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Nepal: legge del 19 maggio 2008

Gazzetta Nepalese

Pubblicata dal Governo Nepalese

Volume 58, Kathmandu, 19 maggio 2008, N. 6

Parte 3

Notifica del Governo Nepalese

Ministero delle Donne, dei Bambini e degli Affari Sociali

 

Termini e Condizioni del Processo di Concessione dell’Approvazione all’Adozione di Bambini Nepalesi da parte di Cittadini Stranieri, 2008

 

 

Preambolo: Si Considera opportuno definire Termini e Condizioni del Processo di Concessione dell’ Approvazione all’ Adozione di Bambini Nepalesi da parte di Cittadini Stranieri,

Pertanto il Governo Nepalese, esercitando l’autorità conferitagli dall’articolo 12A del capitolo relativo all’adozione del Muluki Ain (Codice del Regno), ha definito i seguenti Termini e Condizioni del Processo.

 

Capitolo 1

Premessa

1. Titolo e Introduzione:

(1) Questi Termini e Condizioni del Processo possono essere menzionati come “Termini e Condizioni del Processo di Concessione dell’ Approvazione all’ Adozione di Bambini Nepalesi da parte di Cittadini Stranieri 2065 (2008)”.

(2) Questi Termini e Condizioni del Processo entreranno in vigore immediatamente.

 

2. Definizioni:

A meno che il soggetto od il contesto non richiedano diversamente, questi sono i Termini e Condizioni del Processo Termini e Condizioni del Processo;

(a) Per “Ministero” si intende Il Ministero delle Donne, dei Bambini e degli Affari Sociali.

(b) Per “Commissione” si intende la Commissione per le Indagini, Raccomandazioni e Sovrintendenza conformemente all’articolo 13.

(c) Per “Organizzazione o Agenzia in Elenco” s’intende l’agenzia od organizzazione inserita in elenco conformemente al comma (3) dell’articolo 11.

(d) Per “Orfanotrofio” s’intende l’istituto che, iscritto secondo la legge vigente, provvede alla protezione dei minori orfani mediante il loro mantenimento e sostegno.

(e) Per “Bambini Orfani” si intendono i bambini descritti all’articolo 4.

(f) Per “Bambini Affidati Volontariamente” si intendono quei bambini affidati in custodia ad orfanotrofi ed istituti (Bal Mandir) dalle persone in seguito descritte le quali emettono lettera di consenso presso l’ufficio amministrativo del distretto:-

(1) Dal relativo tutore nel caso in cui ai bambini sia stato assegnato un tutore conformemente alla Legge sull’ Infanzia del 2048 B.S. (1992 A.D.) e che non possiede delle proprietà.

(2) Dalla madre nel caso in cui i bambini abbiano perso il padre e siano stati abbandonati dalla madre dopo aver contratto un nuovo matrimonio.

(3) Da padre e madre nel caso in cui vi sia la presenza di più di un figlio ed i genitori non siano in grado di garantirne il mantenimento e se il progetto dei poveri coniugi sia di avere non più di un figlio.

(4) Dalla madre nel caso in cui vi sia più di un figlio ed il padre sia morto, malato o mentalmente insano e la madre povera non riesca a provvedere al loro mantenimento.

(5) Dal padre nel caso in cui la madre di più di un bambino sia morta, malata o mentalmente insana ed il padre povero non riesca a provvedere al loro mantenimento.

 

Capitolo 2

Concessione approvazione dell’adozione

 

3. Bambini disponibili per adozione: Il permesso all’adozione viene concesso ai cittadini stranieri quando i bambini rientrano nelle seguenti categorie e dopo esser trascorsi almeno 90 giorni di permanenza del bambino all’interno di un istituto registrato conformemente al comma (3) dell’articolo 9:-

(a) Bambini Orfani

(b) Bambini Affidati Volontariamente

 

4. Bambini Orfani:

In funzione dei Termini e Condizioni del Processo, per bambini orfani s’intendono i seguenti bambini che vengono certificati come orfani dall’ufficio amministrativo del distretto conformemente al comma (6) dell’articolo 5:-

(a) Trovati dalla polizia in condizioni d’abbandono.

