle Asl sono di tipo integrativo e non sostitutivo perche’ le Autorità estere, nelle loro richieste, specificano anche il tipo di informazioni e la modalità con cui desiderano riceverle. Ecco perche’, anche nel caso specifico dell’Ambasciata Ucraina che ha chiesto in piu’ una occasioni direttamente alle famiglie informazioni sul post adozione, invitiamo a contattare sempre e comunque l’Equipe NAAA Post Adozione affinche' possa fare da tramite tra famiglia e Paese Estero per gli adempimenti burocratici. Confidiamo come sempre nella collaborazione di tutti. Un abbraccio a tutti voi, piccoli e grandi!
Nel giudizio di opposizione avverso il decreto del Tribunale per i minorenni che abbia dichiarato lo stato di adottabilità di un minore, di cui all'art. 17 della legge 4 maggio 1983 n. 184, i genitori legittimi o naturali che non abbiano proposto reclamo avverso quel provvedimento non assumono la qualità di litisconsorti necessari. Sez. U., sent. n. 1006 del 27-01-1995, Facchin c. U.S.L. n. 24 di Budrio (rv 490051).
In tema di controversie sullo stato di adottabilità di un minore, la pronunzia di una sentenza da parte del tribunale postula, fra l'altro, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 17, secondo e terzo comma, della legge 4 maggio 1983 n. 184, la preventiva nomina di un curatore speciale al minore, la fissazione di un'udienza di comparizione e la notifica del relativo decreto alla parte che abbia proposto l'opposizione alla dichiarazione dello stato suddetto nonché allo stesso curatore, senza che possa escludersi la necessità di tali incombenti nel caso in cui la sentenza abbia un contenuto meramente processuale e si limiti all'accertamento della nullità dell'atto di opposizione (nella specie, per difetto di sottoscrizione da parte di procuratore legale). Sez. I, sent. n. 5918 del 20-06-1994, Zamboni c. Lapace (rv 487125).
Per il disposto dell'art. 17, ultimo comma, della legge n. 184 del 1983 il ricorso per Cassazione avverso la sentenza d'appello che pronuncia sullo stato di adottabilità del minore è espressamente limitato al vizio di violazione di legge, che riguardo alla motivazione si ha solo quando questa sia del tutto carente o fittizia (art. 132, n. 4, cod. proc. civ.). Non possono, pertanto, trovare ingresso in "subiecta materia" motivi attinenti all'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. Sez. I, sent. n. 4388 del 19-04-1995, Giovannone c. Proc. generale della Corte d'Appello di Genova (rv 491887).
Ai fini del ricorso per Cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello - Sezione per i minorenni - in tema di adottabilità, la notifica d'ufficio di detta sentenza, effettuata secondo il disposto dell'art. 17, terzo comma, della legge 4 maggio 1983 n. 184, è idonea a far decorrere il termine acceleratorio previsto dall'ultimo comma della stessa disposizione, con la conseguente inammissibilità del ricorso per Cassazione proposto oltre detto termine. Sez. I, sent. n. 961 del 26-01-1995, Liotta c. Proc. generale della Corte d'Appello di Milano (rv 490013).
I bambini adottati non sempre si ricordano e sono coscienti del fatto di non aver vissuto sempre con i loro genitori attuali (adottivi), nasce così il problema del dirglielo… ma come? E’ ritenuto un errore ed un rischio la scelta di "non dirglielo", perché prima o poi lo verrà a sapere! Gli psicologi in genere sconsigliano IL MOMENTO della RIVELAZIONE quando inteso come momento unico mentre sollecitano una SERIE DI RIVELAZIONI da adeguare all’età ed ai modi di comunicazione del bambino. L’esperienza dei genitori e la conoscenza progressiva del bambino è il miglior metro di misura per giudicare "quando e come" dirlo, tenendo sempre presente che dire troppo può essere rischioso tanto quanto dire poco. Ricordatevi sempre che gli psicologi dei servizi sociali e delle Associazioni sono a disposizione per aiutare i genitori, e soprattutto NON BISOGNA AVER TIMORE DI CHIEDERE CONSIGLI: ALTRI CI SONO PASSATI PRIMA DI VOI! La maggior parte delle coppie adottive testimonia che i momenti della Rivelazione non costituiscono un grosso problema per il minore quando affrontati con serenità.
No. La nuova legge sull’Adozione Internazionale ha introdotto un’ipotesi di reato che punisce chiunque svolga pratiche inerenti l'Adozione Internazionale senza aver ottenuto l'Autorizzazione della Commissione. La pena prevista è la reclusione fino a un anno o la multa da uno a dieci milioni e punisce anche gli aspiranti genitori che, se si avvalgono dell'opera di enti o persone non autorizzate ai sensi di legge, incorrono nelle stesse pene sopra previste, diminuite di 1/3
La situazione di abbandono che giustifica la dichiarazione di stato di adottabilità sussiste non solo quando i genitori non si interessano o abbandonano i figli, ma anche quando con comportamenti commissivi ne compromettono in modo grave e irreversibile lo sviluppo e l'equilibrio psichico. (Nella specie, la madre, affetta da psicosi cronica, aveva sottoposto la figlia ad un'ossessionante ricerca di malattie). Sez. I, sent. n. 11054 del 24-10-1995, Paradiso c. Denti Lo stato di abbandono del minore, che giustifica la dichiarazione di adottabilità, con conseguente sacrificio dell'esigenza primaria di vita e di crescita nella famiglia di origine, è ravvisabile quando si sia verificata una carenza di quel minimo di cure materiali, calore affettivo e aiuto psicologico indispensabili per lo sviluppo e la formazione della personalità del minore, non dovuta a forza maggiore, intesa quest'ultima come causa contingente e comunque reversibile, estranea alla condotta dei genitori. Sez. I, sent. n. 5739 del 25-05-1995, Lunetta (rv 492426).
