Paesi
Accordo bilaterale Italia Vietnam - 2003
CONVENZIONE RELATIVA ALLA COOPERAZIONE IN MATERIA DI ADOZIONE DI MINORI TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM
La Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista del Vietnam (denominati di seguito come gli Stati contraenti);
Riconoscendo che, per lo sviluppo armonico della personalità, il minore deve crescere in un ambiente familiare, in un clima di serenità, amore e comprensione;
Riconoscendo che ciascuno Stato contraente deve adottare misure adeguate per permettere al minore di rimanere nel proprio ambiente familiare ed assicurare al minore privo del suo ambiente familiare una assistenza familiare sostitutiva;
Riconoscendo che l’adozione internazionale è una misura adeguata finalizzata a dare una famiglia stabile al minore nel cui Paese di origine non possa essere reperito un nucleo familiare idoneo;
Riconoscendo che al minore adottato in conformità alla presente Convenzione devono essere assicurati in entrambi i Paesi contraenti gli stessi interessi e gli stessi diritti garantiti al minore che ha la nazionalità di quel Paese o che ha la residenza abituale in quel Paese;
Hanno deciso di concludere la presente Convenzione.
Capitolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1. Campo di applicazione
1. La presente Convenzione si applica allorquando un minore che non abbia ancora raggiunto i limiti di età ai fini d’adozione fissati dalla legislazione nazionale di ciascuno Stato contraente, cittadino di uno dei due Stati contraenti e che risieda abitualmente sul territorio di quello Stato, debba essere adottato da una persona o da una coppia unita in matrimonio abitualmente residente nel territorio dell’altro Stato contraente (di seguito denominati come adottanti).
La presente Convenzione si applica parimenti al minore apolide residente abitualmente sul territorio di uno degli Stati contraenti ove debba essere adottato da una coppia unita in matrimonio o da una persona residente abitualmente sul territorio dell’altro Stato contraente.
2. L’adozione richiamata al comma 1 del presente articolo e’ quella che crea il legame di filiazione legittima tra gli adottanti e l’adottato.
Articolo 2. Principi dell’adozione
Gli Stati contraenti s’impegnano ad adottare misure di collaborazione al fine di garantire che le adozioni di minori residenti abitualmente sul territorio di uno dei due Stati contraenti (di seguito denominati come lo Stato di origine), da parte di persone residenti abitualmente sul territorio dell’altro Stato contraente (di seguito denominati come lo Stato di accoglienza) siano frutto della libera volontà dei soggetti coinvolti, in spirito di solidarietà umanitaria, conformemente alla legislazione di ciascuno Stato contraente nel rispetto della Convenzione dell’ONU del 20 novembre 1989 relativa ai Diritti del Fanciullo ai fini della salvaguardia del superiore interesse del minore.
Articolo 3. Protezione del minore
1. Gli Stati contraenti adottano ogni misura conforme alla loro legislazione nazionale al fine di prevenire e sanzionare le attività illegali relative all’adozione ai fini dello sfruttamento del lavoro minorile, gli abusi sessuali sui minori, la sottrazione, la sostituzione fraudolenta, il traffico di minori mascherato dall’adozione, nonché i guadagni indebitamente percepiti in occasione di adozioni e le altre condotte che violano i diritti e gli interessi del minore.
2. In spirito di solidarietà umanitaria ed allo scopo di proteggere i minori, gli Stati contraenti promuovono le condizioni favorevoli al fine di incoraggiare le adozioni di minori orfani e disabili.
Articolo 4. Dispensa dalla legalizzazione
Gli atti e i documenti redatti, autenticati e certificati dalle autorità competenti di uno degli Stati contraenti per essere utilizzati nelle procedure di adozione previste dalla presente Convenzione sono esenti da legalizzazione.
Articolo 5. Lingue e costi delle procedure
Ai fini dell’applicazione della presente Convenzione, le Autorità Centrali corrispondono tra loro nella lingua dello Stato di origine; ciascuno Stato contraente prende a suo carico i costi delle procedure originati nel proprio territorio.
Capitolo II
AUTORITÀ ED ENTI CHE INTERVENGONO NELL’APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE
Articolo 6. Autorità Centrali
Sono designate come Autorità Centrali degli Stati contraenti ai fini dell’applicazione della presente Convenzione: da parte della Repubblica Italiana la Commissione per le Adozioni Internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e da parte della Repubblica Socialista del Vietnam l’Autorità per le Adozioni Internazionali dipendente dal Ministero della Giustizia.
Articolo 7. Possibilità di collaborazione ai fini dell’applicazione della presente Convenzione.