(b) Lasciati in ospedale in condizioni d’abbandono.

(c) Padre e madre non rintracciabili.

(e) In seguito al decesso di entrambi i genitori, i quali parenti non vengono rintracciati e che non possiedono delle proprietà.

 

5. Registro dei documenti relativi ai bambini orfani:

(1) Ogni orfanotrofio o istituto deve conservare i seguenti documenti relativi all’ammissione del bambino orfano.

(a) La lettera dell’ufficio di polizia corrispondente nel caso in cui il bambino sia stato trovato per strada o in luogo pubblico in condizioni d’abbandono.

(b) La lettera dell’ospedale in cui vengono descritte le ragioni dell’abbandono nel caso in cui il bambino sia stato lasciato in ospedale in condizioni d’abbandono.

(c) La lettera con allegato l’atto d’indagine pubblica (Sarjamin muchulka) inoltrata dall’ufficio di polizia più vicino all’istituto nel caso in cui il bambino sia stato lasciato nei pressi di un orfanotrofio o di un istituto.

(2) L’orfanotrofio o istituto deve prontamente notificare l’ammissione del bambino conformemente al comma (1) all’ente centrale o distrettuale dell’infanzia e deve pubblicare annunci per radio e TV inserendo le caratteristiche, l’età approssimativa e la foto del bambino al fine di rintracciare i suoi genitori, parenti o tutori ed il tutto deve essere notificato anche al centro di coordinamento ricerche dei bambini.

(3) L’orfanotrofio o istituto deve, entro 7 giorni conformemente al comma (1), inoltrare i documenti con allegate la foto del bambino, la data d’ammissione, l’età approssimativa ed altre descrizioni al Quartier Generale di Polizia e pubblicare l’annuncio sul Gorkhapatra o su un altro quotidiano nazionale.

(4) Oltre alle dette descrizioni, conformemente al comma (3), nell’annuncio bisogna menzionare che si stanno cercando i genitori, parenti o tutori del bambino, eventuali beni mobili o immobili di proprietà del bambino, nel caso ve ne fossero, l’esistenza di un reclamo da parte di qualcuno o se qualcuno è a conoscenza del caso, altrimenti il minore verrà affidato in adozione nazionale o internazionale. Questi dettagli devono essere riportati nell’annuncio dall’orfanotrofio, dall’istituto, dall’ente centrale o distrettuale per l’infanzia o da qualsiasi altro ente che fa capo all’ufficio di polizia del distretto dove il bambino è stato trovato.

(5) L’annuncio, conformemente al comma (3), deve durare 35 giorni e se non si ricevono reclami o informazioni da parte di nessuno, l’annuncio deve essere pubblicato nuovamente, dopo un limite di tempo di 10 giorni, per altri 21 giorni sul Gorkhapatra o altro quotidiano nazionale e se possibile anche su quotidiani locali e mezzi elettronici di comunicazione.

(6) Nel caso l’orfanotrofio, l’istituto, l’ente centrale o distrettuale per l’infanzia o l’ufficio di polizia non riceva informazioni o reclami entro il detto limite di tempo come previsto dal comma (5) o nel caso in cui il reclamo o l’informazione ricevuti appaiano privi di fondamento, l’orfanotrofio o istituto deve ottenere il certificato di stato di orfano del bambino richiedendolo all’ufficio amministrativo del distretto.

 

6. Registro dei Bambini Affidati Volontariamente:

Ogni orfanotrofio o istituto deve conservare i documenti relativi all’ammissione di bambini affidati volontariamente contenenti i seguenti dati:-

(a) Nome, Età, Caratteristiche, atto di nascita e fotografie recenti del bambino.

(b) Nome ed indirizzo del bambino e le ragioni dell’affidamento.

(c) Fotocopia del certificato di cittadinanza nepalese del padre o della madre o di entrambi i genitori se disponibili all’affidamento volontario.

(d) Il documento relativo alla designazione di un tutore e copia del certificato di cittadinanza nepalese nel caso in cui l’affidatario è accompagnato dal tutore.

(e) Una raccomandazione fatta dall’ente locale corrispondente attestante lo stato finanziario, sociale e culturale dei genitori del bambino.