Non è possibile definire a priori delle tempistiche precise. Il tempo di attesa può variare in funzione del carico di lavoro del Tribunale per i Minori di competenza e, nel caso di Adozione Internazionale, delle varie Associazioni. La prima parte dell'iter, quella finalizzata ad ottenere l'idoneità richiede una media di 8-10 mesi (Il Tribunale dei Minori trasmette la dichiarazione di disponibilità ai Servizi Socio-Assistenziali degli Enti locali entro 15 giorni, i Servizi Socio-Assistenziali procedono all’attività di formazione e preparazione della coppia in concerto con l’Ente Autorizzato e trasmettono le risultanze entro 4 mesi (è ammessa una proroga motivata di 8 mesi). Il Tribunale dei Minori dispone, se necessario, altri approfondimenti e si pronuncia entro 2 mesi). In linea di massima si può preventivare un periodo medio di 18-24 mesi tra la domanda e l'arrivo del bimbo in famiglia. La maggior parte delle coppie adottive è concorde a ritenere che il tempo di attesa sia utile per completare il cammino di crescita e di preparazione all'incontro con il bambino.
Ecco qui sotto l'elenco dei Tribunali dei Minori:
Decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001, pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 2001, "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità", a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, recante delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità, nel quale devono essere riunite e coordinate tra loro le disposizioni vigenti in materia, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 dicembre 2000; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 gennaio 2001; Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari; Sulla proposta del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, per le pari opportunità e per la funzione pubblica; emana il seguente decreto legislativo: TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI TUTELA E SOSTEGNO DELLA MATERNITA' E DELLA PATERNITA' CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Oggetto Articolo 2 Definizioni Articolo 3 Divieto di discriminazione Articolo 4 Sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo Articolo 5 Anticipazione del trattamento di fine rapporto CAPO II: TUTELA DELLA SALUTE DELLA LAVORATRICE Articolo 6 Tutela della sicurezza e della salute Articolo 7 Lavori vietati Articolo 8 Esposizione a radiazioni ionizzanti Articolo 9 Polizia di Stato, penitenziaria e municipale Articolo 10 Personale militare femminile Articolo 11 Valutazione dei rischi Articolo 12 Conseguenze della valutazione Articolo 13 Adeguamento alla disciplina comunitaria Articolo 14 Controlli prenatali Articolo 15 Disposizioni applicabili CAPO III: CONGEDO DI MATERNITA' Articolo 16 Divieto di adibire al lavoro le donne Articolo 17 Estensione del divieto Articolo 18 Sanzioni Articolo 19 Interruzione della gravidanza Articolo 20 Flessibilità del congedo di maternità Articolo 21 Documentazione Articolo 22 Trattamento economico e normativo Articolo 23 Calcolo dell'indennità Articolo 24 Prolungamento del diritto alla corresponsione del trattamento Articolo 25 Trattamento previdenziale Articolo 26 Adozioni e affidamenti Articolo 27 Adozioni e affidamenti preadottivi internazionali CAPO IV: CONGEDO DI PATERNITA' Articolo 28 Congedo di paternità Articolo 29 Trattamento economico e normativo Articolo 30 Trattamento previdenziale Articolo 31 Adozioni e affidamenti CAPO V: CONGEDO PARENTALE Articolo 32 Congedo parentale Articolo 33 Prolungamento del congedo Articolo 34 Trattamento economico e normativo Articolo 35 Trattamento previdenziale Articolo 36 Adozioni e affidamenti Articolo 37 Adozioni e affidamenti preadottivi internazionali Articolo 38 Sanzioni CAPO VI: RIPOSI E PERMESSI Articolo 39 Riposi giornalieri della madre Articolo 40 Riposi giornalieri del padre Articolo 41 Riposi per parti plurimi Articolo 42 Riposi e permessi per i figli con handicap grave Articolo 43 Trattamento economico e normativo Articolo 44 Trattamento previdenziale Articolo 45 Adozioni e affidamenti Articolo 46 Sanzioni CAPO VII: CONGEDI PER LA MALATTIA DEL FIGLIO Articolo 47 Congedo per la malattia del figlio Articolo 48 Trattamento economico e normativo Articolo 49 Trattamento previdenziale Articolo 50 Adozioni e affidamenti Articolo 51 Documentazione Articolo 52 Sanzioni CAPO VIII: LAVORO NOTTURNO Articolo 53 Lavoro notturno CAPO IX: DIVIETO DI LICENZIAMENTO, DIMISSIONI, DIRITTO AL RIENTRO Articolo 54 Divieto di licenziamento Articolo 55 Dimissioni Articolo 56 Diritto al rientro e alla conservazione del posto CAPO X: DISPOSIZIONI SPECIALI Articolo 57 Rapporti di lavoro a termine nelle pubbliche amministrazioni Articolo 58 Personale militare Articolo 59 Lavoro stagionale Articolo 60 Lavoro a tempo parziale Articolo 61 Lavoro a domicilio Articolo 62 Lavoro domestico Articolo 63 Lavoro in agricoltura Articolo 64 Collaborazioni coordinate e continuative Articolo 65 Attività socialmente utili CAPO XI: LAVORATRICI AUTONOME Articolo 66 Indennità di maternità per le lavoratrici autonome e le imprenditrici agricole Articolo 67 Modalità di erogazione Articolo 68 Misura dell'indennità Articolo 69 Congedo parentale CAPO XII: LIBERE PROFESSIONISTE Articolo 70 Indennità di maternità per le libere professioniste Articolo 71 Termini e modalità della domanda Articolo 72 Adozioni e affidamenti Articolo 73 Indennità in caso di interruzione della gravidanza CAPO XIII: SOSTEGNO ALLA MATERNITA' E ALLA PATERNITA' Articolo 74 Assegno di maternità di base Articolo 75 Assegno di maternità per lavori atipici e discontinui CAPO XIV: VIGILANZA Articolo 76 Documentazione Articolo 77 Vigilanza CAPO XV: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ONERI CONTRIBUTIVI Articolo 78 Riduzione degli oneri di maternità Articolo 79 Oneri contributivi nel lavoro subordinato privato Articolo 80 Oneri derivanti dall'assegno di maternità di base Articolo 81 Oneri derivanti dall'assegno di maternità per lavori atipici e discontinui Articolo 82 Oneri derivanti dal trattamento di maternità delle lavoratrici autonome Articolo 83 Oneri derivanti dal trattamento di maternità delle libere professioniste Articolo 84 Oneri derivanti dal trattamento di maternità delle collaboratrici coordinate e continuative CAPO XVI: DISPOSIZIONI FINALI Articolo 85 Disposizioni in vigore Articolo 86 Disposizioni abrogate Articolo 87 Disposizioni regolamentari di attuazione Articolo 88 Entrata in vigore ALLEGATI Allegato A Allegato B Allegato C Allegato D CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Oggetto (Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 1, comma 5; Legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 17, comma 3) 1. Il presente testo unico disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento, nonché il sostegno economico alla maternità e alla paternità. 2. Sono fatte salve le condizioni di maggior favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi, e da ogni altra disposizione. Art. 2 Definizioni (Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, artt. 1, comma 1, e 13) 1. Ai fini del presente testo unico: a) per "congedo di maternità" si intende l'astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice; b) per "congedo di paternità" si intende l'astensione dal lavoro del lavoratore, fruito in alternativa al congedo di maternità; c) per "congedo parentale", si intende l'astensione facoltativa della lavoratrice o del lavoratore; d) per "congedo per la malattia del figlio" si intende l'astensione facoltativa dal lavoro della lavoratrice o del lavoratore in dipendenza della malattia stessa; e) per "lavoratrice" o "lavoratore", salvo che non sia altrimenti specificato, si intendono i dipendenti, compresi quelli con contratto di apprendistato, di amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro nonché i soci lavoratori di cooperative. 