Ai fini dell’applicazione della presente Convenzione, le Autorità Centrali degli Stati contraenti possono avvalersi della collaborazione di altre Autorità pubbliche competenti del loro Stato, e anche di enti autorizzati nel campo dell’adozione conformemente alla loro legislazione nazionale (di seguito denominati Enti autorizzati)
Articolo 8. Enti autorizzati
1.L’Ente che opera in conformità alla legislazione dello Stato di accoglienza, dopo aver ottenuto l’autorizzazione da parte dell’Autorità Centrale dello Stato di origine, è abilitato a svolgere attività umanitarie e senza scopo di lucro sul territorio dello Stato di origine, al fine di assistere gli adottanti che hanno residenza abituale sul territorio dello Stato di accoglienza nelle procedure di adozione di minori residenti abitualmente sul territorio dello Stato di origine in conformità alla presente Convenzione.
2. Per ottenere l’autorizzazione da parte dell’Autorità Centrale dello Stato di origine, l’Ente deve corrispondere a tutti i requisiti richiesti dalla legislazione nazionale dello Stato di origine; disporre di programmi umanitari, di progetti di attività senza scopo di lucro nel campo dell’adozione, ivi compresi aiuti finanziari per fini umanitari agli Istituti di assistenza all’infanzia nello Stato di origine.
3. D’intesa tra gli Stati contraenti e sulla base di un’autorizzazione espressa, rilasciata in forma scritta dall’Autorità Centrale dello Stato di accoglienza, un Ente autorizzato può esercitare le specifiche attività richiamate agli articoli 16, 17 (comma 2), 18, 20, 22 e 24 della presente Convenzione.
L’Ente autorizzato svolge la propria attività essendo sottoposto alla duplice vigilanza sia dell’Autorità Centrale dello Stato di accoglienza che dell’Autorità Centrale dello Stato d’origine.
4. I diritti e gli obblighi dell’Ente autorizzato che opera sul territorio dello Stato di origine sono stabiliti dalla legislazione di quest’ultimo.
Capitolo III
LEGGE APPLICABILE E COMPETENZA IN MATERIA DI ADOZIONE
Articolo 9. Condizioni richieste in relazione ai minori adottabili
La legislazione dello Stato di origine stabilisce le condizioni per l’adottabilità di un minore.
La designazione delle persone o istituzioni legittimate a dare il proprio consenso all’adozione, nonché le forme secondo cui il consenso deve essere dato, sono disciplinate dalla legislazione dello Stato di origine.
Articolo 10. Condizioni richieste in relazione agli adottanti
Gli adottanti devono soddisfare le condizioni prescritte dalla legislazione dello Stato di accoglienza, nonché le condizioni prescritte dalla legislazione dello Stato di origine.
Articolo 11. Competenza sulla decisione di adozione
La decisione di collocare un minore in adozione spetta alla competente Autorità dello Stato di origine.
Articolo 12. Riconoscimento dell’adozione
L’adozione pronunciata dalla competente Autorità dello Stato di origine in conformità alla propria legislazione e alla presente Convenzione è riconosciuta a tutti gli effetti nel territorio dello Stato di accoglienza.
Articolo 13. Effetti giuridici dell’adozione
1. Gli effetti giuridici delle adozioni disciplinate dalla presente Convenzione sono stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente in cui la procedura di adozione si perfeziona.
2. Nel caso in cui l’adottato acquisti la cittadinanza dello Stato di accoglienza, in conformità alla legislazione nazionale dello stesso, l’Autorità Centrale dello Stato di accoglienza comunica all’Autorità Centrale dello Stato di origine la data di acquisizione della cittadinanza dello Stato di accoglienza.
Gli Stati contraenti si impegnano a rendere possibile che l’adottato, il quale abbia acquisito la cittadinanza dello Stato di accoglienza, pur mantenendo la cittadinanza d’origine ai sensi della legislazione dello Stato di origine, possa, al raggiungimento della età prescritta per legge ai fini dell’esercizio dell’opzione, esercitare la scelta della propria cittadinanza.
Capitolo IV
PROCEDURE DI ADOZIONE
Articolo 14. Pratiche per le adozioni.
1. Ciascuna pratica di adozione deve essere svolta in conformità alla legislazione dello Stato d’accoglienza e a quella dello Stato d’origine e deve essere autenticata dall’Autorità Centrale dello Stato di accoglienza nei termini previsti dall’art.15 della presente Convenzione.
2. Tutti gli atti della pratica di adozione devono essere accompagnati da una traduzione autenticata nella lingua dello Stato di origine, certificata conforme all’originale dalla Rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato d’origine; i costi della traduzione e della certificazione sono a carico degli adottanti.