2. Le informazioni relative alla registrazione di cui al comma (1) devono essere archiviate all’ente centrale o distrettuale per l’infanzia o all’ufficio amministrativo del distretto da parte dell’orfanotrofio o dell’istituto.

3. Nel caso in cui il padre, la madre, o entrambi i genitori, che hanno realizzato l’atto di consenso volessero riprendersi il bambino volontariamente affidato prima che venga adottato, e se anche il bambino vuole tornare con le dette persone, l’orfanotrofio o istituto deve restituire il bambino presso l’ufficio amministrativo del distretto generando un atto d’affidamento del bambino realizzato da lui/lei.

4. Le informazioni relative all’affidamento, conformemente al comma (3), devono essere trasmesse al Ministero, all’ente centrale per l’infanzia ed a quello distrettuale.

 

Capitolo 3

Persona che può adottare

7. Il cittadino straniero idoneo ad adottare:

(1) Soggetto al capitolo relativo all’ Adozione del Muluki Ain (Codice del Regno), i seguenti cittadini stranieri deve ottenere il permesso ad adottare un bambino nepalese.

(a) Coppia con almeno quattro anni di matrimonio

(b) Donna nubile, vedova, divorziata o con separazione giudiziaria che ha già compiuto 35 anni e che non ha ancora compiuto cinquantacinque anni.

(2) Devono esserci almeno tredici anni di differenza tra la coppia straniera (o donna single) ed il bambino adottato.

(3) Nonostante ciò, in tutti i casi descritti in queste condizioni e procedure, non verrà concesso il permesso al cittadino straniero che vuole adottare un figlio maschio ma che ha già un figlio maschio o che vuole adottare una femmina ma ha già una figlia femmina.

(4) Nel caso in cui il cittadino straniero abbia già un figlio, l’età del bambino da adottare deve essere inferiore a quella del primo figlio.

In qualsiasi caso nulla osta in questo comma se l’adozione interessa il fratello biologico di un bambino nepalese adottato precedentemente dal cittadino straniero.

 

8. Richiesta da inoltrare per adottare il bambino:

(1) Il cittadino straniero che desidera adottare un bambino nepalese deve fare richiesta alla Commissione tramite l’agenzia del suo Paese o tramite l’ambasciata nepalese del Paese d’origine dell’adottante (oppure nel caso in cui tale ambasciata non esista si faccia riferimento all’ambasciata corrispondente), specificando chiaramente età, sesso ed altre caratteristiche del bambino da adottare.

(2) La richiesta, secondo il comma 2, deve essere accompagnata dai seguenti documenti:

(a) L’autorizzazione emessa dal governo del Paese del richiedente ad adottare un bambino nepalese.

(b) La Guarantee Letter emessa dall’autorità competente o dall’ambasciata in Nepal del Paese d’origine del richiedente (o dall’ambasciata corrispondente) che stabilisce chiaramente lo stato dei bambini che verranno adottati.

(c) Atto di nascita del richiedente

(d) Atto di matrimonio dei richiedenti.

(e) Descrizione della famiglia e atto di nascita dei bambini adottati in precedenza, se ve ne fossero.

(f) Certificato emesso da un medico riconosciuto relativo alla salute del richiedente.

(g) Certificato emesso da enti governativi relativo alle credenziali dei richiedenti.

(h) Documento che certifica le proprietà e i guadagni dei richiedenti.

(i) Copia del passaporto del richiedente.

(j) Studio sociale, psicologico e abitativo dei richiedenti.

(3) Il Ministero, secondo il comma (1), dopo aver ricevuto la richiesta deve conservare un proprio dossier separato del richiedente e realizzare l’opportuna indagine.

(4) Secondo il comma (2) i documenti devono essere conservati in lingua inglese o tradotti in inglese da enti autorizzati.

 

Capitolo 4

Registrazione Orfanotrofi e Istituti

 

9. Realizzazione della registrazione di orfanotrofi ed istituti:

(1) L’orfanotrofio o istituto registrato, conformemente alla legge vigente, deve richiedere al Ministero di essere inserito nella lista degli enti autorizzati ad operare con l’adozione internazionale.