2. Le indennità di cui al presente testo unico corrispondono, per le pubbliche amministrazioni, ai trattamenti economici previsti, ai sensi della legislazione vigente, da disposizioni normative e contrattuali. I trattamenti economici non possono essere inferiori alle predette indennità. Art. 3 Divieto di discriminazione 1. È vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso al lavoro indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale, attuata attraverso il riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903. 2. E' vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda le iniziative in materia di orientamento, formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale, per quanto concerne sia l'accesso sia i contenuti, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903. 3. E' vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda la retribuzione, la classificazione professionale, l'attribuzione di qualifiche e mansioni e la progressione nella carriera, secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 9 dicembre 1977, n. 903. Art. 4 Sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo (Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 11; Legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 10) 1. In sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori assenti dal lavoro, in virtù delle disposizioni del presente testo unico, il datore di lavoro può assumere personale con contratto a tempo determinato o temporaneo, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 1, secondo comma, lettera b), della legge 18 aprile 1962, n. 230, e dell'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 24 giugno 1997, n. 196, e con l'osservanza delle disposizioni delle leggi medesime. 2. L'assunzione di personale a tempo determinato e di personale temporaneo, in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo ai sensi del presente testo unico può avvenire anche con anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di inizio del congedo, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva. 3. Nelle aziende con meno di venti dipendenti, per i contributi a carico del datore di lavoro che assume personale con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo, è concesso uno sgravio contributivo del 50 per cento. Quando la sostituzione avviene con contratto di lavoro temporaneo, l'impresa utilizzatrice recupera dalla società di fornitura le somme corrispondenti allo sgravio da questa ottenuto. 4. Le disposizioni del comma 3 trovano applicazione fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento. 5. Nelle aziende in cui operano lavoratrici autonome di cui al Capo XI, è possibile procedere, in caso di maternità delle suddette lavoratrici, e comunque entro il primo anno di età del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento, all'assunzione di personale a tempo determinato e di personale temporaneo, per un periodo massimo di dodici mesi, con le medesime agevolazioni di cui al comma 3. Art. 5 Anticipazione del trattamento di fine rapporto (Legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 7) 1. Durante i periodi di fruizione dei congedi di cui all'articolo 32, il trattamento di fine rapporto può essere anticipato ai fini del sostegno economico, ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 marzo 2000, n. 53. Gli statuti delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, possono prevedere la possibilità di conseguire tale anticipazione. Vai a Indice iniziale CAPO II TUTELA DELLA SALUTE DELLA LAVORATRICE Art. 6 Tutela della sicurezza e della salute (Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 1; Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 9) 1. Il presente Capo prescrive misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio, che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato, conformemente alle disposizioni vigenti, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 8. 2. La tutela si applica, altresì, alle lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o in affidamento, fino al compimento dei sette mesi di età. 3. Salva l'ordinaria assistenza sanitaria e ospedaliera a carico del Servizio sanitario nazionale, le lavoratrici, durante la gravidanza, possono fruire presso le strutture sanitarie pubbliche o private accreditate, con esclusione dal costo delle prestazioni erogate, oltre che delle periodiche visite ostetrico-ginecologiche, della prestazioni specialistiche per la tutela della maternità, in funzione preconcezionale e di prevenzione del rischio fetale, previste dal decreto del Ministro della sanità di cui all'articolo 1, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, purché prescritte secondo le modalità ivi indicate. Art. 7 Lavori vietati (Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, artt. 3, 30, comma 8, e 31, comma 1; Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 3; Legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 12, comma 3) 1. È' vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri. I lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono indicati dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, riportato nell'allegato A del presente testo unico. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, sentite le parti sociali, provvede ad aggiornare l'elenco di cui all'allegato A. 2. Tra i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono inclusi quelli che comportano il rischio di esposizione agli agenti ed alle condizioni di lavoro, indicati nell'elenco di cui all'allegato B. 3. La lavoratrice è addetta ad altre mansioni per il periodo per il quale è previsto il divieto. 4. La lavoratrice è, altresì, spostata ad altre mansioni nei casi in cui i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, accertino che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna. 5. La lavoratrice adibita a mansioni inferiori a quelle abituali conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, qualora la lavoratrice sia adibita a mansioni equivalenti o superiori. 6. Quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, il servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio, può disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo di cui al presente Capo, in attuazione di quanto previsto all'articolo 17. 7. L'inosservanza delle disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3 e 4 è punita con l'arresto fino a sei mesi. Art. 8 Esposizione a radiazioni ionizzanti (Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, art. 69) 1. Le donne, durante la gravidanza, non possono svolgere attività in zone classificate o, comunque, essere adibite ad attività che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda un millisievert durante il periodo della gravidanza. 2. E' fatto obbligo alle lavoratrici di comunicare al datore di lavoro il proprio stato di gravidanza, non appena accertato. 3. E' altresì vietato adibire le donne che allattano ad attività comportanti un rischio di contaminazione. Art. 9 Polizia di Stato, penitenziaria e municipale (Legge 7 agosto 1990, n. 232, art. 13; Legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 14) 1. Fermo restando quanto previsto dal presente Capo, durante la gravidanza è vietato adibire al lavoro operativo le appartenenti alla Polizia di Stato. 