Articolo 15. Responsabilità dell’Autorità Centrale dello Stato di accoglienza
L’Autorità Centrale dello Stato di accoglienza accerta:
a) che gli adottanti siano in possesso dei requisiti necessari per adottare, quali previsti dall’art. 10 della presente Convenzione;
b) che essi abbiano ricevuto le informazioni e la preparazione necessaria per adottare, in particolare quelle relative all’ambiente familiare e sociale del Paese di origine del minore;
c) che il minore sarà autorizzato all’ingresso e alla residenza permanente sul territorio dello Stato di accoglienza.
Articolo 16. Trasmissione della pratica relativa all’adozione.
L’Autorità Centrale dello Stato di accoglienza trasmette all’Autorità Centrale dello Stato di origine la pratica relativa all’adozione accompagnandola con una nota contenente le seguenti informazioni sugli adottanti:
a) nome e cognome, sesso, data di nascita, numero del passaporto o della carta d’identità,
residenza abituale, professione, indirizzo per la corrispondenza;
b) capacità giuridica in materia civile;
c) idoneità ad adottare (condizioni economiche, reddito annuale, situazione personale, familiare e sanitaria, ambiente sociale);
d) motivazioni che li hanno indotti ad adottare;
e) caratteristiche del minore che essi sarebbero idonei ad adottare.
Articolo 17. Responsabilità dell’Autorità Centrale dello Stato di origine
1) L’Autorità Centrale dello Stato di origine accerta:
a) che il minore proposto in adozione sia adottabile ai sensi della legislazione dello Stato d’origine;
b) che dopo aver valutato previamente le possibilità’ di presa in carico del minore sul proprio territorio, l’adozione internazionale si riveli la soluzione più adeguata a realizzarne il superiore interesse;
c) che il consenso all’adozione sia stato espresso in forma scritta dalle persone o dalle istituzioni legittimate a dare il proprio consenso all’adozione, ivi incluso il consenso dato dal minore alla propria adozione al raggiungimento dell’età prevista dalla legge a lui personalmente applicabile.
Che le persone o le istituzioni di cui sopra siano state debitamente informate delle diverse forme di adozione previste dalla legislazione dello Stato di accoglienza, in particolare dei loro effetti giuridici.
2. Quando l’Autorità Centrale dello Stato di origine valuta che il minore è adottabile, essa trasmette la pratica relativa agli adottanti all’Autorità competente nel medesimo Stato affinché dia seguito alla pratica adozionale e provveda a darne comunicazione all’Autorità Centrale dello Stato di accoglienza.
Articolo 18. Procedura per la proposta di un minore in adozione.
1. L’Autorità Centrale dello Stato di origine trasmette all’Autorità Centrale dello Stato di accoglienza una nota contenente le seguenti informazioni sul minore proposto in adozione:
a) Nome e cognome, sesso, data di nascita, luogo di residenza;
b) Stato di adottabilità;
c) Situazione personale e familiare, ambiente sociale;
d) Stato di salute;
e) Esigenze e particolari inclinazioni del minore.
2. L’Autorità Centrale dello Stato di accoglienza deve comunicare, in forma scritta, nel più breve tempo possibile all’Autorità Centrale dello Stato di origine il parere degli adottanti con riferimento alla proposta di abbinamento con il minore prescelto.
Articolo 19. Procedura di consegna del minore
1. La consegna ufficiale del minore adottivo deve essere fatta in conformità alla legislazione dello Stato di origine.
2. Su richiesta dell’Autorità Centrale dello Stato di accoglienza, l’Autorità Centrale dello Stato di origine certifica che le procedure di adozione si sono svolte in conformità alla sua legislazione nazionale e alla presente Convenzione.
3. Le Autorità Centrali di entrambi gli Stati contraenti accertano che il minore benefici di tutte le facilitazioni possibili sia per lasciare il proprio Paese di origine che per fare ingresso e risiedere stabilmente nel territorio dello Stato di accoglienza.
Articolo 20. Conclusione della procedura di adozione nello Stato di accoglienza
L’Autorità Centrale dello Stato di accoglienza dopo aver concluso la procedura di adozione secondo la propria legislazione nazionale, ne dà notizia in forma scritta all’Autorità Centrale dello Stato di origine.
Capitolo V
COOPERAZIONE
Articolo 21. Cooperazione in materia di protezione dei minori
1. Gli Stati contraenti si impegnano ad adottare misure adeguate al fine di proteggere i minori adottati in conformità a quanto disposto dalla presente Convenzione.
2. Gli Stati contraenti si assicurano che il minore cittadino di uno Stato contraente adottato sul territorio dell’altro Stato contraente goda della stessa protezione e sia titolare degli stessi diritti riconosciuti ai minori che hanno la cittadinanza di quello Stato o che vi risiedono stabilmente.
3. Quando la permanenza del minore nella famiglia adottiva non risponde più al suo superiore interesse, l’Autorità Centrale dello Stato di accoglienza deve immediatamente mettere in atto tutte le misure necessarie ai fini della sua protezione.