(2) I seguenti punti devono essere inseriti nella richiesta conformemente al comma (1):

(a) Lo statuto ed il documento di rinnovo dell’orfanotrofio o istituto in questione.

(b) La raccomandazione dell’ente centrale per l’infanzia che certifica il rispetto dei “criteri di base sull’operatività e gestione degli orfanotrofi” e le “direttive per l’operatività degli orfanotrofi” previsti dal Ministero.

(c) La descrizione delle proprietà fisiche dell’orfanotrofio o istituto.

(3) Il Ministero, conformemente al comma (1), dopo aver effettuato l’indagine deve inserire nella lista il detto istituto (se la richiesta viene accolta) e deve informare i richiedenti.

(4) L’orfanotrofio o istituto deve effettuare il rinnovo al Ministero ogni due anni conformemente al comma (3).

(5) L’orfanotrofio o istituto deve preparare personali dossier sui bambini che andranno in adozione a cittadini stranieri ed inoltrarli all’Ente per la Selezione delle Famiglie conformemente all’articolo 14 e tale informazione deve essere trasmessa alla Commissione:-

(a) Atto di nascita

(b) Certificato medico degli ultimi 6 mesi

(c) Foto recenti.

(d) Il documento che dimostra di aver appropriatamente effettuato il tentativo di dare il bambino in adozione nazionale.

(e) Il documento che dimostra la registrazione dei bambini in conformità con gli articoli 5 e 6.

 

10. Sospensione o rimozione dell’orfanotrofio o istituto dalla lista:

(1) Il Ministero può sospendere o rimuovere dalla lista entro i previsti limiti di tempo gli orfanotrofi o istituti registrati secondo l’articolo 9 nel caso in cui questi abbiano presentato attestazioni false o abbiano agito contrariamente alla legge vigente, ai Termini e Condizioni del Processo ed alle direttive emesse dal Ministero.

(2) Il Ministero, conformemente al comma (1), prima di sospendere o rimuovere dalla lista un orfanotrofio o istituto, deve dare la possibilità al detto istituto di dare chiarimenti in merito.

 

Capitolo 5

Iscrizione delle Agenzie Straniere

 

11. Registrazione delle Agenzie straniere:

(1) L’agenzia straniera che desidera operare in Nepal in materia d’adozione di bambini deve presentare richiesta alla Commissione per essere iscritta.

(2) L’agenzia straniera, conformemente al comma (1), deve allegare i seguenti documenti alla richiesta:-

(a) Il certificato dell’autorità competente straniera che autorizza l’agenzia ad operare nell’ambito dell’adozione internazionale.

(b) Il documento che certifica che il bambino adottato avrà gli stessi diritti dei figli dei cittadini di quel Paese.

(c) Il documento certificato che provi una continua operatività nell’adozione internazionale da almeno 3 anni.

(d) La raccomandazione fatta dall’ente autorizzato del Paese in questione che attesti l’esercizio delle funzioni dei figli tramite l’adozione internazionale.

(e) Altri documenti essenziali previsti dal Ministero di volta in volta.

(3) L’ente, dopo aver effettuato l’indagine conformemente al comma 1 ed aver riscontrato che l’agenzia è idonea, deve segnalarla al Ministero il quale dovrà iscrivere tale agenzia nella lista ed informarla.

(4) L’agenzia straniera, conformemente al comma (3), deve designare il suo rappresentante in loco ed informare di ciò il Ministero.

(5) La qualifica, i poteri e le mansioni del rappresentante designato, conformemente al comma (4), devono essere quelli previsti dal Ministero su raccomandazione della Commissione.

(6) L’agenzia iscritta, conformemente a questo articolo, deve effettuare il rinnovo presso il Ministero ogni 2 anni.

 

12. L’agenzia da sospendere o rimuovere

(1) Se viene riscontrata un’azione contraria alla legge vigente, a questi Termini e Condizioni del Processo od alle direttive del Ministero da parte dell’agenzia, il Ministero, su raccomandazione della Commissione, può sospendere o rimuovere la detta agenzia dalla lista entro i limiti di tempo previsti.

(2) L’agenzia iscritta deve avere l’opportunità di presentare i propri chiarimenti prima della sospensione o rimozione dalla lista conformemente al comma (1).