2. Per le appartenenti alla Polizia di Stato, gli accertamenti tecnico-sanitari previsti dal presente testo unico sono devoluti al servizio sanitario dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, in conformità all'articolo 6, lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni. 3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano al personale femminile del corpo di polizia penitenziaria e ai corpi di polizia municipale. Art. 10 Personale militare femminile (Decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, art. 4, comma 3) 1. Fatti salvi i periodi di divieto di adibire al lavoro le donne previsti agli articoli 16 e 17, comma 1, durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi successivi al parto il personale militare femminile non può svolgere incarichi pericolosi, faticosi ed insalubri, da determinarsi con decreti adottati, sentito il comitato consultivo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 20 ottobre 1999, n. 380, dal Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle pari opportunità per il personale delle Forze armate, nonché con il Ministro dei trasporti e della navigazione per il personale delle capitanerie di porto, e dal Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle pari opportunità per il personale del Corpo della guardia di finanza. Art. 11 Valutazione dei rischi (Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 4) 1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7, commi 1 e 2, il datore di lavoro, nell'ambito ed agli effetti della valutazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, valuta i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro di cui all'allegato C, nel rispetto delle linee direttrici elaborate dalla Commissione dell'Unione europea, individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare. 2. L'obbligo di informazione stabilito dall'articolo 21 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, comprende quello di informare le lavoratrici ed i loro rappresentanti per la sicurezza sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate. Art. 12 Conseguenze della valutazione (Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 5) 1. Qualora i risultati della valutazione di cui all'articolo 11, comma 1, rivelino un rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, il datore di lavoro adotta le misure necessarie affinché l'esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata, modificandone temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro. 2. Ove la modifica delle condizioni o dell'orario di lavoro non sia possibile per motivi organizzativi o produttivi, il datore di lavoro applica quanto stabilito dall'articolo 7, commi 3, 4 e 5, dandone contestuale informazione scritta al servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio, che può disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo di cui all'articolo 6, comma 1, in attuazione di quanto previsto all'articolo 17. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione al di fuori dei casi di divieto sanciti dall'articolo 7, commi 1 e 2. 4. L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1 è punita con la sanzione di cui all'articolo 7, comma 7. Art. 13 Adeguamento alla disciplina comunitaria (Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, artt. 2 e 8) 1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, sono recepite le linee direttrici elaborate dalla Commissione dell'Unione europea, concernenti la valutazione degli agenti chimici, fisici e biologici, nonché dei processi industriali ritenuti pericolosi per la sicurezza o la salute delle lavoratrici e riguardanti anche i movimenti, le posizioni di lavoro, la fatica mentale e fisica e gli altri disagi fisici e mentali connessi con l'attività svolta dalle predette lavoratrici. 2. Con la stessa procedura di cui al comma 1, si provvede ad adeguare ed integrare la disciplina contenuta nel decreto di cui al comma 1, nonché a modificare ed integrare gli elenchi di cui agli allegati B e C, in conformità alle modifiche alle linee direttrici e alle altre modifiche adottate in sede comunitaria. Art. 14 Controlli prenatali (Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 7) 1. Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbono essere eseguiti durante l'orario di lavoro. 2. Per la fruizione dei permessi di cui al comma 1 le lavoratrici presentano al datore di lavoro apposita istanza e successivamente presentano la relativa documentazione giustificativa attestante la data e l'orario di effettuazione degli esami. Art. 15 Disposizioni applicabili (Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 9) 1. Per quanto non diversamente previsto dal presente Capo, restano ferme le disposizioni recate dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nonché da ogni altra disposizione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Vai a Indice iniziale CAPO III CONGEDO DI MATERNITA' Art. 16 Divieto di adibire al lavoro le donne (Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 4, comma 1 e 4) 1. È vietato adibire al lavoro le donne: a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all'articolo 20; b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto; c) durante i tre mesi dopo il parto; d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto. Art. 17 Estensione del divieto (Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, artt. 4, commi 2 e 3, 5, e 30, commi 6, 7, 9 e 10) 1. Il divieto è anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli. Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative. Fino all'emanazione del primo decreto ministeriale, l'anticipazione del divieto di lavoro è disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio. 2. Il servizio ispettivo del Ministero del lavoro può disporre, sulla base di accertamento medico, avvalendosi dei competenti organi del servizio sanitario nazionale, ai sensi degli articoli 2 e 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, fino al periodo di astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 16, per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dal servizio stesso, per i seguenti motivi: a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza; b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino; c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12. 3. L'astensione dal lavoro di cui alla lettera a) del comma 2 è disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, secondo le risultanze dell'accertamento medico ivi previsto. In ogni caso il provvedimento dovrà essere emanato entro sette giorni dalla ricezione dell'istanza della lavoratrice. 4. L'astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e c) del comma 2 può essere disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, qualora nel corso della propria attività di vigilanza constati l'esistenza delle condizioni che danno luogo all'astensione medesima. 5. I provvedimenti dei servizi ispettivi previsti dal presente articolo sono definitivi. Art. 18 Sanzioni (Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 1) 1. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 16 e 17 è punita con l'arresto fino a sei mesi. Art. 19 Interruzione della gravidanza (Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 20) 1. L'interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194, è considerata a tutti gli effetti come malattia. 2. Ai sensi dell'articolo 17 della legge 22 maggio 1978, n. 194, la pena prevista per chiunque cagioni ad una donna, per colpa, l'interruzione della gravidanza o un parto prematuro è aumentata se il fatto è commesso con la violazione delle norme poste a tutela del lavoro. Art. 20 Flessibilità del congedo di maternità (Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 4-bis. Legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 12, comma 2) 1. Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. 2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, sentite le parti sociali, definisce con proprio decreto l'elenco dei lavori ai quali non si applicano le disposizioni del comma 1. Art. 21 Documentazione (Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, artt. 4, comma 5, e 28) 1. Prima dell'inizio del periodo di divieto di lavoro di cui all'articolo 16, lettera a), le lavoratrici devono consegnare al datore di lavoro e all'istituto erogatore dell'indennità di maternità il certificato medico indicante la data presunta del parto. La data indicata nel certificato fa stato, nonostante qualsiasi errore di previsione. 