Lo Stato di accoglienza vigila acchè il minore sia collocato in un nuovo ambiente idoneo al suo armonico sviluppo, dandone notizia all’Autorità Centrale dello Stato di origine.
4. Gli Stati contraenti devono adottare le misure idonee a far rientrare il minore nel suo Stato di origine, se questa è l’ultima soluzione in grado di garantirne il superiore interesse.
Articolo 22. Scambio di informazioni
1. Le Autorità Centrali degli Stati contraenti si scambiano i testi delle rispettive norme disciplinanti l’istituto dell’adozione, e in particolare la normativa riguardante i requisiti relativi agli adottanti e ai minori adottabili, i dati statistici e le altre informazioni necessarie ai fini dell’adozione.
2. Esse si informano reciprocamente sul funzionamento della presente Convenzione e adottano le necessarie disposizioni atte ad eliminare gli ostacoli alla sua applicazione.
3. Su richiesta dell’Autorità Centrale dello Stato di origine e nel rispetto della legislazione nazionale di quest’ultimo, l’Autorità Centrale dello Stato di accoglienza si impegna a fornire all’Autorità Centrale dello Stato di origine informazioni su una particolare situazione adottiva.
L’Autorità Centrale dello Stato di origine si impegna a tenere riservate dette informazioni in conformità alla propria legislazione nazionale per assicurare il superiore interesse del minore. Essa è tenuta a non fare uso di tali informazioni che per gli scopi menzionati nella richiesta.
Articolo 23. Assistenza tecnica per l’attuazione della Convenzione.
Ai fini della corretta attuazione della presente Convenzione, gli Stati contraenti s’impegnano ad instaurare fra loro una collaborazione sotto forma di assistenza tecnica, in tema di formazione del personale, di aiuto alle Autorità pubbliche o agli istituti di assistenza all’infanzia, così come a scambiarsi informazioni ed esperienze nel campo dell’adozione internazionale.
Articolo 24. Gruppo di lavoro misto
1. Ai fini della corretta attuazione della presente Convenzione, gli Stati contraenti convengono di istituire un gruppo di lavoro misto e paritetico composto da rappresentanti delle Autorità Centrali e da rappresentanti di altre Autorità pubbliche competenti in materia di adozioni di ciascuno Stato contraente.
2. Il gruppo di lavoro misto si riunisce una volta all’anno, alternativamente in ciascuno degli Stati contraenti. Gli Stati contraenti possono, inoltre, decidere di riunire il gruppo di lavoro misto in sessione straordinaria, qualora necessario. Previa intesa degli Stati contraenti in caso di necessità, i rappresentanti degli Enti autorizzati sono ammessi ad assistere come osservatori a sessioni del gruppo di lavoro misto.
3. Il gruppo di lavoro misto esamina e valuta lo stato di applicazione della Convenzione. Esso conviene i provvedimenti di assistenza tecnica di cui al precedente articolo 23, gli aiuti economici di natura umanitaria degli Enti autorizzati a favore degli istituti di assistenza all’infanzia nello Stato di origine menzionati all’articolo 8, comma 2, della presente Convenzione. Esso concorda infine le misure per superare le difficoltà incontrate nell’applicazione della Convenzione.
Capitolo VI
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 25. Entrata in vigore e durata della Convenzione
1. La presente Convenzione è soggetta a ratifica in conformità alla legislazione di ciascuno degli Stati contraenti ed entrerà in vigore nel trentesimo giorno successivo a quello in cui è avvenuto lo scambio degli strumenti di ratifica.
2. La presente Convenzione è conclusa per la durata di cinque anni ed è tacitamente rinnovabile per periodi di cinque anni se nel termine di sei mesi anteriore alla scadenza di ciascun periodo di validità, nessuno dei due Stati contraenti riceva la notifica scritta dell’altro Stato contraente circa l’intenzione di porre fine alla presente Convenzione.
Articolo 26. Modifiche ed emendamenti
La presente Convenzione potrà formare oggetto di modifiche ed emendamenti decisi di comune accordo tra gli Stati contraenti. Ogni proposta di modifica sarà fatta per le vie diplomatiche.
Fatto in doppio originale, a Hanoi, il 13 giugno 2003, in lingua italiana, vietnamita e francese, i tre testi facenti ugualmente fede. Nel caso di divergenze d’interpretazione, farà fede solo il testo in lingua francese.
In fede di che i rispettivi plenipotenziari degli Stati contraenti hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto il proprio sigillo.
PER LA REPUBBLICA ITALIANA
LUIGI SOLARI
AMBASCIATORE D’ITALIA IN VIETNAM
PER LA REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM
UONG CHU LUU
MINISTRO DELLA GIUSTIZIA