 

Capitolo 6

Raccomandazione e Approvazione

 

13. Commissione Indagini, Raccomandazioni e Sovrintendenza:

(1) Deve esserci un Ente d’ Indagine, Raccomandazione e Sovrintendenza al fine di indagare e raccomandare al Ministero l’affidamento di bambini nepalesi a cittadini stranieri soggetti alla legge vigente ed a questi Termini e Condizioni del Processo sulla base della richiesta ricevuta dalla Commissione e degli altri documenti:

(2) Devono esserci i seguenti membri e coordinatore conformemente al comma (1).

(a) Segretario Aggiunto, Ministero delle Donne, dei Bambini e degli Affari Sociali.

Coordinatore

(b) Segretario Aggiunto, Ministero della Legge, della Giustizia e degli Affari Parlamentari.

Membro

(c) Segretario Aggiunto, Ministero dell’Interno

Membro

(d) Rappresentante, Ente Centrale per l’Infanzia (Almeno uno psicologo infantile o pediatra come membro dell’Ente)

Membro

(e) Rappresentante, Federazione delle ONG per l’infanzia

Membro

(f) Ufficiale legislativo (Sottosegretario), Ministero delle Donne, dei bambini e degli Affari Sociali

Membro

(3) La Commissione gestirà le procedure delle sue riunioni autonomamente.

(4) La riunione della Commissione si terrà nel caso in cui viene presieduta da tre membri compreso il coordinatore.

(5) I compensi delle riunioni saranno quelli previsti dal Ministero.

 

14. Selezione della Famiglia per il bambino:

(1) Deve esserci un ente di selezione famiglie al fine di scegliere la famiglia a cui verrà assegnato il bambino in adozione, e deve essere costituita da:

(a) Ufficiale Designato di prima Classe nominato dal Ministero

Coordinatore

(b) Direttore Esecutivo dell’Ente Centrale per l’Infanzia

Membro

(c) Rappresentante, ministero della Legge, della Giustizia e degli Affari Parlamentari.

Membro

(2) Nonostante ciò, nulla osta al comma (1), che deve esserci un ente di selezione della famiglia per abbinare una famiglia straniera al bambino ospitato alla Nepal Children’s Organization al fine di affidarlo in adozione.

(a) segretario Generale della Nepal Children Organization

Convenente

(b) Rappresentante, Ministero della Legge, della Giustizia e degli Affari Parlamentari

Membro

(c) Rappresentante, Ministero delle Donne, dei Bambini e degli Affari Sociali

(d) Rappresentante, Ministero dell’Interno

Membro

(e) Rappresentante Quartier generale di Polizia (Sezione Femminile)

Membro

(3) L’Ente Selezione Famiglie conformemente al comma (1) e (2) deve selezionare i bambini in base ai dettagli della richiesta, conformemente all’articolo 8, e la descrizione personale preparata del bambini conformemente al comma (5) dell’articolo 9.

(4) La segreteria dell’Ente Selezione Famiglie conformemente al comma (1) deve essere situata all’ufficio centrale dell’ente centrale di assistenza all’infanzia.

(5) La segreteria della commissione di selezione conformemente al comma (1) e (2) deve essere designata dall’ente di selezione in questione.

(6) L’ente gestirà la sua procedura autonomamente.

(7) I compensi delle riunioni saranno quelli previsti dal Ministero.

(8) Gli altri provvedimenti relativi alla selezione della famiglia eccetto quello menzionato in questo articolo devono essere decisi dal Ministero su raccomandazione della Commissione.

 

15. Il Ministero emette l’approvazione:

(1) Il Ministero può concedere l’approvazione dell’adozione di bambini nepalesi a cittadini stranieri nel caso in cui la Commissione fa la raccomandazione conformemente all’articolo 13 tramite indagine.

(2) Dopo l’approvazione, conformemente al comma (1), per l’adozione di un bambino, il richiedente deve prendere il bambino di persona. Fatto ciò, la lettera autentica di consenso del marito o moglie assente deve essere presentata al Ministero nel caso in cui uno dei richiedenti non può essere presente all’incontro.