2. La lavoratrice è tenuta a presentare, entro trenta giorni, il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Art. 22 Trattamento economico e normativo (Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 6, 8 e 15, commi 1 e 5; Legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 3, comma 2; Decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, art. 6, commi 4 e 5) 1. Le lavoratrici hanno diritto ad un'indennità giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternità, anche in attuazione degli articoli 7, comma 6, e 12, comma 2. 2. L'indennità è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33 ed è comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia. 3. I periodi di congedo di maternità devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia e alle ferie. 4. I medesimi periodi non si computano ai fini del raggiungimento dei limiti di permanenza nelle liste di mobilità di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, fermi restando i limiti temporali di fruizione dell'indennità di mobilità. I medesimi periodi si computano ai fini del raggiungimento del limite minimo di sei mesi di lavoro effettivamente prestato per poter beneficiare dell'indennità di mobilità. 5. Gli stessi periodi sono considerati, ai fini della progressione nella carriera, come attività lavorativa, quando i contratti collettivi non richiedano a tale scopo particolari requisiti. 6. Le ferie e le assenze eventualmente spettanti alla lavoratrice ad altro titolo non vanno godute contemporaneamente ai periodi di congedo di maternità. 7. Non viene cancellata dalla lista di mobilità ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223 la lavoratrice che, in periodo di congedo di maternità, rifiuta l'offerta di lavoro, di impiego in opere o servizi di pubblica utilità, ovvero l'avviamento a corsi di formazione professionale. Art. 23 Calcolo dell'indennità (Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 16) 1. Agli effetti della determinazione della misura dell'indennità, per retribuzione s'intende la retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo di maternità. 2. Al suddetto importo va aggiunto il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati alla lavoratrice. 3. Concorrono a formare la retribuzione gli stessi elementi che vengono considerati agli effetti della determinazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria per le indennità economiche di malattia. 4. Per retribuzione media globale giornaliera si intende l'importo che si ottiene dividendo per trenta l'importo totale della retribuzione del mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo. Qualora le lavoratrici non abbiano svolto l'intero periodo lavorativo mensile per sospensione del rapporto di lavoro con diritto alla conservazione del posto, per interruzione del rapporto stesso o per recente assunzione si applica quanto previsto al comma 5, lettera c). 5. Nei confronti delle operaie dei settori non agricoli, per retribuzione media globale giornaliera s'intende: a) nei casi in cui, o per contratto di lavoro o per la effettuazione di ore di lavoro straordinario, l'orario medio effettivamente praticato superi le otto ore giornaliere, l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero dei giorni lavorati o comunque retribuiti; b) nei casi in cui, o per esigenze organizzative contingenti dell'azienda o per particolari ragioni di carattere personale della lavoratrice, l'orario medio effettivamente praticato risulti inferiore a quello previsto dal contratto di lavoro della categoria, l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero delle ore di lavoro effettuato e moltiplicando il quoziente ottenuto per il numero delle ore giornaliere di lavoro previste dal contratto stesso. Nei casi in cui i contratti di lavoro prevedano, nell'ambito di una settimana, un orario di lavoro identico per i primi cinque giorni della settimana e un orario ridotto per il sesto giorno, l'orario giornaliero è quello che si ottiene dividendo per sei il numero complessivo delle ore settimanali contrattualmente stabilite; c) in tutti gli altri casi, l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero di giorni lavorati, o comunque retribuiti, risultanti dal periodo stesso. Art. 24 Prolungamento del diritto alla corresponsione del trattamento economico (Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 17; Decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, art. 6, comma 3) 1. L'indennità di maternità è corrisposta anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dall'articolo 54, comma 3, lettere b) e c), che si verifichino durante i periodi di congedo di maternità previsti dagli articoli 16 e 17. 2. Le lavoratrici gestanti che si trovino, all'inizio del periodo di congedo di maternità, sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione, ovvero, disoccupate, sono ammesse al godimento dell'indennità giornaliera di maternità purché tra l'inizio della sospensione, dall'assenza o della disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi più di 60 giorni. 3. Ai fini del computo dei predetti 60 giorni, non si tiene conto delle assenze dovute a malattia o ad infortunio sul lavoro, accertate e riconosciute dagli enti gestori delle relative assicurazioni sociali, né del periodo di congedo parentale o di congedo per la malattia del figlio fruito per una precedente maternità, né del periodo di assenza fruito per accudire minori in affidamento, né del periodo di mancata prestazione lavorativa prevista dal contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale. 4. Qualora il congedo di maternità abbia inizio trascorsi 60 giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e la lavoratrice si trovi, all'inizio del periodo di congedo stesso, disoccupata e in godimento dell'indennità di disoccupazione, ha diritto all'indennità giornaliera di maternità anziché all'indennità ordinaria di disoccupazione. 5. La lavoratrice, che si trova nelle condizioni indicate nel comma 4, ma che non è in godimento della indennità di disoccupazione perché nell'ultimo biennio ha effettuato lavorazioni alle dipendenze di terzi non soggette all'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione, ha diritto all'indennità giornaliera di maternità, purché al momento dell'inizio del congedo di maternità non siano trascorsi più di 180 giorni dalla data di risoluzione del rapporto e, nell'ultimo biennio che precede il suddetto periodo, risultino a suo favore, nell'assicurazione obbligatoria per le indennità di maternità, 26 contributi settimanali. 6. La lavoratrice che, nel caso di congedo di maternità iniziato dopo 60 giorni dalla data di sospensione dal lavoro, si trovi, all'inizio del congedo stesso, sospesa e in godimento del trattamento di integrazione salariale a carico della Cassa integrazione guadagni, ha diritto, in luogo di tale trattamento, all'indennità giornaliera di maternità. 7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai casi di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Art. 25 Trattamento previdenziale (Decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, art. 2, commi 1, 4, 6) 1. Per i periodi di congedo di maternità, non è richiesta, in costanza di rapporto di lavoro, alcuna anzianità contributiva pregressa ai fini dell'accreditamento dei contributi figurativi per il diritto alla pensione e per la determinazione della misura stessa. 