(3) Nonostante ciò, nulla osta al comma (1) e (2), non deve essere emesso il permesso all’adozione nel caso in cui il padre, la madre o il tutore vogliono il bambino indietro prima della sentenza finale d’affidamento in adozione del bambino alla famiglia straniera.

 

Capitolo 7

Varie

 

16.Provvedimento relativo alla supervisione:

(1) Nel caso in cui la commissione lo considerasse importante, può dare direttive essenziali per effettuare ispezioni e supervisioni dei bambini degli orfanotrofi o istituti conformemente ai presenti Termini e Condizioni del Processo.

(2) La Commissione, conformemente all’articolo 11, deve visitare l’agenzia straniera almeno una volta all’anno per valutare se continua a rispondere agli standard dell’adozione internazionale ed incontrare le famiglie adottive. Il rapporto con le informazioni raccolte sui problemi relativi all’adozione internazionale verrà inoltrato al Ministero.

 

17. I particolari da trasmettere:

(1) Il Ministero, conformemente a questi Termini e Condizioni del Processo, deve trasmettere i dettagli del cittadino straniero che adotta il minore nepalese ed anche i dettagli di quest’ultimo al Ministero degli Affari Esteri.

(2) Il Ministero degli Affari Esteri, conformemente al comma (1), deve fornire i dettagli all’ambasciata nepalese competente od all’entità diplomatica del Paese in questione. L’ambasciata deve cooperare nei lavori di supervisione come da articolo 16.

(3) Ogni cittadino straniero che accoglie un bambino in adozione ottenendo l’approvazione dal Ministero conformemente a questi Termini e Condizioni del Processo, deve fornire informazioni sulla sua crescita, salute, istruzione e delle foto recenti al Ministero una volta all’anno tramite l’agenzia o l’ambasciata nepalese del Paese in questione ed in sua assenza tramite l’ambasciata competente, fino al raggiungimento della maggiore età secondo la legge del Paese interessato.

 

18. Offerta da fare:

Nel caso in cui un’agenzia voglia cooperare con un orfanotrofio o istituto, deve essere inoltrata una proposta di cooperazione al Ministero. Il Ministero, dopo un’indagine, può approvare la proposta.

 

19. Tasse o altri importi che possono essere previsti:

(1) Il Ministero può prevedere delle spese di servizio su raccomandazione della Commissione.

(a) La tassa per l’autorizzazione e rinnovo degli orfanotrofi o istituti, conformemente al comma (3) dell’articolo 9.

(b) la tassa per l’autorizzazione o rinnovo dell’agenzia straniera, conformemente al comma (1) dell’articolo 11.

(c) La tassa sulla supervisione, conformemente al comma (2) dell’articolo 16, quando viene emessa l’approvazione al cittadino straniero, come da articolo 15.

(d) L’importo relativo al servizio e le spese dell’orfanotrofio o istituto per l’alimentazione dei bambini che vanno in adozione.

(2) L’importo per i reclami (a), (b) e (c) del comma (1) deve essere depositato sul conto del Governo Nepalese.

(3) Il Ministero del Tesoro, conformemente al comma (2), deve trasferire l’importo pari a quello raccolto in un anno sul conto del Ministero.

(4) L’importo reso disponibile secondo il comma (3), deve essere speso a favore della protezione ed il benessere dei bambini orfani, monitoraggio delle agenzie straniere, degli orfanotrofi, degli istituti e per la supervisione dei bambini adottati ed altre funzioni previste dal Ministero.

 

20. Potere di rimuovere ostacoli:

Nel caso in cui si verificassero delle difficoltà, al fine di porre in atto Termini e Condizioni del Processo, il Ministero ha il potere di rimuovere tale ostacolo soggetto al Muluki Ain (Codice del Regno) ed a questi Termini e Condizioni del Processo.

 

21. Abrogare e Conservare:

(1) L’annuncio pubblicato dal Governo di Sua Maestà, Ministero dell’Interno, datato 17/2/2034 (30 maggio 1977) sulla Gazzetta del Nepal, Parte 4, ed i Termini e Condizioni del Processo di Concessione dell’ Approvazione all’ Adozione di Bambini Nepalesi da parte di Cittadini Stranieri, 2057 B.S. (2000 A.D.) tramite la presente viene abrogato.

(2) La funzione approvata il 12/3/2057 B.S. (corrispondente al 26 luglio 2000) deve essere mantenuta ed implementata conformemente a questi Termini e Condizioni del Processo.

(3) Nulla osta alle richieste relative alla concessione dell’approvazione all’adozione da parte di stranieri depositate all’ufficio amministrativo del distretto e rimaste pendenti alla Nepal Children Organization ed al Ministero fino alla fine del mese di Jestha duemilasessantaquattro (13 giugno 2007 A.D.) per proposta d’adozione, inoltrando la richiesta come previsto da questi Termini e Condizioni del Processo entrando questi immediatamente in vigore.

 

Nepal Gazette
Published by Nepal Government

Volume 58, Kathmandu, May 19, 2008, No.6
Part 3
Notification of The Government of Nepal
Ministry of Women, Children and Social Welfare
Terms and Conditions and Process for Granting Approval for Adoption of Nepali Child by Alien, 2008

Preamble: Whereas, it is expedient to make Terms and Conditions and Process required for granting approval for adoption of Nepali Child by alien,

Now, therefore, in exercise of the power conferred by No. 12A. of the Chapter on Adoption of the Muliki Ain (Code of the Realm), Government of Nepal has made the following Terms and Conditions and Process:-

Chapter-1

Preliminary

1. Title and Commencement: (1) These Terms and Conditions and Process may be cited as the "Terms and Conditions and Process for Granting Approval for Adoption of Nepali child by an Alien 2065 (2008)".

(2) These Terms and Conditions and Process shall come into force at once.

2. Definition: Unless the subject or context otherwise requires, in these Terms and Condition and Process;

(a) "Ministry" means the Ministry of Women, Children and Social Welfare".

(b) "Committee" means the Investigation, Recommendation and Monitoring Committee under Section 13.

(c) "Listed organization or agency" means an organization or agency listed pursuant to sub-section (3) of Section 11.

(d) "Orphanage" means an organization which, having been registered pursuant to prevailing law, provides protection to orphan children by caring and maintaining them

(e) "Orphan child" means a child under Section 4,

(f) "Voluntarily committed child" means a child who is surrendered to the custody of a child welfare home, orphanage or children's organization (Bal Mandir), by the following person by executing a deed of consent by being present before the District Administration Office:-

(1) in the case of a child whose guardian has been appointed pursuant to Children's Act, 2048 ( 1992 A.D. and who does not own any property, by the concerned guardian,

(2) in the case of a child whose father is dead and who has been abandoned by his/her mother after contracting another marriage, by such mother,

(3) in the case of a child whose father and mother are poor, have given birth to more than one child, can not maintain them and any of them has already carried out permanent sterilization of family planning, by the father and the mother.

(4) in the case of those children who are born more than one in number and whose father is dead or is medically insane or mentally unsound and who do have a poor mother unable to maintain them, by such mother.

(5) in the case of a child whose mother having more than one child is dead or medically insane or mentally unsound and whose father, being poor, is unable to maintain them, by the father of such child.

Chapter-2

Granting approval for adoption

3. Child who can be adopted: An alien may be granted approval to adopt a child of the following condition who has stayed at least ninety days in a child welfare home, orphanage or Children's Organization listed pursuant to sub-section (3) of Section 9:-

(a) orphan child, and

(b) voluntarily committed child.

4. Orphan Child: For the purpose of these Terms and Conditions and Process, an orphan child means the following child who is caused to be certified as an orphan from the District Administration Office pursuant to sub-section (6) of Section 5:-

(a) a foundling child found by the police,

(b) a foundling child found in a hospital,

(c) whose father and mother are not traced or

(d) whose father and mother both are dead, any member, relative or heir is not traced and who does not have any property.

5. Record of deed relating to orphan child: (1) Every child welfare home, orphanage or Children's organization shall have to maintain the record of the following deed while admitting an orphan child:-

(a) in the case of a child found in foundling condition in a road, way or public place, a letter issued by the concerned police office to that effect,

(b) in the case of a child found in foundling condition in a hospital, a letter issued by the hospital recording the causes of the child being left to the hospital,

(c) in the case of a child left in a child welfare home or orphanage or Children's Organization and vicinity thereof, a letter issued by the nearest police station along with a public inquiry deed (Sarjamin muchulka) made by it.