2. In favore dei soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i periodi corrispondenti al congedo di maternità di cui agli articoli 16 e 17, verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, sono considerati utili ai fini pensionistici, a condizione che il soggetto possa far valere, all'atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro. La contribuzione figurativa viene accreditata secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, con effetto dal periodo in cui si colloca l'evento. 3. Per i soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti ed ai fondi sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 sono addebitati alla relativa gestione pensionistica. Per i soggetti iscritti ai fondi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 sono posti a carico dell'ultima gestione pensionistica del quinquennio lavorativo richiesto nel medesimo comma. Art. 26 Adozioni e affidamenti (Legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 1) 1. Il congedo di maternità di cui alla lettera c), comma 1, dell'articolo 16 può essere richiesto dalla lavoratrice che abbia adottato, o che abbia ottenuto in affidamento un bambino di età non superiore a sei anni all'atto dell'adozione o dell'affidamento. 2. Il congedo deve essere fruito durante i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia della lavoratrice. Art. 27 Adozioni e affidamenti preadottivi internazionali (Legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma1; Legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 31, comma 3, lett. n), e 39-quater, lett. a e c) 1. Nel caso di adozione e di affidamento preadottivo internazionali, disciplinati dal Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, il congedo di maternità di cui al comma 1 dell'articolo 26 spetta anche se il minore adottato o affidato abbia superato i sei anni e sino al compimento della maggiore età. 2. Per l'adozione e l'affidamento preadottivo internazionali, la lavoratrice ha, altresì, diritto a fruire di un congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per l'adozione e l'affidamento. Il congedo non comporta indennità né retribuzione. 3. L'Ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del congedo di cui al comma 1 dell'articolo 26, nonché la durata del periodo di permanenza all'estero nel caso del congedo previsto al comma 2 del presente articolo. Vai a Indice iniziale CAPO IV CONGEDO DI PATERNITA' Art. 28 Congedo di paternità (Legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-bis, commi 1, 2) 1. Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre. 2. Il padre lavoratore che intenda avvalersi del diritto di cui al comma 1 presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono, il padre lavoratore ne rende dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Art. 29 Trattamento economico e normativo (Legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-bis, comma 3) 1. Il trattamento economico e normativo è quello spettante ai sensi degli articoli 22 e 23. Art. 30 Trattamento previdenziale 1. Il trattamento previdenziale è quello previsto dall'articolo 25. Art. 31 Adozioni e affidamenti 1. Il congedo di cui agli articoli 26, comma 1, e 27, comma 1, che non sia stato chiesto dalla lavoratrice, spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore. 2. Il congedo di cui all'articolo 27, comma 2, spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore. 3. Al lavoratore, alle medesime condizioni previste dai commi 1 e 2, è riconosciuto il diritto di cui all'articolo 28. Vai a Indice iniziale CAPO V CONGEDO PARENTALE Art. 32 Congedo parentale (Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, artt. 1, comma 4, e 7, commi 1, 2 e 3) 1. Per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'àmbito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete: a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi; b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2; c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi. 2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi. 3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni. 4. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto. Art. 33 Prolungamento del congedo (Legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, commi 1 e 2; Legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 20) 1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del congedo parentale a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. 2. In alternativa al prolungamento del congedo possono essere fruiti i riposi di cui all'articolo 42, comma 1. 3. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto. 4. Resta fermo il diritto di fruire del congedo di cui all'articolo 32. Il prolungamento di cui al comma 1 decorre dal termine del periodo corrispondente alla durata massima del congedo parentale spettante al richiedente ai sensi dell'articolo 32. Art. 34 Trattamento economico e normativo (Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 15, commi 2 e 4, e 7, comma 5) 1. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al terzo anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi. L'indennità è calcolata secondo quanto previsto all'articolo 23, ad esclusione del comma 2 dello stesso. 2. Si applica il comma 1 per tutto il periodo di prolungamento del congedo di cui all'articolo 33. 3. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 ulteriori rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 2 è dovuta un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Il reddito è determinato secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per l'integrazione al minimo. 4. L'indennità è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 22, comma 2. 5. I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia. 6. Si applica quanto previsto all'articolo 22, commi 4, 6 e 7. Art. 35 Trattamento previdenziale (Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articolo 15, comma 2, lett. a e b; Decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, artt. 2, commi 2, 3 e 5) 1. I periodi di congedo parentale che danno diritto al trattamento economico e normativo di cui all'articolo 34, commi 1 e 2, sono coperti da contribuzione figurativa. Si applica quanto previsto al comma 1 dell'articolo 25. 2. I periodi di congedo parentale di cui all'articolo 34, comma 3, compresi quelli che non danno diritto al trattamento economico, sono coperti da contribuzione figurativa, attribuendo come valore retributivo per tale periodo il 200 per cento del valore massimo dell'assegno sociale, proporzionato ai periodi di riferimento, salva la facoltà di integrazione da parte dell'interessato, con riscatto ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ovvero con versamento dei relativi contributi secondo i criteri e le modalità della prosecuzione volontaria. 3. Per i dipendenti di Amministrazioni pubbliche e per i soggetti iscritti ai fondi sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'istituto nazionale previdenza sociale (INPS) ai quali viene corrisposta una retribuzione ridotta o non viene corrisposta alcuna retribuzione nei periodi di congedo parentale, sussiste il diritto, per la parte differenziale mancante alla misura intera o per l'intera retribuzione mancante, alla contribuzione figurativa da accreditare secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155. 4. Gli oneri derivanti dal riconoscimento della contribuzione figurativa di cui al comma 3, per i soggetti iscritti ai fondi esclusivi o sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria, restano a carico della gestione previdenziale cui i soggetti medesimi risultino iscritti durante il predetto periodo. 