(2) After providing as soon as possible an information to the Central Children Welfare Board and District Children Welfare Board, that a child has been bought for admission pursuant to sub-section (1) a child welfare home, orphanage or the Children's organization shall, in order to find out the father and mother, relative, heir or guardian, have to cause to be broadcasted a news along with the identifying marks, approximate age and photograph of the child and notify to the Child Search Coordination center as well.

(3) A child welfare home, orphanage or the Children's Organization shall have to send, within seven days of admission of a child pursuant to sub-section (1), to the Police Headquarters a deed together with the photograph, the date of admission, approximate age and other details of the admitted child and then publish the same in the Gorakhapatra or a daily newspaper of national circulation.

(4) The notice under sub-section (3) shall contain, in addition to the description referred to in that sub-section, a statement to the effect that any person having claim over or knowledge about whether or not the child does have father and mother, relative, heir or guardian and the property the child is entitled to make a claim before or provide information to any body out of the child welfare home, orphanage, Children's Organization that has published the notice or the Central or District Child Welfare Board or the police office of the district where the child was found; otherwise, such child may be granted for domestic or inter country adoption.

(5) The period of the notice under sub-section (3) shall be of thirty five days and if no claim or information is received during that period a notice shall be required to be re-published and broadcasted, ten days after the lapse of such period, in the Gorkhapatra, a daily newspaper of national circulation and local newspaper, if possible, and through the electronics media.

(6) If a child welfare home or orphanage or the Children's Organization that has published notice or the central or district child welfare Board or police office does not receive a claim or information even within the period of the notice published pursuant to sub-section (5) or the received claim or information is baseless, it shall have such child certified as an orphan from the concerned District Administration Office, sating the same statement.

 

6. Record of Voluntarily committed child: (1) In admitting a voluntarily committed child, every child welfare home, orphanage or the Children's Organization shall have to keep the records of the documents showing the following matters:-

(a) name, age, identifying marks, birth registration certificate and recently taken photograph of the child,

(b) name, address of child's father and mother and cause of commitment,

(c) if the father or mother or both have brought child for voluntary commitment, photocopy of their Nepali citizenship certificate,

(d) where the guardian has brought the child for commitment, deed of the appointment of guardian and photocopy of his/her Nepali citizenship certificate.

(e) a recommendation made by the concerned local body disclosing the economic, social and cultural status of the father and mother of the child.

(2) The concerned child welfare home, orphanage or Children's Organization shall have to give information of the record under sub-section (1) to the Central Child Welfare Board, concerned District Child Welfare Board and District Administration Office.

(3) If the person or mother, father who has or the father and mother who have executed the deed of consent want/s to take back the child who has been committed voluntarily before the child is adopted and such child wants to return to such person, the concerned child welfare home or orphanage or Children's Organization shall surrender such child into the custody of the concerned person in the presence of the District Administration Office by causing a deed of taking into the custody executed by him/her.

(4) The information of having surrendered the custody of the child pursuant to sub-section (3) shall be required to be given to the Ministry, Central Child Welfare Board and District Child Welfare Board.

Chapter-3

Person who can adopt

7. Alien who can adopt: Subject to the Chapter on Adoption of the Muluki Ain (Code of the Realm) the following alien may be granted an approval to adopt Nepali child:-

(a) a married couple who have completed at least four years of their marriage or

(b) an unmarried, widow, divorcee or judicially separated woman who has completed thirty five years of age but not crossed fifty five years of age.

(2) There shall be difference of at least thiry years of age between the foreign couple or woman under sub-section (1) and the child to be adopted.

(3) Notwithstanding anything contained in these Terms and Conditions and Process, an alien shall not be given an approval to adopt a son if s/he has a son and a daughter if s/he has a daughter.

(4) A child to be adopted shall be of lesser age than that of an alien's son or daughter, if s/he has any.

Provided that where an alien has already adopted a Nepali child, this Section shall not be deemed to have caused an obstruction to adopt the sibling of such child by the same alien.