5. Per i soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i periodi non coperti da assicurazione e corrispondenti a quelli che danno luogo al congedo parentale, collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro, possono essere riscattati, nella misura massima di cinque anni, con le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni, a condizione che i richiedenti possano far valere, all'atto della domanda, complessivamente almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa. Art. 36 Adozioni e affidamenti (Legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 2; Legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 7; Legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3, comma 5) 1. Il congedo parentale di cui al presente Capo spetta anche per le adozioni e gli affidamenti. 2. Il limite di età, di cui all'articolo 34, comma 1, è elevato a sei anni. In ogni caso, il congedo parentale può essere fruito nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare. 3. Qualora, all'atto dell'adozione o dell'affidamento, il minore abbia un'età compresa fra i sei e i dodici anni, il congedo parentale è fruito nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare. Art. 37 Adozioni e affidamenti preadottivi internazionali (Legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 2; Legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 31, comma 3, lett. n, e 39-quater, lett. b) 1. In caso di adozione e di affidamento preadottivo internazionali si applicano le disposizioni dell'articolo 36. 2. L'Ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del congedo parentale. Art. 38 Sanzioni (Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 3) 1. Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui al presente Capo sono puniti con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni. Vai a Indice iniziale CAPO VI RIPOSI E PERMESSI Art. 39 Riposi giornalieri della madre (Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10) 1. Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore. 2. I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda. 3. I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno quando la lavoratrice fruisca dell'asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa. Art. 40 Riposi giornalieri del padre (Legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-ter) 1. I periodi di riposo di cui all'articolo 39 sono riconosciuti al padre lavoratore: a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre; b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga; c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente; d) in caso di morte o di grave infermità della madre. Art. 41 Riposi per parti plurimi (Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10, comma 6) 1. In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dall'articolo 39, comma 1, possono essere utilizzate anche dal padre. Art. 42 Riposi e permessi per i figli con handicap grave (Legge 8 marzo 2000, n. 53, artt. 4, comma 4 bis, e 20) 1. Fino al compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap in situazione di gravità e in alternativa al prolungamento del periodo di congedo parentale, si applica l'articolo 33, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 relativo alle due ore di riposo giornaliero retribuito. 2. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap in situazione di gravità, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre hanno diritto ai permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Detti permessi sono fruibili anche in maniera continuativa nell'ambito del mese. 3. Successivamente al raggiungimento della maggior età del figlio con handicap in situazione di gravità, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre hanno diritto ai permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai sensi dell'articolo 20 della legge 8 marzo 2000, n. 53, detti permessi, fruibili anche in maniera continuativa nell'ambito del mese, spettano a condizione che sussista convivenza con il figlio o, in assenza di convivenza, che l'assistenza al figlio sia continuativa ed esclusiva. 4. I riposi e i permessi, ai sensi dell'articolo 33, comma 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, possono essere cumulati con il congedo parentale ordinario e con il congedo per la malattia del figlio. 5. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge medesima da almeno cinque anni e che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi 1, 2 e 3, della medesima legge per l'assistenza del figlio, hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53 entro sessanta giorni dalla richiesta. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2002, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Il congedo fruito ai sensi del presente comma alternativamente da entrambi i genitori non può superare la durata complessiva di due anni; durante il periodo di congedo entrambi i genitori non possono fruire dei benefici di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo. 6. I riposi, i permessi e i congedi di cui al presente articolo spettano anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto. Art. 43 Trattamento economico e normativo (Legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 8; Legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 4; Decreto legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, art. 2, comma 3-ter) 1. Per i riposi e i permessi di cui al presente Capo è dovuta un'indennità, a carico dell'ente assicuratore, pari all'intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi e ai permessi medesimi. L'indennità è anticipata dal datore di lavoro ed è portata a conguaglio con gli apporti contributivi dovuti all'ente assicuratore. 2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34, comma 5. Art. 44 Trattamento previdenziale (Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articolo 10, comma 5; Legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 4) 1. Ai periodi di riposo di cui al presente Capo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 2. 2. I tre giorni di permesso mensile di cui all'articolo 42, commi 2 e 3, sono coperti da contribuzione figurativa. Art. 45 Adozioni e affidamenti (Legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3, comma5; Legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 7) 1. Le disposizioni in materia di riposi di cui agli articoli 39, 40 e 41 si applicano anche in caso di adozione e di affidamento entro il primo anno di vita del bambino. 2. Le disposizioni di cui all'articolo 42 si applicano anche in caso di adozione e di affidamento di soggetti con handicap in situazione di gravità. Art. 46 Sanzioni (Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 3) 1. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 39, 40 e 41 è punita con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni. Vai a Indice iniziale CAPO VII CONGEDI PER LA MALATTIA DEL FIGLIO Art. 47 Congedo per la malattia del figlio (Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, artt. 1, comma 4, 7, comma 4, e 30, comma 5) 1. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni. 2. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni. 3. Per fruire dei congedi di cui ai commi 1 e 2 il genitore deve presentare il certificato di malattia rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato. 4. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie in godimento per i periodi di cui ai commi 1 e 2. 5. Ai congedi di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore. 6. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto. Art. 48 Trattamento economico e normativo (Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, artt. 7, comma 5) 1. I periodi di congedo per la malattia del figlio sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia. 2. Si applica quanto previsto all'articolo 22, commi 4, 6 e 7. Art. 49 Trattamento previdenziale (Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 15, comma 3) 1. Per i periodi di congedo per la malattia del figlio è dovuta la contribuzione figurativa fino al compimento del terzo anno di vita del bambino. Si applica quanto previsto all'articolo 25. 2. Successivamente al terzo anno di vita del bambino e fino al compimento dell'ottavo anno, è dovuta la copertura contributiva calcolata con le modalità previste dall'articolo 35, comma 2. 3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35, commi 3, 4 e 5. Art. 50 Adozioni e affidamenti (Legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3, comma 5) 1. Il congedo per la malattia del bambino di cui al presente Capo spetta anche per le adozioni e gli affidamenti. 2. Il limite di età, di cui all'articolo 47, comma 1, è elevato a sei anni. Fino al compimento dell'ottavo anno di età si applica la disposizione di cui al comma 2 del medesimo articolo. 3. Qualora, all'atto dell'adozione o dell'affidamento, il minore abbia un'età compresa fra i sei e i dodici anni, il congedo per la malattia del bambino è fruito nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare alle condizioni previste dall'articolo 47, comma 2. Art. 51 Documentazione (Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 7, comma 5) 1. Ai fini della fruizione del congedo di cui al presente Capo, la lavoratrice ed il lavoratore sono tenuti a presentare una dichiarazione rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che l'altro genitore non sia in congedo negli stessi giorni per il medesimo motivo. Art. 52 Sanzioni (Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 3) 1. Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui al presente Capo sono puniti con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni. Vai a Indice iniziale CAPO VIII LAVORO NOTTURNO Art. 53 Lavoro notturno (Legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 5, commi 1 e 2, lettere a e b) 1. È vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino. 2. Non sono obbligati a prestare lavoro notturno: a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa; b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni. 3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 9 dicembre 1977, n. 903, non sono altresì obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni Vai a Indice iniziale CAPO IX DIVIETO DI LICENZIAMENTO, DIMISSIONI, DIRITTO AL RIENTRO Art. 54 Divieto di licenziamento (Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 2, commi 1,2, 3, 5, e art. 31, comma 2; Legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-bis, comma 4; Decreto legislativo 9 settembre 1994, n. 566, art. 2, comma 2; Legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 18, comma 1) 1. Le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dal Capo III, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino. 2. Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza, e la lavoratrice, licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, è tenuta a presentare al datore di lavoro idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza, all'epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano. 3. Il divieto di licenziamento non si applica nel caso: a) di colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro; b) di cessazione dell'attività dell'azienda cui essa è addetta; c) di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine; d) di esito negativo della prova; resta fermo il divieto di discriminazione di cui all'articolo 4 della legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni. 4. Durante il periodo nel quale opera il divieto di licenziamento, la lavoratrice non può essere sospesa dal lavoro, salvo il caso che sia sospesa l'attività dell'azienda o del reparto cui essa è addetta, sempreché il reparto stesso abbia autonomia funzionale. La lavoratrice non può altresì essere collocata in mobilità a seguito di licenziamento collettivo ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni. 5. Il licenziamento intimato alla lavoratrice in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, è nullo. 6. E' altresì nullo il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore. 7. In caso di fruizione del congedo di paternità, di cui all'articolo 28, il divieto di licenziamento si applica anche al padre lavoratore per la durata del congedo stesso e si estende fino al compimento di un anno di età del bambino. Si applicano le disposizioni del presente articolo, commi 3, 4 e 5. 8. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire cinque milioni. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di adozione e di affidamento. Il divieto di licenziamento si applica fino a un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare, in caso di fruizione del congedo di maternità e di paternità. Art. 55 Dimissioni (Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 12; Legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 18, comma 2) 1. In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto, a norma dell'articolo 54, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica al padre lavoratore che ha fruito del congedo di paternità. 3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di adozione e di affidamento, entro un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare. 4. La richiesta di dimissioni presentata dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante il primo anno di vita del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento, deve essere convalidata dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio. A detta convalida è condizionata la risoluzione del rapporto di lavoro. 5. Nel caso di dimissioni di cui al presente articolo, la lavoratrice o il lavoratore non sono tenuti al preavviso. Art. 56 Diritto al rientro e alla conservazione del posto (Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 2, comma 6; Legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 17, comma 1) 1. Al termine dei periodi di divieto di lavoro previsti dal Capo II e III, le lavoratrici hanno diritto di conservare il posto di lavoro e, salvo che espressamente vi rinuncino, di rientrare nella stessa unità produttiva ove erano occupate all'inizio del periodo di gravidanza o in altra ubicata nel medesimo comune, e di permanervi fino al compimento di un anno di età del bambino; hanno altresì diritto di essere adibite alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al lavoratore al rientro al lavoro dopo la fruizione del congedo di paternità. 3. Negli altri casi di congedo, di permesso o di riposo disciplinati dal presente testo unico, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro e, salvo che espressamente vi rinuncino, al rientro nella stessa unità produttiva ove erano occupati al momento della richiesta, o in altra ubicata nel medesimo comune; hanno altresì diritto di essere adibiti alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di adozione e di affidamento. Le disposizioni di cui al comma 1 e 2 si applicano fino a un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare. Vai a Indice iniziale CAPO X DISPOSIZIONI SPECIALI Art. 57 Rapporti di lavoro a termine nelle pubbliche amministrazioni (Decreto legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, art. 8) 1. Ferma restando la titolarità del diritto ai congedi di cui al presente testo unico, alle lavoratrici e ai lavoratori assunti dalle amministrazioni pubbliche con contratto a tempo determinato, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 230, o con contratto di lavoro temporaneo, di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, spetta il trattamento economico pari all'indennità prevista dal presente testo unico per i congedi di maternità, di paternità e parentali, salvo che i relativi ordinamenti prevedano condizioni di migliore favore. 2. Alle lavoratrici e ai lavoratori di cui al comma 1 si applica altresì quanto previsto dall'articolo 24, con corresponsione del trattamento economico a cura dell'amministrazione pubblica presso cui si è svolto l'ultimo rapporto di lavoro. Art. 58 Personale militare